Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 71 Disciplina generale

Art 71.1 - Disciplina degli interventi edilizi

1. Sono vietati gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia estranei alla produzione agricola e alle esigenze dei lavoratori e delle aziende agricole, eccetto quelli specificatamente disciplinati dalle presenti norme.

2. Fermo restando l'obbligo di recuperare prioritariamente gli edifici esistenti, le nuove costruzioni per funzioni agricole sono ammesse solo previa presentazione di Programma Pluriennale Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) ai sensi della normativa regionale in materia e di questo RU.

3. È consentito realizzare strutture da adibire all'attività faunistico venatoria ed ad esse connesse. I manufatti sono realizzati con le procedure e le caratteristiche di cui all'art. 77,devono avere una superficie commisurata alle reali esigenze, non superiore a 200 mq di superficie utile netta.

4. I progetti che prevedono nuove unità abitative e produttive, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, sono estesi al complesso delle opere di urbanizzazione (approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti, viabilità, accessi, approvvigionamento energetico, illuminazione esterna, allacciamenti,) e sistemazione esterna (giardini, parcheggi pertinenziali, pertinenze in genere..). È da evitare l'introduzione di caratteri urbani quali recinzioni con muretti, cancellate e siepi geometriche con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private. È obbligatorio l'uso, il recupero ed eventuale ripristino della viabilità esistente.

5. I progetti tendono a costituire centri aziendali compatti e circoscritti, ad evitare disseminazione di opere e corpi di fabbrica ed a migliorare le infrastrutture esistenti senza estenderle; curano particolarmente l'inserimento paesaggistico, preferendo sempre materiali, proporzioni e criteri compositivi compatibili e congrui alla tradizione locale.

6. La localizzazione delle nuove costruzioni è verificata in fase di progetto, tenendo conto dei caratteri morfologici e paesaggistico-ambientali (alberature di pregio da conservare, percezione dai punti di vista principali, rapporto con la viabilità storica), al fine di minimizzare i movimenti di terra e ridurre l'impatto visivo, sfruttando l'eventuale presenza di dislivelli naturali, di cortine di verde, filari di alberi o siepi; tali alberature possono essere integrate con quinte di vegetazione di nuovo impianto di essenze locali (siepi, filari, pergolati, piante rampicanti, ecc.).

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 78 per l'agriturismo, nelle aree agricole, gli alloggi provenienti, sia da nuova costruzione sia da restauro o ristrutturazione, e indipendentemente dalla destinazione, devono avere superficie utile abitabile non inferiore a 60 mq. Gli edifici isolati che dopo l'intervento non raggiungono la superficie di 48 mq, non possono essere recuperati a fini abitativi.

8. Sul patrimonio edilizio esistente, sono ammessi gli interventi consentiti dal combinato disposto della disciplina di zona e della classe di appartenenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati dell'art. 82 delle presenti norme.

9. Il frazionamento degli edifici è ammesso con le seguenti limitazioni:

  1. a. Per edifici con una SUL fino a 150 mq: max 2 appartamenti, incluso l'esistente;
  2. b. Per edifici con una SUL superiore a 150 mq ed inferiore a 250 mq di SUL: max 3 appartamenti, incluso l'esistente;
  3. c. Per edifici con una SUL superiori a 250 mq: max 4 appartamenti, incluso l'esistente;
  4. d. Per edifici con una SUL superiori a 600 mq: max 6 appartamenti, incluso l'esistente;

10. Per gli edifici allo stato di rudere è ammesso il ripristino delle parti crollate o demolite, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di ricostruzione. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordinato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento ivi comprese le opere pertinenziali e le sistemazioni esterne (giardino, accessi, parcheggi...).

11. Di norma sono consentiti gli interventi specificati nella disciplina generale di zona ed in quella della classe di appartenenza degli edifici, ovvero dall'art. 82 delle presenti norme, nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni dell'area di tutela paesaggistica e/o dell'area di rispetto di cui agli artt. 45-46-47-48 -49,.

12. La realizzazione di opere pertinenziali quali piscine, attrezzature per lo sport e il tempo libero, parcheggi a raso, ove non espressamente vietate, rispettano le prescrizioni contenute negli articoli 23 e 28 di queste norme.

13. È sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici nella misura massima di 30 mc, purché interrati/seminterrati rispetto all'originario piano di campagna.

14. È vietata la costruzioni di autorimesse interrate e/o i locali accessori in genere.

15. Sono sempre ammesse, previa acquisizione di eventuale atto di assenso o autorizzazione, nel rispetto delle presenti norme, le opere non rilevanti dal punto di vista edilizio.

16. Gli interventi espressamente previsti nelle singole zone E1, E2, E3 rispettano le eventuali prescrizioni del presente articolo.

Art. 71.2 Disciplina delle recinzioni

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio, nelle zone omogenee E, sono consentite, per la durata di vita di tutte le colture ad esclusione dell'olivo, nuove recinzioni di altezza massima complessiva non superiore a due metri. Tali recinzioni devono essere realizzati con pali in legno e cavi elettrificati (questi ultimi da smontarsi stagionalmente), nonché recinzioni con rete a maglia a passo variabile nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a. utilizzare recinzioni che permettano la permeabilità e visualità del paesaggio agrario;
  2. b. limitare l'accorpamento dei campi coltivati;
  3. c. impedire di introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari, quali recinzioni con muretti, cancellate ecc... siepi geometriche con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà (anche se di insediamenti recenti).Le recinzioni devono garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio.

2. In caso di recinzioni di perimetro superiore a 200 metri, l'accessibilità pedonale deve essere garantita attraverso varchi di larghezza minima di 1 metro. In corrispondenza di tali varchi è permessa la realizzazione a terra di griglie metalliche tubolari atte a impedire il passaggio di ungulati e/o cancelli.

3. In caso di allevamenti è consentita la realizzazione di staccionate lignee e/o con reti a maglia sciolta per una altezza massima di 1,50 metri.

4. Nei resedi dei fabbricati ad uso non agricolo è ammessa l'installazione di recinzioni se:

  1. a. lo stesso resede abbia una superficie inferiore a 5000 mq;
  2. b. siano fissate a terra tramite plinto e non su cordolo continuo;
  3. c. abbiano altezza non superiore a 180 cm
  4. d. non siano realizzate al fine di individuare delle pertinenze esclusive di unità abitative ricavate all'interno di complessi edilizi organici;
  5. e. non siano ancorate sulla vegetazione esistente
  6. f. permettano la permeabilità e visualità del paesaggio agrario.