Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 76 Abitazioni rurali

1. La realizzazione di nuove abitazioni rurali, ove prevista dal RU, è consentita solo per le esigenze dell'azienda (abitazione dell'imprenditore o di addetti), previa approvazione di PMAA presentato dall'Imprenditore agricolo a titolo professionale, e nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il PAPMAA dimostra che le esigenze aziendali non sono altrimenti risolvibili, ed in particolare che non è possibile utilizzare:

  1. a) il patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia di edifici non altrimenti utili all'azienda;
  2. b) alloggi che l'azienda utilizza per agriturismo;
  3. c) edifici di proprietà dell'azienda già deruralizzati nei dieci anni precedenti la richiesta di nuove abitazioni rurali.

3. Le nuove abitazioni rurali, anche realizzate nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia, hanno destinazione d'uso agricola, sono legate alla produttività dell'azienda e non possono:

  1. a) mutare la destinazione d'uso per un periodo di almeno vent'anni dalla loro ultimazione;
  2. b) essere utilizzate per scopi diversi;
  3. c) essere oggetto di trasferimento di proprietà se non con la cessione dell'intera azienda;

4. Gli obblighi indicati al comma 3 e le sanzioni per l'inadempienza sono contenuti nella convenzione o atto d'obbligo da stipularsi ai sensi dell'art. 74 co. 6 della L.R.65/2014.

5. Gli alloggi da realizzate devono avere una superficie utile netta non superiore a mq 110 e non inferiore a mq 60. La superficie non residenziale non deve essere superiore a 1/3 della superficie utile abitabile.

6. Fermo restando il corretto inserimento paesaggistico ambientale e l'utilizzo di tipologia con volume a forma semplice, e l'altezza massima di 2 piani fuori terra, nella scelte della tipologia costruttiva e dei materiali si preferiscono soluzioni di bioarchitettura con particolare attenzione all'efficienza energetica ed alla reversibilità dell'intervento.