Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 69 Zone E3 - Zone agricole di salvaguardia

1. Le zone agricole di salvaguardia, individuate nell'elaborato RU-P-01- RU-P-02, sono le aree a ridosso dei centri urbani che:

  1. a) conservano caratteri di ruralità da preservare per il valore paesaggistico e testimoniale e il pregio ambientale;
  2. b) hanno necessità di essere preservate, riqualificate e valorizzate per ricostituire il rapporto tra aree urbanizzate e aree produttive agricole.

2. Nelle zone E3 non sono ammesse nuove costruzioni, con l'eccezione di quanto previsto nei successivi commi ed articoli.

3. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi consentiti dalla classe di appartenenza ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati dall'art. 82 delle presenti norme.

4. Per gli edifici allo stato di rudere è ammesso il ripristino delle parti crollate o demolite previo accertamento della originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di ricostruzione. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordinato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento ivi comprese le opere pertinenziali e le sistemazioni esterne (giardino, accessi, parcheggi...).

5. Per condurre gli orti amatoriali sono ammessi manufatti in legno, in misura commisurata al fondo e con le caratteristiche di cui all'art. 77. La dimensione massima è fissata in 30 mq di SUL. Tali strutture sono prive di qualsiasi dotazione che ne consenta l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo. L'inserimento di questi manufatti dovrà avvenire prestando particolare attenzione alla scelta del luogo di installazione ed alla visibilità del manufatto a 360 °; inoltre dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione e riqualificazione ambientale (ripristino di terrazzamenti, rete scolante, colture miste, sistemazione di percorsi ed aree verdi...).

6. È consentito, qualora giustificato con le modalità di dimensionamento di cui all'art. 77 e per esigenze non altrimenti risolvibili, l'ampliamento degli annessi esistenti nel limite massimo di 30 mq compreso l'esistente.

7. Gli annessi agricoli, sono realizzati con le procedure e le caratteristiche di cui all'art. 77 e nella quantità massima di uno per ogni proprietà ortiva. Nelle aree adiacenti il centro abitato possono essere realizzati interventi di sistemazione ambientale (percorsi, aree a verde, giardini) compresi percorsi pedonali pubblici o servitù di passaggio convenzionate, al fine di connettere il centro antico con le aree verdi e creare una "zona cuscinetto" tra la città e la campagna in grado di valorizzare il rapporto, anche visivo, tra le due parti del territorio.

8. È altresì consentita la realizzazione di parcheggi a raso limitando al minimo i movimenti di terra, trattando le superficie con materiali permeabili e paesaggisticamente compatibili, nonché utilizzando per la schermatura sistemazioni a verde con essenza arboree e arbustive informali che riprendano la composizione delle fasce di vegetazione naturale presenti nel contesto paesaggistico. È da evitare l'introduzione di caratteri urbani quali recinzioni con muretti, cancellate e siepi geometriche con specie arbustive invasive e decontestualizzate. L'eventuale protezione degli stalli non potrà essere impermeabile ma realizzata con pergolati leggeri e coperti da vegetazione.

9. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla presentazione di un progetto complessivo e organico, esteso ad un ambito definito da limiti fisici (strade, fossi, etc.) e/o da testimonianze paesaggistiche e ambientali (tessiture agrarie, sistemazioni idraulico-agrarie, siepi e formazioni riparie, terrazzamenti, etc.), che rispetti le sistemazioni idrauliche-agrarie e ambientali tradizionali (essenze arboree e arbustive autoctone, materiali tradizionali). La Commissione Comunale per il Paesaggio valuta l'ammissibilità ed il valore estetico degli interventi in questa zona. Il mancato rispetto di quanto prescritto da questo articolo, o dall'AC in sede di approvazione del progetto, comporta in ogni caso, e salvo il maggior danno, il ripristino delle condizioni precedenti all'intervento a spese di chi l'ha eseguito.