Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 70 Zone E4 - Zone per attività estrattive

1. La zona E4 perimetrata nell'elaborato RU -P -01 individua l'area per le attività estrattive sita in località Gretole.

2. Questo articolo e le ulteriori prescrizioni contenute nella scheda norma di cui all'allegato C delle presenti norme disciplinano l'attività estrattiva nel rispetto della normativa in materia e la redazione e l'esecuzione dei progetti di cava e del successivo ripristino.

3. Per la redazione dei progetti di coltivazione e ripristino, ai fini del controllo in sede di inizio lavori, stati di avanzamento della coltivazione, chiusura e collaudo dei ripristini, cubatura dei materiali scavati e riportati, le aree estrattive o a ripristino devono essere dotate di una rete di termini topografici permanenti dotati di monografia e edotipo.

4. Fatte salve le norme di polizia mineraria, intorno al perimetro dell'area di cava, va apposta idonea segnalazione dell'attività svolta costituita da cartelli di pericolo, posti ad intervalli regolari.

5. Nell'attività di escavazione dovranno essere rispettate le distanze minime stabilite dalle norme e regolamenti vigenti.

6. La realizzazione di impianti di prima e seconda lavorazione è soggetta a concessione ed è vietata nelle aree soggette a rischio idraulico. Non è ammesso in nessun caso il recupero definitivo di volumi tecnici esistenti e/o realizzati in queste fasi.

7. L'area di cava è suddivisa in lotti per ogni lotto il piano di coltivazione deve essere suddiviso in fasi biennali. Non può essere rilasciata alla stessa ditta autorizzazione per più lotti della stessa cava. In ogni caso la progettazione dei lotti terrà conto della coltivazione dei lotti limitrofi per evitare situazioni morfologiche fra loro non compatibili, nelle zone di passaggio fra un lotto ed il successivo.

8. Per passare alla coltivazione del lotto successivo va verificato l'avvenuto ripristino di quello precedente, che dovrà risultare eseguito almeno all'ottanta per cento prima della presentazione della domanda. Dal suddetto ripristino può essere esclusa l'area ad impianti, ivi comprese le vasche di decantazione, necessarie all'attività estrattiva nel caso siano utilizzate per la lavorazione dei materiali del lotto successivo.

9. Il terreno vegetale ed il cappellaccio del lotto in coltivazione devono essere accantonati in aree definite all'interno della cava ed opportunamente indicate nel progetto di ripristino per essere successivamente utilizzate per il ripristino ambientale.

10. Le strade di servizio alla cava dovranno essere costantemente mantenute in buono stato di conservazione e di stabilità dal titolare dell'autorizzazione ad essere provviste di accessi controllati; gli eventuali accessi alle strade pubbliche devono essere dotati di opportuna segnaletica.

11. Qualora i mezzi di trasporto del materiale scavato percorrano strade pubbliche, sarà cura del titolare dell'autorizzazione evitare spargimento di materiale su queste ultime, fonte di pericolo per l'utenza ordinaria della viabilità.

12. L'autorizzazione alla coltivazione delle cave è rilasciata ai sensi dell'art. 14 della Legge Regione Toscana n° 78/98 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della documentazione prevista dall'art. 12 della suddetta legge regionale, dopo l'espletamento dell'eventuale pratica di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R.T. 79/98.

13. Ai sensi dell'art. 15 della L.R.T. 78/98 gli impianti di lavorazione, nonché i servizi e le strade di cantiere dovranno essere smantellate entro la validità dell'autorizzazione. L'area degli impianti può essere mantenuta nel caso sia utilizzata per la coltivazione dei lotti successivi. Nella fattispecie il ripristino del lotto in fase di ultimazione deve essere completato al 100% per le parti destinate alla coltivazione.

14. Prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva dovrà essere:

  1. a. sottoscritta convenzione/atto d'obbligo relativa alla realizzazione della coltivazione di cava nei modi e tempi autorizzati ed alla cessione di una parte del materiale scavato da utilizzare nell'ambito delle opere pubbliche (manutenzione ed altro);
  2. b. prestata una garanzia fidejussoria commisurata all'ammontare complessivo della perizia di stima definita al punto f) del comma 2 dell'art. 12 della L.R.T. 78/98.

15. Le modalità di redazione del progetto di coltivazione della cava, la documentazione e le cartografie da presentare al Comune sono indicate dall'art. 12 e seguenti della L.R.T. 78/98 e successive modifiche e integrazioni, ed eventualmente integrate dall'Amministrazione Comunale, ai fini della salvaguardia ambientale.

16. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della L.R.T. 3 novembre 1998 n° 78 e successive modifiche e integrazioni, della Deliberazione del Consiglio Regionale 7 marzo 1995 n° 2000, della Deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 1995 n° 3886 e delle norme dello Stato e della Regione Toscana per la disciplina delle Attività Estrattive.

17. Per l'estrazione di materiali per usi industriali e per opere civili, di cui al comma 1 lettera a dell'art. 2 della L.R.T. n° 78/98, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale il contributo previsto dall'art. 15 comma 3 della legge regionale citata e dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n° 627 del 31 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, ove sono definiti gli importi unitari per l'applicazione del contributo sulle attività estrattive