Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 75 Edifici strumentali alle attività agricole

1. Gli edifici strumentali alle attività agricole di cui all'art. 73 della L.R. 65/2014, ove consentiti, sono commisurati alla capacità produttiva del fondo e sono realizzati con particolare attenzione alla reversibilità dell'intervento.

2. Il progetto sceglie la localizzazione tenendo conto dei caratteri morfologici e paesaggistico - ambientale, ed in modo da minimizzare i movimenti di terra e ridurre l'impatto visivo. A tal proposito è consigliato utilizzare dislivelli naturali, cortine di verde, filari di alberi o siepi, eventualmente da integrare con nuova messa a dimora di essenze autoctone.

3. Nell'inserimento dei nuovi edifici va conservato il rapporto con la viabilità storica e la percezione di eventuali aree di pregio paesaggistico e ambientale.

4. Sono vietati gli edifici eccedenti la capacità produttiva dei fondi.

5. Per le aziende che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale è ammessa la realizzazione di annessi agricoli dimensionati con i criteri fissati al successivo art 77. Nel dimensionamento dovranno essere considerati anche le strutture/ manufatti legittimamente realizzati esistenti.