Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 68 Zone E2 - Zone a prevalente funzione agricola

1. Le zone a prevalente funzione agricola, individuate nell'elaborato RU-P-01- RU-P-02, sono considerate risorse essenziali del territorio limitate, soggette a particolare normativa per la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario e corrispondono alle seguenti parti del territorio comunale:

  1. a) aree boscate e di interesse forestale cosi come definite dalla LR 39/2000 e relativo regolamento di attuazione n. 48/R del 2003;
  2. b) pascoli cespugliati e arborati, vegetazione ripariale;
  3. c) rimboschimenti non assistiti da finanziamento pubblico;
  4. d) aree percorse dal fuoco;
  5. e) le aree edificate e non occupate da infrastrutture e relative pertinenze;
  6. f) aree rurali che non hanno i requisiti delle zone ad esclusiva funzione agricola.

2. Nelle aree a prevalente funzione agricola di cui al comma 1 lettere a), b), c), individuate indicativamente nell'elaborato PS_QC_08 è vietato:

  1. a) ridurre l'estensione dei boschi e delle aree di interesse forestale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e da questo Titolo III, Capo II, art. 60, commi 3 e 4;
  2. b) abbattere alberi di alto fusto, se tale intervento non è previsto in un piano di assestamento forestale approvato;
  3. c) realizzare qualsiasi movimento di terreno non connesso con l'attività agricola o forestale, salvo quelli necessari per adeguare la viabilità pubblica o d'uso pubblico;
  4. d) realizzare recinzioni con fondazioni continue e con tipologie che ostacolino lo spegnimento di incendi27 e impediscano la libera circolazione della fauna selvatica.

3. Nelle rimanenti aree a prevalente funzione agricola di cui al comma 1 lettere e), f), ove non espressamente vietato, si possono realizzare:

4. l'installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale ai sensi dell'art. 70 co. 1, co. 3 lett. a e lett. b della L.R. 65/2014;

  1. a) nuove residenze agricole, annessi agricoli e edifici strumentali all'agricoltura in contiguità con i centri aziendali esistenti e previa approvazione del PAPMAA (art. 73 della L.R. 65/2014);
  2. b) realizzazione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale (articolo 73, comma 5, della L.R.. 65/2014);
  3. c) la realizzazione di annessi agricoli per la conduzione di fondi e per l'agricoltura amatoriale;
  4. d) strutture per piccoli allevamenti domestici da cortile e per il ricovero di animali domestici;
  5. e) manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria

5. Le strutture di cui al comma 3 sono realizzate con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute ai successivi art. 73, 74, 75, 76, 77, 77.1 e 79.1 e 79.2.

6. Per gli edifici allo stato di rudere ammesso il ripristino delle parti crollate o demolite, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di ricostruzione. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordinato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento ivi comprese le opere pertinenziali e le sistemazioni esterne (giardino, accessi, parcheggi...).

7. 6. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi consentiti dalla classe di appartenenza ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati dall'art. 82 delle presenti norme.

27 Vedi anche art.66 comma 6 delle presenti norme.