Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 73 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAMAA)

1. I contenuti e le finalità del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA)sono definiti dalla normativa vigente in materia.

2. Il PAMAA è necessario in tutti i casi previsti dalla Legge regionale; esso ha valore di Piano Attuativo se si verifica almeno una di queste condizioni:

  1. a) preveda interventi di ristrutturazione urbanistica;
  2. b) preveda nuova edificazione, se all'interno delle aree di tutela paesaggistica di Beni Storici Architettonici (ex L9 del PTCP2000)
  3. c) preveda nuova edificazione a fini abitativi (per salariati o imprenditore agricolo) per una volumetria maggiore uguale a 600 mc;
  4. d) preveda nuova edificazione per annessi agricoli di dimensioni maggiore uguale a 1600 mc lordi, non cumulabili con le abitazioni;
  5. e) preveda la realizzazione di annessi agricoli, realizzati con materiali leggeri, per i quali il titolare si impegni alla rimozione (demolizione), alla fine della loro funzione, di dimensioni superiori a 3000 mc, non cumulabili con altri interventi;
  6. f) preveda interventi non compresi nella fattispecie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 43, commi 1, lett. a) e b) e comma 3;
  7. g) preveda trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici per una volumetria complessiva maggiore uguale a 600 mc;

3. Il PAPMAA, in coerenza con gli indirizzi del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, specifica, oltre a quanto stabilito all'art. 7 del DPGR 63R/2016:

  1. a) lo stato dei luoghi e lo stato di conservazione delle emergenze di valore storico, culturale e ambientale del paesaggio agrario, delle sistemazioni idrauliche-agrarie, dei manufatti e delle opere d'arte di valore storico testimoniale e della viabilità rurale;
  2. b) le attività integrative e il loro rapporto con le pratiche aziendali;
  3. c) gli interventi per la conduzione sostenibile dei suoli, per tutelare le risorse genetiche autoctone anche con la conduzione biologica e biodinamica;
  4. d) gli interventi di tutela e di valorizzazione del paesaggio agrario, delle emergenze ambientali e di valore storico, culturale e testimoniale;
  5. e) le misure per l'approvvigionamento idrico, energetico e per smaltire i rifiuti.
  6. f) gli interventi di miglioramento ambientale finalizzati alla riqualificazione del paesaggio ed a garantire/migliorare la funzionalità ecologica complessiva;
  7. g) la verifica di coerenza con le schede di Paesaggio del PIT e con le Unità di Paesaggio di appartenenza del PTCP, così come definite nella "Carta Geologica", Carta Geomorfologica", Vincoli Paesaggistici e di interesse Paesaggistico ", Struttura del Paesaggio" " Visualità".

4. Il PAPMAA, descrive per tutti gli edifici esistenti la destinazione, il volume singolo e complessivo, le caratteristiche morfo-tipologiche e costruttive, le pertinenze storiche dell'edificio (aie, resedi, ecc.), lo stato di conservazione

5. Il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA conseguente all'approvazione del PAPMAA sono condizionati alla stipula di apposita convenzione o atto d'obbligo,.

6. La convenzione o atto d'obbligo assicura, oltre a quanto stabilito al comma 6 dell'art. 74 della L.R. 65/2014:

  1. a) la corretta indicazione e distinzione degli edifici e terreni rispetto ai quali si attua l'impegno nei confronti dell'Amministrazione;
  2. b) la manutenzione delle sistemazioni agrarie;
  3. c) la demolizione degli eventuali manufatti precari e che versano in cattive condizioni non legalmente autorizzati;
  4. d) interventi di miglioramento paesaggistico-ambientale di eventuali manufatti precari incongrui;
  5. e) le forme di garanzia e di controllo.