Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 78 Agriturismo

1. L'agriturismo è esercitato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia e tiene conto delle caratteristiche produttive e ambientali dell'azienda e del territorio comunale.

2. L'agriturismo è connesso all'attività agricola e può essere svolto esclusivamente riutilizzando il patrimonio edilizio esistente in rapporto di connessione alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che in ogni caso rimangono attività principali.

3. Gli interventi che trasformano gli annessi agricoli e gli edifici strumentali all'attività agricola,, in alloggi per agriturismo sono subordinati alla procedure previste dalla normativa regionale in materia ed alla presentazione di un progetto che dimostri con un'apposita valutazione la sostenibilità degli interventi, intesa come incidenza sulle risorse essenziali, sull'approvvigionamento idrico ed energetico, sulla mobilità, sullo smaltimento dei rifiuti, sulle ricadute economiche per l'azienda.

4. L'attività agrituristica recupera preferibilmente il patrimonio edilizio esistente di particolare pregio e garantisce il rispetto delle tipologie, degli elementi architettonici, adottando materiali, proporzioni, tecniche costruttive, elementi e colori della tradizione edilizia rurale locale. Sono escluse tipologie riconducibili a monolocali, fatto salvo gli edifici isolati.

5. Ferme restando le ulteriori limitazioni della normativa di riferimento,, si osservano queste prescrizioni:

  1. a) la capienza massima è pari a 30 posti letto, superabili solo per le aziende che esercitano l'agriturismo negli edifici compresi nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto di cui agli articoli da 45 a 49;
  2. b) l'eventuale realizzazione di piscine, di campi da tennis, di attrezzature e pertinenze in genere garantiscono il corretto inserimento nel paesaggio e sono localizzati in modo da creare un basso impatto visivo e con le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 27 e 28;
  3. c) le sistemazioni esterne rispettano i caratteri di ruralità e ambientali del luogo usando essenze autoctone, limitando le superfici impermeabili, adottando impianti illuminazione rispettosi del regolamento comunale sulle emissioni luminose.