Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 79 Manufatti precari e serre temporanee per lo svolgimento dell'attività agricola

Le condizioni, le modalità e le procedure di realizzazione dei manufatti precari e delle serre temporanee o stagionali sono disciplinate dalla Legge Regionale, e dalle presenti norme.

Art. 79.1 - Manufatti Precari

1. Salvo eventuali prescrizioni contenute nelle disposizioni delle zone omogenee, è consentita, agli imprenditori agricoli, l'installazione di manufatti temporanei (art. 70 co. 1) e/o aziendali (art. 70 comma 3 lett. a ) secondo le procedure stabilite all'art. 70 co. 3 lett. a della L. R. 64/2014 per lo svolgimento dell'attività agricola a condizione che la stessa avvenga con il semplice ancoraggio a terra senza alcuna modifica morfologica allo stato dei luoghi, utilizzando tecniche costruttive completamente rimovibili e reversibili.

2. È vietato realizzare i manufatti precari, nelle aree di interesse naturalistico, nelle aree agricole di salvaguardia, nella fascia di rispetto stradale.

3. Nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto di cui agli artt. da 45 a 49 di queste norme sono consentiti previa dimostrazione con specifica documentazione:

  1. a) che l'intervento è necessario;
  2. b) che non è possibile od opportuno localizzarlo altrove;
  3. c) che la percezione del beni di particolare pregio e delle emergenze di valore storico culturale presenti non è impedita in modo pregiudizievole ed irreversibile;

4. L'installazione di detti manufatti, per un periodo non superiore a due anni, è effettuata con le modalità stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del DPGR 63/R/2016.

5. L'installazione di manufatti aziendali per periodi superiori a due anni è effettuata con le modalità stabilite ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del DPGR 63/R/2016.

6. I manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo disciplinati dall'art. 70 co. 3 lettera b della L.R. 65/2014 sono ammessi, se espressamente previsto all'art. 67, 68, 69 e 71, previo rilascio di permesso a costruire, con le limitazioni contenute ai commi 2 e 3 delle presenti norme ed i vincoli di cui al commi 4 e 4bis dell'art. 70 della suddetta legge regionale.

Art. 79.2 - Serre

1. L'installazione delle serre temporanee è consentita agli imprenditori agricoli con le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo, le modalità stabilite ai commi 4 e 5 dell'art. 1 del DPGR 63/R/2016, per periodi inferiori a due anni, ovvero ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del DPGR 63/R/2016, per periodi superiori a due anni.

2. Le condizioni per la loro installazione sono fissate all'art. 1 comma 3 ed art. 2 comma 2 del DPGR/63/R/2016.