Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 6 Intervento diretto

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prevista la formazione di un atto di governo del territorio, l'attuazione delle previsione del RU si realizzano con intervento edilizio diretto. Sono riconducibili a questa fattispecie le Trasformazioni Urbane attuate secondo le indicazioni contenute nelle Schede di cui all'allegato C, tutti gli interventi di completamento, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dove è richiesto il Progetto Unitario.

2. Gli interventi edilizi diretti sono subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in conformità a quanto disciplinato per le singole tipologie d'intervento dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, Titolo VI.