Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 74 Criteri di inserimento architettonico-ambientale delle nuove costruzioni

1. Le nuove costruzioni o gli ampliamenti di edifici recenti si armonizzano con l'edificato preesistente, rispettando la preminenza dell'edificio o degli edifici storici in rapporto:

  1. a. alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  2. b. agli orientamenti e allineamenti;
  3. c. alle forme del resede;
  4. d. alle regole di organizzazione degli spazi aperti della casa rurale (a sviluppo lineare, a corte attorno all'aia, ecc.).

2. Per i nuovi edifici, di qualunque destinazione, si scelgono preferibilmente tecniche dettate dalla bioarchitettura e forme architettoniche e volumetrie semplici; essi si armonizzano con quelli preesistenti adottando tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive dell'edilizia rurale tradizionale locale.

3. Le sistemazioni esterne usano essenze arboree, arbustive ed erbacee autoctone e rispettano i caratteri di ruralità.

4. È vincolante l'uso, la riqualificazione e l'adeguamento di, piazzali ed accessi esistenti, evitando la realizzazione di nuova viabilità 5.

5. Qualunque nuova edificazione deve essere coerente con la morfologia di impianto dell'aggregato, rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, anche articolandosi tra più manufatti; senza mai restringere le visuali, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o significativi punti panoramici nel contesto.

6. Il progetto di nuova edificazione o ampliamento deve essere esteso alle sistemazioni ambientali secondo i criteri contenuti nel PTCP2010 vigente.