Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 72 Destinazioni d'uso e dimensionamento

1. Nelle zone agricole per le nuove costruzioni e per il patrimonio edilizio esistente, compatibilmente con le prescrizioni contenute nelle presenti norme, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso e attività:

  1. a) attività agricole e le funzioni connesse e complementari (U8/);
  2. b) commercio all'ingrosso e al dettaglio, dei propri prodotti da parte di aziende agricole;
  3. c) attività artigianali di trasformazione di beni direttamente prodotti dall'imprenditore agricolo riconosciute valide in base al PMAA approvato;
  4. d) attività collaterali alle attività agricole, di piccolo allevamento di animali da cortile per autoconsumo e cura degli animali domestici.

2. Sul patrimonio edilizio esistente non agricolo e non più utilizzabile ai fini agricoli, sono compatibili con l'attività agricola e con la tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e dell'ambiente le seguenti destinazioni d'uso e funzioni:

  1. a) residenza stabile (U1/1, U1/3);
  2. b) pubblici servizi e commercio limitatamente a bar, ristoranti e pizzerie) (U4/1);
  3. c) empori di cui alla Legge regionale 07.02.2005, n. 28, art. 20;
  4. d) artigianato di servizio limitatamente a laboratori artistici, botteghe artigianali, prodotti da forno, sartorie (U3/1);
  5. e) turistico ricettivo (U5/4, U5/5);
  6. f) servizi (U7).

3. Nelle zone agricole sono vietate queste destinazioni d'uso e attività:

  1. a) produttivi e manifatturieri (U2/1, U2/2,U2/3);
  2. b) artigianato di servizio (U3/1) per centri welness, lavanderie, copisterie, piccole palestre, parrucchiere,... e simili;
  3. c) commerciale (U4/1, U4/3, U4/4 salvo i casi espressamente ammessi);
  4. d) turistico ricettivo (U5/1, U5/2, U5/3 salvo i casi espressamente ammessi)
  5. e) qualsiasi discarica di materiale non autorizzata dal Comune;
  6. f) prelievo di inerti e di terra, quando non necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetazionale;
  7. g) qualsiasi attività che possa produrre inquinamento ambientale, per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie, idriche, acustiche e atmosferiche;
  8. h) attivazione e coltivazione di cave e miniere se non regolarmente autorizzate o convenzionate ai sensi di legge;
  9. i) attività turistico-ricettive non comprese nelle fattispecie di cui al comma precedente.

4. Il mutamento di destinazione d'uso di edifici aziendali o di edifici che hanno perso le caratteristiche di ruralità, è ammesso alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa vigente (art.81, 82 e 83 della L.R.65/2014).

5. Il mutamento di destinazione d'uso è subordinato, ai sensi dell'art. 83 co. 1 della L.R. 65/2014, alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo nella/nel quale sono individuate le aree di pertinenza degli edifici o di singole unità immobiliari.

6. Le disposizioni previste all'art. 83 comma 4 si applicano solo per interventi di sistemazione ambientale che:

  • - interessano opere prospicenti aree pubbliche /uso pubblico (strade comunali o vicinali ad uso pubblico);
  • - Assicurano la manutenzione ed il mantenimento delle sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica;
  • - Sono tese al mantenimento od il ripristino di condizioni atte a limitare il dilavamento dei suoli;
  • - Riguardino interventi di consolidamento di situazioni di dissesto idrogeologico;

7. Gli interventi comprensivi del mutamento di destinazione d'uso che comportano la demolizione e ricostruzione di un fabbricato non possono determinare un incremento della SUL legittimamente esistente

8. Ai fini del monitoraggio ai sensi dell'art. 83 comma 7 della L.R. 65/2014 sono conteggiate tutte le superfici utili lorde complessivamente deruralizzate nel quinquennio precedente.

9. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso (ex art 27 delle presenti norme) a fini residenziali deve essere reperito, per le esigenze di conduzione del fondo e per il presidio territoriale, un locale accessorio con una superficie pari al 15 % della SUL di ciascuna unità immobiliare. Tali superfici sono reperite nell'edificio oggetto di intervento o in altro facente parte dello stesso aggregato/toponimo.