Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 77 Annessi agricoli per l'attività agricola amatoriale e per l'attività faunistica

1. È ammessa la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole purché commisurati alla capacità produttiva del fondo. Le modalità di realizzazione si attengono alle condizioni contenute nell'art. 73 co.3 L.R. 65/2014 ed art. 12 del DPGR 63R/2016 e alle ulteriori prescrizioni contenute nella presente disciplina.

  1. a. Nel caso di terreni inferiori a 500 mq non è ammesso realizzare alcun manufatto;
  2. b. Nel caso di terreni da 501 a 999 è possibile installare una cabina in legno 3mx2m. Tale annesso non può essere installato per fondi contigui ad edifici oggetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso a fini abitativi, successivamente all'entrata in vigore della presente normativa, essendo, tali spazi, ricavati all'interno del fabbricato nella misura minima di 15% della SUL per unità abitativa.

2. Nel caso di terreni oltre i 1000 mq la superficie utile di tali annessi agricoli si calcola moltiplicando l'area di ciascuna coltura effettivamente praticata, espressa in ettari, per il coefficiente di cui alla seguente tabella, la somma dei prodotti si moltiplica per 35 ed al risultato si aggiunge 25 se l'area coltivata totale è maggiore di ha 0.10.

COLTURA COEFFICIENTE
Orto-floro-vivaistica specializzata 1,50
Vigneto specializzato 1,00
Frutteto specializzato 0,30
Oliveto specializzato con più di 350 piante/ha 0,30
Oliveto specializzato e seminativo irriguo 0,25
Seminativo, seminativo arborato, prato, pascolo 0,15

3. Le dimensioni massime degli annessi sono fissate in mq 120 di superficie utile e altezza massima in gronda di m 3,00. Possono essere approvate anche altezze maggiori, se strettamente necessarie ad accogliere attrezzature per la vinificazione e l'invecchiamento, purché il progetto edilizio proponga soluzioni razionali e rispettose del paesaggio. In ogni caso non è possibile realizzare dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

4. Gli annessi su orti confinanti vanno costruiti in aderenza.

5. Nel rispetto del corretto inserimento paesaggistico ambientale gli annessi agricoli sono realizzati con tipologie e volumi di forma semplice e coperture a falde simmetriche, senza comportare alcuna modifica della morfologia dei luoghi, limitando le opere fondali agli interveti necessari all'ancoraggio e con l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscano la reversibilità dell'intervento e che si rifanno alle soluzioni di bioedilizia.

6. Chiunque intende realizzare gli annessi agricoli del presente articolo deve presentare/chiedere apposito titolo abilitativo corredato da un progetto e da un programma aziendale che descriva:

  1. a) La dimostrazione del possesso dei requisiti che danno diritto all'installazione;
  2. b) L'esplicitazione del calcolo per il dimensionamento dell'annesso con un elaborato cartografico e la documentazione tecnica che riporti le colture in atto e che intende praticare;
  3. c) Descrizione dell'utilizzo dell'annesso in progetto con l'indicazione delle caratteristiche tecniche costruttive;
  4. d) Eventuale rilievo (anche fotografico) di manufatti indecorosi o precari presenti e relativo impegno alla loro demolizione;
  5. e) la dichiarazione della conformità dell'intervento alla L.R. 65/2014, al Regolamento di attuazione n. 63/R del 2016, nonché alle disposizioni contenute nella presente disciplina;

7. La realizzazione del manufatto è subordinata alla previa demolizione di tutti i manufatti indecorosi o precari eventualmente presenti sul fondo..

8. È obbligo mantenere la destinazione d'uso agricola dell'annesso, e a non frazionare il fondo a cui l'annesso è asservito salvo il necessario accampionamento catastale e le piccole rettifiche di confine nel limite del 10% della superficie totale, a rimuovere/demolire l'annesso se al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo.

9. L'inadempienza di quanto previsto dal presente articolo comporta l'applicazione delle diposizioni dell'art. 196 della L.R. 65/2014.

10. Gli annessi per l'attività venatoria sono realizzati con le limitazioni e le condizioni di cui all'art. 68,69 e 71.1.

Art. 77.1 - Annessi per il ricovero di animali d'affezione e l'allevamento amatoriale di animali domestici

La detenzione di animali d'affezione o l'allevamento amatoriale di animali domestici è ammesso alle seguenti condizioni:

  • - non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
  • - disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno;
  • - assicurare un buon livello igienico sanitario dei luoghi di detenzione;
  • - assicurare condizioni di comfort per gli animali detenuti.

L'installazione dei manufatti per animali domestici deve avvenire con il semplice ancoraggio a terra senza alcuna modifica morfologica allo stato dei luoghi utilizzando tecniche costruttive completamente rimovibili e reversibili. Tali strutture sono realizzate e dimensionate in modo da assicurare condizioni di sicurezza, comfort ed igiene; pertanto i detentori di animali devono fornire agli animali le necessarie cure, assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora, prendere ogni precauzione necessaria per impedire la fuga e praticare una regolare ed efficace lotta contro le mosche. Le strutture di animali di piccolo taglio (cani, gatti, volatili in genere...) possono essere installate previa acquisizione di atto di assenso e là dove richiesto di autorizzazione paesaggistica. La realizzazione di opere edilizi quali massetti o impianti di smaltimento liquami sono subordinati a SCIA.

2) i box per cavalli devono essere allestiti in modo che i cavalli possano tenersi eretti, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie. Pertanto i box rispettano i requisiti minimi riportati nella seguente tabella:

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm
Superficie minima in m2 5,5 7 8 9 10,5 12
Larghezza minima almeno una volta e mezza l'altezza al garrese
Altezza minima 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5

3) i box dei cani devono essere dimensionati proporzinalemnte alla loro taglia secondo i valori minimi riportati nella tabella sottostante:

taglia del cane Dimensioni box per singolo cane Aumento dimensioni box per ogni cane oltre il primo
Piccola 4 mq 2 mq
Media 6 mq 3 mq
grande 8 mq 4 mq

Tali superfici sono ridotte del 50 % se la struttura è all'interno di un'area recintata (area di sgambamento) di 10 mq per ciascun cane. Dalla superficie del recinto è detratta la superficie delle cucce. La recinzione deve essere sufficientemente alta da impedire fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività.

4) i ricoveri per volatili devono essere tenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da recinzione metallica con altezza di almeno 1,5 m. Il recinto non deve essere confinante ad altre proprietà. I locali hanno caratteristiche igienico sanitarie idonee per la specie allevata. Le gabbie/ voliere per la detenzione di volatili all'aperto dovranno prevedere dei ricoveri o dei ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alle specie. Si deve assicurare la corretta pulizia delle gabbie/voliere delle attrezzature inerne e dell'ambiente esterno. Qualora la gabbia/ voliera congenga più volatili è da evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, aggressività ed esistenze climatiche.

5) i ricoveri di altri animali dovranno essere idonei in forma, dimensioni, caratteristiche e funzionalità ad ogni singola specie.