Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 97 Zone A - Aree di carattere storico artistico ambientale

1. Le zone A sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, come definite dal DM 02.04.1968, n. 1444, art. 2, comma primo.

2. Le zone A si articolano in:

  1. a) Zone A1 - Centri urbani storici: il nucleo medievale di Castellina (A1.C) e l'insediamento antico di Fonterutoli (A1.F), che presentano un'identità storico-culturale definita da particolari qualità;
  2. b) Zone A2 - Aggregato antico lungo strada di Malafrasca, che pur non avendo le caratteristiche di vero e proprio borgo come i precedenti, ha caratteri ben precisi che ne esprimono comunque la dignità storica;
  3. c) Zone A3 - Aree di salvaguardia dei centri urbani storici: le aree immediatamente circostanti alle precedenti che per particolari caratteristiche sono parte integrante degli agglomerati di valore storico, artistico, ambientale.

3. Nelle zone A gli interventi sono prioritariamente finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione e alla valorizzazione dei caratteri storici adottano tipologie d'intervento compatibili e rispettano gli aspetti fisici e funzionali peculiari di ciascuna componente. In tali zone sono altresì ammessi i cambi di destinazione d'uso, ferma restando la verifica delle dotazioni minime di standard, determinati sulla base dei carichi urbanistici connessi ai nuovi usi.

4. Le finalità di cui al comma 3 sono perseguite ordinariamente con intervento diretto, nel rispetto della specifica disciplina stabilita nei successivi articoli e della schedatura del patrimonio edilizio.

5. Le componenti del sistema dei centri urbani storici che concorrono a caratterizzare l'identità del territorio e degli spazi pubblici, sono le seguenti:

  1. a) le pavimentazioni storiche in pietra, lastre e selciati, e relativi elementi di decoro urbano, per i quali è vietato qualsiasi intervento che alteri lo stato dei luoghi o non preveda il ripristino storico-filologico dello stato di fatto;
  2. b) gli elementi architettonici e urbani di interesse tipologico e testimoniale (EU) (fronti viarie, piazze, strade, giardini e slarghi ad elevata valenza paesaggistica ed identità urbana e elementi architettonici puntuali);
  3. c) gli edifici di rilevanza architettonica e monumentale (AM) (chiese - monasteri - edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. N. 42/2004 ed edifici pubblici parificati al vincolo)
  4. d) le ville, gli edifici e i complessi di interesse (TU) tipologico testimoniale storico e urbanistico;
  5. e) le preesistenze archeologiche (PA);

6. Gli immobili inclusi negli "Edifici e complessi sottoposti a recupero e riqualificazione funzionale e ambientale" (RI) sono sottoposti a puntuali prescrizioni e specifica normativa descritta all'art. 105, definendo tipologie d'intervento ed usi compatibili, attuabili con intervento edilizio diretto sostenuto da un'accurata analisi tipologico-architettonica, da una verifica di fattibilità e da un approfondito studio di inserimento architettonico e urbanistico che configurino un progetto di recupero unitario.

7. Le parti degli edifici su Via Trento e Trieste, che danno verso la valle, comprese le aree di pertinenza sono aree da recuperare, in considerazione dello stato di degrado edilizio e urbanistico in cui versano. Sono consentiti tutti gli interventi di miglioramento edilizio e di conferimento di decoro urbano; è ammessa la demolizione delle superfetazioni deturpanti con spostamento dello stesso volume, se legittimo, nella parte tergale degli edifici. Il progetto è ammissibile se dimostra l'effettivo miglioramento del decoro generale del fronte.

Art. 98 Zone A1 - Centri Urbani Storici

1. I centri urbani storici, il nucleo medievale di Castellina (A1.C) e l'insediamento antico di Fonterutoli (A1.F) hanno qualità storiche, architettoniche, morfologiche che conferiscono all'impianto urbano un'identità particolare e un forte significato nella storia della comunità.

2. Al fine di preservare i valori di cui al comma 1, è vietato realizzare qualsiasi struttura, anche precaria.

3. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti il restauro e risanamento conservativo, sono ammessi dopo aver ottenuto dal Comune un atto d'assenso34 fondato su un'attenta valutazione della coerenza dell'intervento proposto con le caratteristiche paesaggistiche, ambientali e architettoniche dell'unità funzionale originaria dell'edificio stesso, o del complesso di edifici..

4. Nel patrimonio edilizio esistente, fatto salvo quanto diversamente specificato agli art. 102,103,104,105 e 106, sono ammesse, con le modalità specificate nella seguente tabella, le categorie di intervento consentite dalla classe di appartenenza:

Intervento edilizio diretto
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
DE Demolizioni delle superfetazioni
RR Restauro e risanamento conservativo
Sba Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche
RC1
RC2
Ristrutturazione edilizia senza aumento di Sup.Utile o Unità Immobiliari
Atto di assenso
RC1
RC2
Ristrutturazione edilizia con aumento di Sup.Utile o Unità Immobiliari
RR1,2,4 Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 1,2,4 così come definita all'art. 21

5. È ammessa l'installazione, esclusivamente su suolo privato, di verande e/o strutture in genere (dehors), previo atto di assenso/eventuale autorizzazione paesaggistica, tali da configurare spazi chiusi e funzionali agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tali manufatti devono essere realizzati con materiali leggeri e con tecnologie reversibili e rimosse al cessare dell'attività. Il mancato rispetto delle disposizioni comporta l'applicazione dell'art. 196 della L.R. 65/2014.

6. I progetti riguardanti gli interventi di ristrutturazione, se ammesse dalla calsse di appartenenza, sono sostenuti da un'accurata analisi tipologico-architettonica, da una verifica di fattibilità e da un approfondito studio di inserimento architettonico e urbanistico mediante un progetto generale esteso alle sistemazioni esterne (pertinenze, accessi e viabilità) ed al contesto di riferimento.

7. Le categorie d'uso e le funzioni ammesse negli edifici di rilevanza architettonica e monumentale (art. 102), le ville e complessi di interesse tipologico testimoniale storico e urbanistico (art. 103) e gli edifici e complessi sottoposti a recupero e riqualificazione funzionale ed ambientale (art. 105) sono specificate negli articoli di riferimento. Per il resto del patrimonio edilizio le categorie d'uso ammesse sono:

USI AMMESSI (U)
RESIDENZA U1/1 Residenza
ARTIGIANATO DI SERVIZIO U3/1 Laboratori, botteghe artigianali, laboratori artistici, parrucchieri, estetiste, centri wellness, lavanderie, prodotti da forno ed alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private.
PUBBLICI SERVIZI E COMMERCIO U4/1 Edicole, parafarmacie, farmacie, bar, ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, comprensive degli spazi destinati al pubblico, delle attività accessorie e degli spazi di servizio e tecnici, locali per servizi bancomat, attività attinenti le telecomunicazioni e la telematica, lavanderie automatiche, locali per servizi di distribuzione automatica di alimenti ed altro, discoteche.
U4/2 Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita)
TURISTICO RICETTIVO U5/1 Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
U5/4 Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazionedi cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
DIREZIONALE U6/1 Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica
U6/2 Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.
SERVIZI U7/1 Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici
U7/2 Servizi per l'istruzione: scuole pubbliche per l'istruzione quali asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola dell'obbligo comprese di ogni attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco ed allo sport
U7/3 Servizi culturali: teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convegni con i relativi spazi di servizio, di supporto e tecnici, musei, aree archeologiche.
U7/4 Servizi sociali e ricreativi
U7/5 Servizi Religiosi: chiese e attrezzature religiose in genere con relative attività integrative.
U7/6 Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto

7. Sono tutelate le aree pavimentate in pietra per la forte caratterizzazione identitaria che conferiscono ai centri storici. Qualsiasi intervento sulle strade, che preveda la manomissione del manto lapideo rispetta tale tutela; se è necessario sostituire in tutto o in parte l'apparato lapideo, i nuovi elementi sono identici ai preesistenti e si armonizzano con le pavimentazioni adiacenti.

8. Gli interventi sulle facciate eliminano o riducono le cablature e tubazioni a vista che deturpano i fronti e sono realizzati con tecniche, materiali e colori tipici della tradizione locale cosi come gli infissi ed i sistemi di oscuramento delle finestre.

9. I progetti degli interventi sulle facciate degli Elementi architettonici e urbani di interesse tipologico e testimoniale (EU), artt. 99, 100,, (fronti viari, piazze strade e slarghi ad elevata valenza paesaggistica ed identità urbana e elementi architettonici puntuali), individuati sull'elaborato RU-P-05 poggiano su un'approfondita analisi dei caratteri dei prospetti e descrivono dettagliatamente gli interventi di manutenzione o di restauro previsti.

34 Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 79, comma 4, lettera d).

Art. 99 Elementi architettonici e urbani di interesse tipologico e testimoniale

1. Gli elementi architettonici e urbani di interesse tipologico e testimoniale interni ai centri storici (fronti viari, piazze strade e slarghi ad elevata valenza paesaggistica ed identità urbana e elementi architettonici puntuali) sono identificati con apposito segno grafico lineare o puntuale negli elaborati RU-P-05.

2. Sulle facciate di palazzi, sotto passi, muri di contenimento del centro medievale di Castellina sono ammessi interventi fino al rigoroso Restauro e risanamento conservativo.

3. Sono tutelati e recuperati le quinte prospettiche delle strade e gli elementi architettonici di arredo che compongono le piazze e gli spazi urbani rappresentati negli elaborati RU-QC- 05 ed RU-P-05.

Art. 100 Quinta prospettica di Via Ferruccio, Edifici isolati in Via IV Novembre, Quinta prospettica di Via Trento e Trieste e Piazza Roma nel centro urbano storico di Castellina - (EU)

1. I fronti degli edifici lungo Via Ferruccio si caratterizzano come quinta prospettica che presenta omogeneità o continuità storica e architettonica dei prospetti, con ripetizione di elementi architettonici tipici, con presenza di bugnato o finto bugnato, di paraste, di lesene, di cornici di portoni e finestre, di androni e di balaustre.

2. I due edifici pubblici (Scuola Materna e Caserma dei Carabinieri) situati all'inizio di Via IV Novembre presentano, caratteristiche simili ed in armonia con quelle presenti in Via Ferruccio, anche se isolati, perdono l'effetto di quinta urbana propria della via suddetta. In ogni caso le loro caratteristiche e la contiguità con Via Ferruccio, rendono le facciate ed i loro elementi degni di tutela.

3. I fronti degli edifici prospicienti Via Trento e Trieste, compresi quelli che si affacciano su Piazza Roma e quelli prospicienti i tratti iniziali delle Vie Fiorentina e Chiantigiana si distinguono completamente da una strada storica medievale come Via Ferruccio per i rapporti planivolumetrici (altezza edifici e larghezza stradale), per il più ampio respiro ed il netto e rigoroso sviluppo in linea retta. Tuttavia gli elementi esterni delle facciate degli edifici ripropongono, in forma più "povera" e con l'aggiunta di balconi centrati simmetricamente sulle facciate, i caratteri scenografici ed identitari di centralità urbana.

4. Questo patrimonio edilizio deve essere riqualificato e trasformato in coerenza col suo significato alla scala microurbana e con la capacità di connotare lo spazio del centro storico.

5. Sui fronti sono ammessi interventi finalizzati alla manutenzione e restauro conservativo, degli elementi figurativi delle facciata, rimuovendo le condizioni di degrado ed eventuali addizioni incongrue. Le facciate sono mantenute e restaurate senza alterarne i caratteri tipologici ed i materiali e cromie originari.

6. Previa valutazione della compatibilità architettonica e tipologica con i caratteri dei prospetti, modifiche alle aperture (porte e finestre) sono ammesse:

  1. a) se si ripristina un'apertura preesistente;
  2. b) se dall'apertura dipende l'abitabilità di un locale.

Art. 101 Elementi architettonici e urbani di interesse tipologico e testimoniale del centro urbano storico di Fonterutoli - (EU)

1. Comprende i fronti degli edifici prospicienti Via Ottone III di Sassonia, quelli sullo slargo, costeggiato dal muro del giardino storico della villa, fino ad arrivare a Piazza Giorgio La Pira, dove al centro è situato un cippo con una croce in ferro. Gli elementi identitari, legati alle decorazioni delle facciate, alle aperture sui fronti strada, alla lastricatura e alle pavimentazioni, connotano una struttura urbana definita sebbene, il centro abitato tenda a disperdersi appena voltato l'angolo, nelle vie Puccini e Verdi.

2. Sono ammessi interventi finalizzati alla manutenzione e risanamento conservativo degli elementi di facciata, degli arredi urbani e delle pavimentazioni ponendo attenzione agli elementi della quinta prospettica nel suo insieme ed al rapporto tra edifici e strada.

3. Sono vietati gli interventi che alterano le caratteristiche formali, architettoniche e di decoro dello spazio urbano.

Art. 102 Edifici di rilevanza architettonica e monumentale - AM - (chiese, monasteri, edifici vincolati ai sensi del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e edifici pubblici parificati al vincolo

1. Sono gli edifici di valore storico, architettonico e monumentale interni ed esterni al sistema insediativo. Questi edifici e complessi sono beni sottoposti a tutela storico-artistica, sono assoggettati alla disciplina del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i oltre che alle limitazioni stabilite dal comma 3°, dell'art. 23 del DPR n. 380/2001 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e comprendono:

  1. a) gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;
  2. b) gli edifici parificati al vincolo di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 42/2004 e complessi contraddistinti da tipologie edilizie speciali (edifici pubblici, conventi, edifici per il culto, edifici culturali, torri, ecc.);

2. Si prescrive la conservazione dell'assetto tipologico, dei caratteri formali e compositivi degli edifici e delle aree di pertinenza. Laddove gli immobili siano identificati con specifica perimetrazione e simbologia (AM), i progetti degli interventi poggiano su un rilievo architettonico, un'approfondita analisi dei caratteri dell'edificio, uno studio dello stato di conservazione statico e strutturale e descrivono dettagliatamente gli interventi previsti nel rispetto degli delle categorie d'intervento ammesse dalle classi di appartenenza.

4. Le categorie e funzioni d'uso ammesse compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio sono:

USI AMMESSI (U)
RESIDENZA U1/1 Residenza
U4/2 Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita)
TURISTICO RICETTIVO U5/1 Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
U5/4 Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazionedi cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
DIREZIONALE U6/1 Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica
U6/2 Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.
SERVIZI U7/1 Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici
U7/3 Servizi culturali: teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convengi con i relativi spazi di servizio, di supporto e tecnici, musei, aree archeologiche.
U7/4 Servizi sociali e ricreativi
U7/5 Servizi Religiosi: chiese e attrezzature religiose in genere con relative attività integrative.
U7/6 Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto

5. I cambi di destinazione d'uso sono ammessi nel rispetto delle caratteristiche strutturali e dimensionali, dell'integrità tipologica delle unità edilizie interessate ed a condizione che il cambio funzionale riguardi l'intera unità edilizia o una parte prevalente di questa, lasciando le parti restanti a funzioni ausiliarie e complementari.

6. I progetti rispondono ai criteri propri del restauro, quindi prevedono:

  • − sostituzione di elementi lapidei, se indispensabile, con altri identici per materiale, forma, dimensioni, caratteristiche cromatiche e tipologia;
  • − posa in opera di intonaci con tecnologie tradizionali;
  • − tinteggiatura a malta di calce in colori quanto più simili a quelli originali, se deducibili da documentazione di archivio o dai residui sotto gronda ovvero attingendo dalla gamma delle terre ocracee;
  • − nuove aperture nei fronti esterni dell'edificio purché dimensionate nel rispetto della composizione generale dei prospetti ed in armonia nel rapporto fra pieni e vuoti;

7. Nei casi in cui, in base a precisa documentazione statico strutturale, sia dimostrata l'inderogabilità di intervenire mediante la sostituzione di strutture portanti orizzontali o altri elementi anche architettonici, la sostituzione riproduce identici elementi strutturali, in coerenza con l'originario impianto storico-tipologico e architettonico dell'edificio.

Art. 103 Ville, edifici e complessi di interesse tipologico, testimoniale, storico e urbanistico (TU)

1. Sono gli edifici di testimonianza fisica, che presentano particolari soluzioni di pregio formale e tipologico in quanto memoria storico-culturale.

2. Appartengono a questa categoria gli edifici, singoli o aggregati, comprensivi degli spazi di pertinenza ad essi connessi, identificati con specifica perimetrazione e simbologia (TU), che evidenziano tre componenti fondamentali:

  1. a) una matrice storica di tipo pre-moderno;
  2. b) una collocazione all'interno dei tessuti dei centri urbani storici individuati dal presente RU;
  3. c) una particolare valenza storica, architettonica ed ambientale, costituiti da edifici con tipologie a villa o palazzetto - singoli o aggregati - assieme ad edifici secondari e ampi spazi aperti di pertinenza a parco o giardino.

3. Gli interventi edilizi devono rispettare in modo rigoroso l'assetto tipologico e i caratteri formali - sia per quanto riguarda gli edifici sia per le aree di pertinenza. Si deve inoltre mantenere l'immagine dell'edificio e le caratteristiche compositive originarie. Il rispetto dei caratteri originari è adeguatamente comprovato, anche attraverso documentazione d'archivio, precisi ed accurati rilievi dello stato di fatto, nonché con prove e sondaggi appositamente effettuati per riconoscerne lo stato di conservazione statico e strutturale.

4. I progetti architettonici devono tutelare e valorizzare:

  1. a) le caratteristiche tipologiche ed i caratteri originari degli edifici, in particolare l'integrità dei volumi e le tecniche costruttive peculiari applicate;
  2. b) l'originario impianto architettonico;
  3. c) il sistema distributivo interno e gli accessi esterni;
  4. d) le facciate, il trattamento dei fronti (valori cromatici, loggiati, scale interne ed esterne ecc.), ed i particolari costruttivi (finiture dei fronti e serramenti);
  5. e) gli spazi aperti di pertinenza (corti), con ripristino delle caratteristiche formali, materiche e dimensionali.

5. È ammesso realizzare servizi ed impianti tecnologici e igienico sanitari senza alterare la riconoscibilità dei tipi edilizi e dei luoghi.

6. Le categorie di intervento eccedenti la manutenzione straordinaria senza frazionamento, là dove ammesse, sono consentite, previa acquisizione di atto di assenso secondo i seguenti criteri:

  1. a) mantenimento della quota di imposta e dell'orditura originaria nei casi di sostituzione di elementi strutturali;
  2. b) ricostruzione identica dei fronti esterni che si affacciano su spazi pubblici (piazze, vie, giardini, etc.).
  3. c) conservazione delle caratteristico storico-tipologiche ed architettoniche dell'edificio.

8. Nei casi di cui al comma 7, è ammessa una riorganizzazione distributiva sia orizzontale che verticale, funzionale alle nuove esigenze e destinazioni d'uso ma nel rispetto dell'impianto originario dell'edificio.

9. Le destinazioni d'uso compatibili sono:

USI AMMESSI (U)
RESIDENZA U1/1 Residenza
ARTIGIANATO DI SERVIZIO U3/1 Limitatamente a prodotti da forno ed alimentari, gelaterie sartorie, centri welness.
PUBBLICI SERVIZI E COMMERCIO U4/1 Limitatamente a, parafarmacie, farmacie,
U4/2 Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita)
TURISTICO RICETTIVO U5/1 Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
DIREZIONALE U6/1 Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica
U6/2 Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.
SERVIZI U7/1 Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici
U7/2 Servizi per l'istruzione: scuole pubbliche per l'istruzione quali asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola dell'obbligo comprese di ogni attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco ed allo sport
U7/3 Servizi culturali: teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convengi con i relativi spazi di servizio, di supporto e tecnici, musei, aree archeologiche.
U7/4 Servizi sociali e ricreativi
U7/6 Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto

10. Il cambio di destinazione d'uso o funzione è ammesso se:

  1. a) non comporti forme rilevanti di polarizzazione o forte domanda di accessibilità di tipo veicolare privato;
  2. b) siano tutelate le caratteristiche strutturali, dimensionali e tipologiche delle specifiche unità edilizie e a condizione che la variazione funzionale riguardi l'intera unità edilizia o una parte prevalente di questa.

Art. 104 Preesistenze ed aree archeologiche - (PA)

1. Le preesistenze archeologiche sono identificate con specifica simbologia (PA). Fanno parte del patrimonio archeologico i reperti e le zone di interesse archeologico di cui alla lettera m) dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004 presenti sul territorio comunale.

2. I manufatti, le testimonianze storiche appartenenti a questa categoria normativa si configurano come beni sottoposti a tutela storico-artistica e pertanto si applica quanto previsto del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le preesistenze archeologiche rilevate dal RU e riportate indicativamente negli elaborati RU-QC-05 e RU-P-05 sono le seguenti:

  1. a) Preesistenze archeologiche puntuali: porzioni di torre medioevale, spesso inserita o inglobata in edificio residenziale.
  2. b) Preesistenza archeologiche lineari: porzioni delle antiche mura del paese, a cui si sono addossati edifici in epoche successive.
  3. c) Preesistenza archeologiche areali: aree archeologiche, che includono, oltre il sito archeologico sottoposto a specifico vincolo ministeriale, le aree attigue quali aree di rispetto.

4. I progetti relativi ad opere edilizie che comportano movimenti di terra di qualsiasi entità anche in aree limitrofe a quelle individuate puntualmente dal RU, devono essere sottoposti a preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. L'istanza di ottenimento di tale parere (espresso dalla Soprintendenza nei termini di legge, a decorrere dal ricevimento della documentazione) è parte integrante dei documenti necessari per il rilascio dei titoli abilitativi.

5. All'interno di dette aree non è comunque consentita alcuna nuova edificazione, né modifiche all'orografia dei luoghi salvo gli interventi necessari e funzionali allo svolgimento di attività di scavo e musealizzazione dei reperti archeologici.

6. Sugli edifici esistenti gli interventi consentiti con intervento diretto sono: MO, MS, RRC, Sba, DE ed RC1

7. Nel patrimonio edilizio esistente le categorie d'uso e funzioni ammesse sono:

USI AMMESSI (U)
RESIDENZA U1/1 Residenza
DIREZIONALE U6/1 Punti di informazione, ristoro e servizi
SERVIZI U7/3 Attrezzature culturali per l'istruzione, musei scavi archeologici

8. I cambiamenti di destinazione d'uso sono ammessi se:

  1. a) sono finalizzati alla valorizzazione dei siti archeologici ed alla eliminazione delle situazioni di degrado;
  2. b) sono subordinati al rispetto delle caratteristiche strutturali e dimensionali ed all'integrità delle caratteristiche tipologiche delle specifiche unità edilizie interessate;
  3. c) riguardano l'intera unità edilizia o una parte prevalente di questa, lasciando le parti restanti da destinare a funzioni ausiliarie e complementari.

Art. 105 Edifici e complessi sottoposti a recupero e riqualificazione funzionale e ambientale - (RI)

1. Appartengono a questa categoria gli edifici, singoli o aggregati, comprensivi degli spazi di pertinenza ad essi connessi, che evidenziano tre componenti fondamentali:

  1. a) collocazione all'interno dei tessuti dei centri urbani storici;
  2. b) incongruenza funzionale e/o ambientale;
  3. c) necessità di riqualificazione e riconversione.

2. I complessi e gli edifici sono individuati nell'elaborato RU-P-05, sono identificati con la sigla RI numerati ed evidenziati con apposito tratteggio che definisce l'area su cui è obbligatorio estendere l'intero progetto di recupero unitario.

3. Le categorie e le procedure di intervento previste, con le specifiche prescrizioni sono riportate nelle successive tabelle riepilogative predisposte per ogni area incongrua. Le destinazioni d'uso sono prioritariamente quelle originarie salvo quanto diversamente previsto ed indicato nelle successive tabelle sempre con progetto di recupero unitario.

4. RI. 1 - Edificio del Bar Sangallo ed altri corpi edilizi che si affacciano sulla valle dell'Arbia:

EDIFICIO POSTO IN VIA TRENTO E TRIESTE (BAR), E ALTRI CORPI EDILIZI RETROSTANTI, SOTTOPOSTI A RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA
DESCRIZIONE: L'edificio presenta un corpo di fabbrica inserito all'interno del tessuto storico della prima espansione di Castellina (via Trento e Trieste), ma incongruo e decontestualizzato quanto a tipologie, caratteri formali e colori della facciata, frutto di un intervento recente.
La parte posteriore, insieme a quelle degli edifici contigui in direzione nord, è invece sottoposta sia a un degrado fisico per lo scarso stato manutentivo, sia a un degrado urbanistico presentando volumi incongrui sia per la forma che per la funzione.
FINALITÀ DELL'INTERVENTO: In generale gli interventi esterni dovranno essere finalizzati al ripristino della facciata principale (Bar) studiando soluzioni formali che siano in linea ed omogenee ai caratteri tipici del centro storico di Castellina in generale e di questa strada (vedi art. 100).
Gli interventi nell'area retrostante, comprensiva di fabbricati e relative pertinenze, saranno finalizzati alla riorganizzazione di un disegno urbano definito e al recupero del degrado.
Devono essere garantiti i parcheggi privati nella misura previsti dall'art. 23 nei casi: 1. cambio alla destinazione d'uso; 2. aumento delle unità immobiliari.
In caso di interventi di sostituzione edilizia (SE) i parametri edilizi sono:
- volumetria da ricostruire pari alla volumetria esistente;
- impianto panivolumetrico, il numero dei piani, il tipo di copertura, i caratteri estetico-formali dei fronti devono essere coerenti con le caratteristiche generali della zona A1.
INTERVENTI AMMESSI E MODALITÀ D'INTERVENTO: Intervento edilizio diretto
MO (Manutenzione ordinaria)
MS (Manutenzione straordinaria)
RR (Restauro e risanamento conservativo)
Sba (Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche)
Interventi edilizio diretto con Progetto di Recupero Unitario
RC (Ristrutturazione edilizia)
RR1 (Ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione)
SE (Sostituzione Edilizia)
MU (Mutamento di destinazione d'uso)
Pi (Parcheggi interrati privati)
USI AMMESSI E CARICHI URBANISTICI: U3/1, U4/1, U4/2, U6/1, U6/2, U7/3, U7/4

5. RI 2 - Edificio del Bar Italia - Via Trento e Trieste:

EDIFICIO POSTO IN VIA TRENTO E TRIESTE (BAR ITALIA), E RESEDE RETROSTANTE, SOTTOPOSTO A RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA
DESCRIZIONE: L'edificio presenta un corpo di fabbrica abbastanza recente rispetto al tessuto storico, pur collocandosi lungo strada come tutti i fabbricati più antichi di Via Trento e Trieste, tuttavia con un fronte arretrato per utilizzare il resede come bar all'aperto.
La parte posteriore invece presenta un resede ampio pavimentato, antistante un parcheggio pubblico.
Nonostante la posizione, tale edificio e il suo resede risultano incongrui e tipologicamente decontestualizzati rispetto alla zona in cui si trovano.
FINALITÀ DELL'INTERVENTO: L'eventuale sostituzione edilizia (SE) dovrà rispettare i seguenti parametri:
- l'allineamento sul fronte lungo strada;
- volumetria pari a quella esistente;
- possibilità di ampliamento una tantum del 10% al solo fine di portare il fronte lungo strada all'altezza del colmo (obbligatorio il tetto a capanna) e di gronda in linea con l'edificio contiguo (vecchia COOP), in modo tale da ripristinare la continuità della cortina urbana;
- realizzazione di un portico, qualora si volesse mantenere uno spazio comunque parzialmente aperto sul fronte strada per l'attività di bar
-... l'edificio non potrà essere più di un piano fuori terra; l'impianto planivolumetrico, il tipo di copertura, i caratteri estetico-formali dei fronti dovranno essere coerenti con le caratteristiche generali della zona A1.
Nel caso di lavori che prevedano anche la risistemazione del resede retrostante. È ammessa la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate/seminterrate al di fuori della volumetria esistente.
INTERVENTI AMMESSI E MODALITÀ D'INTERVENTO: Intervento edilizio diretto
MO (Manutenzione ordinaria)
MS (Manutenzione straordinaria)
RR (Restauro e risanamento conservativo)
Sba (Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche)
Interventi edilizio diretto con Progetto di Recupero Unitario
RC (Ristrutturazione edilizia )
RR1 (Ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione)
IP2 (Demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione)
SE (Sostituzione Edlizia)
USI AMMESSI E CARICHI URBANISTICI: U3/1, U4/1, U6/1, U6/2, U7/3, U7/4, U8/5, U8/6

6. RI.3 - Ingresso filiale Monte dei Paschi:

CORPO DI FABBRICA A UN PIANO INSERITO SUL FRONTE DI UN EDIFICIO ARTICOLATO, IN VIA TRENTO E TRIESTE
DESCRIZIONE: Questa porzione di edificio, si presenta all'esterno con una facciata esterna totalmente decontestualizzata, realizzata probabilmente una trentina di anni fa; i materiali e le tipologie esterni sono totalmente incongrui rispetto alla zona A1. L'interno è vincolato ai sensi del DL 42/2004 ex 1089/39, insieme alla restante parte dell'edificio.
FINALITÀ DELL'INTERVENTO: Gli interventi dovranno tendere al recupero formale degli elementi del fronte, compresa la copertura, della parte di edificio in oggetto; in particolare si dovrà presentare un progetto unitario che sia in armonia e continuità con il resto del fronte del complesso edilizio a cui è legato.
INTERVENTI AMMESSI E MODALITÀ D'INTERVENTO: Intervento edilizio diretto
MO (Manutenzione ordinaria)
Sba (Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche)
MS (Manutenzione straordinaria)
RR (Restauro e risanamento conservativo)
USI AMMESSI E CARICHI URBANISTICI: La scheda si riferisce ad interventi sull'esterno, pertanto sono da considerarsi usi ammessi quelli già dettati dalla zona in cui ricade l'edificio (A1C).

7. RI.4 - Scuola sperimentale per l'infanzia (12 -36 mesi)

EDIFICIO POSTO IN VIA DELLA RIMEMBRANZA, SOTTOPOSTO A RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA
DESCRIZIONE: Questo edificio scolastico è stato realizzato con caratteristiche incongrue con il contesto del centro urbano di Castellina; in particolare non dialoga con l'edificio storico con cui è in continuità. Il resede invece è da salvaguardare.
FINALITÀ DELL'INTERVENTO: La riqualificazione dell'edificio può essere perseguita sia attraverso un intervento di ristrutturazione edilizia con eventuali addizioni funzionali, sia con una sostituzione edilizia:
In caso di interventi di ristrutturazione edilizia:
>- è consentito l'aumento del volume, prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne e solai di copertura realizzati per esigenze di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di pareti e/o tetti ventilati fino a 15 cm in più dell'esistente, tale aumento non verrà computato ai fini del volume edificabile;
- ai fini della realizzazione di volumi tecnici idonei ad ospitare impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, recupero acqua piovana, ecc.) sono previste addizioni funzionali fino al 10% una tantum del volume attuale;
in caso di lavori sull'esterno, la facciata dovrà presentare caratteristiche formali ed elementi architettonici in linea con il contesto circostante, in particolar modo con l'edificio storico contiguo.
L'eventuale sostituzione edilizia (SE) deve rispettare i seguenti parametri:
- il nuovo edificio non può superare la volumetria esistente;
- è consentito un ampliamento una tantum del 10% per eventuali esigenze che l'amministrazione comunale riscontrasse necessarie, più un ulteriore 10% per la realizzazione di volumi tecnici idonei ad ospitare impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, recupero acqua piovana, ecc.);
- caratteristiche formali ed elementi architettonici in linea con il contesto circostante, in particolar con l'edificio storico contiguo.
- la copertura dovrà essere a due falde (capanna), l'altezza massima (in gronda) non potrà superare quella attuale; il tetto sarà del tipo "ventilato" con manto in coppi e tegole.
- l'edificio dovrà essere realizzato con materiali e tecnologie che presentino un elevato standard qualitativo in termini di bioarchitettura, dovrà essere prestata particolare attenzione al risparmio energetico;
È infine consentito l'uso di sistemi costruttivi, anche prefabbricati, basati su materiali eco-compatibili e facilmente riciclabili e su tecnologie innovative, che garantiscono il contenimento energetico, la durabilità nel tempo e ridotti tempi di esecuzione.
INTERVENTI AMMESSI E MODALITÀ D'INTERVENTO: Intervento edilizio diretto
MO (Manutenzione ordinaria)
MS (Manutenzione straordinaria)
RR (Restauro e risanamento conservativo)
Sba (Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche)
RC (Ristrutturazione edilizia)
RR1 (Ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione)
IP2 (Demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione)
SE (Sostituzione Edlizia)
MU (Mutamento di destinazione d'uso)
Pi (Parcheggi interrati privati)
USI AMMESSI E CARICHI URBANISTICI: U7/1, U7/2, U7/3, U7/6

8. RI. 5 - Autorimessa casa parrocchiale:

EDIFICIO POSTO IN VIA TOSCANA - PIAZZA DEL COMUNE - SOTTOPOSTO A RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA -
DESCRIZIONE: L'edificio è costituito da un corpo di fabbrica a un solo piano, abbastanza recente rispetto al tessuto storico, adibito a autorimessa.
Tale edificio, già intrinsecamente di scarso valore, risulta incongruo e tipologicamente decontestualizzato rispetto alla zona in cui si trova.
FINALITÀ DELL'INTERVENTO: L'eventuale sostituzione edilizia (SE) dovrà rispettare i seguenti parametri:
- allineamento sul fronte lungo strada;
- è' ammesso un incremento del 10% una tantum per consentire la ricucitura del fronte con i caratteri estetico-formali coerenti con le caratteristiche generali della zona A1;
- altezza massima un piano fuori terra;
- la copertura dovrà essere a falda unica, con la linea di gronda ed il colmo armonizzati con le altezze preesistenti e gli edifici contigui.
Sono permessi, oltre all'incremento una tantum, volumi interrati all'interno della sagoma dell'edificio, pur rimanendo vietate scale e rampe esterne per il raggiungimento di essi.
INTERVENTI AMMESSI E MODALITÀ D'INTERVENTO: Intervento edilizio diretto
MO (Manutenzione ordinaria)
MS (Manutenzione straordinaria)
RR (Restauro e risanamento conservativo)
Sba (Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche)
RC (Ristrutturazione edilizia)
RR1 (Ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione)
IP2 (Demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione)
SE (Sostituzione Edilizia)
USI AMMESSI E CARICHI URBANISTICI: U3/1, U4/1, U6/1, U6/2, U7/5.

9. RI. 6 - Case nella zona nord del Centro Storico di Fonterutoli:

EDIFICI POSTI IN VIA GIUSEPPE VERDI
DESCRIZIONE: Gli edifici sono costituiti da più corpi di fabbrica che, pur riconosciuta la loro ubicazione in termini urbanistici all'interno del tessuto storico, (o meglio posti alla sua conclusione) presentano dei caratteri disomogenei in termini architettonici e formali rispetto al contesto.
FINALITÀ DELL'INTERVENTO: Eventuali ristrutturazioni, comprese quelle con demolizioni di volumi secondari e con addizioni funzionali, prevedono, attraverso un Progetto di Recupero Unitario, a una serie di opere che contestualizzino gli edifici nella zona di Centro Storico.
Particolare attenzione va posta ai caratteri estetico-formali dei fronti, in coerenza con le caratteristiche generali della zona A1, tenendo conto della funzione di "testata" del Centro Storico che essi svolgono.
Eventuali addizioni funzionali, ad esempio scale esterne, dovranno presentare un corpo chiuso che ben si armonizzi con la facciata e con caratteri architettonici di strutture simili presenti nella zona.
INTERVENTI AMMESSI E MODALITÀ D'INTERVENTO: Intervento edilizio diretto
MO (Manutenzione ordinaria)
MS (Manutenzione straordinaria)
Sba (Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche)
Interventi edilizio diretto con Progetto di Recupero Unitario
RR (Restauro e risanamento conservativo)
RC (Ristrutturazione edilizia )
RR1 (Ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione)
IP1 (addizioni funzionali)
USI AMMESSI E CARICHI URBANISTICI: U1/1, U4/1, U4/2, U6/1, U6/2, U7/1, U7/6

Art. 106- Zone A2 - Aggregati antichi lungo strada

1. Le zone "A2" comprendono gli aggregati antichi a ridosso delle zone "A 1", i lungo la strada Chiantigiana in località "Malafrasca", che hanno valore storico e testimoniale e dignità storica e pertanto vanno conservati e valorizzati con interventi di recupero e riqualificazione.

2. Per tutelare e valorizzare l'aggregato, è vietata l'edificazione di qualsiasi struttura, anche precaria.

3. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi dopo aver ottenuto dal Comune un atto d'assenso35 fondato su un'attenta valutazione della coerenza dell'intervento proposto con le caratteristiche paesaggistiche, ambientali e architettoniche dell'edificio stesso, o del complesso di edifici. Ogni progetto eccedente la manutenzione straordinaria considera nei suoi elaborati l'intera struttura immobiliare e il complesso delle opere di urbanizzazione (approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquami, trattamento rifiuti, viabilità, accessi, approvvigionamento energetico, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne).

4. I progetti di RR, RE,, del comma 5 sono sostenuti da un'accurata analisi tipologico-architettonica, da una verifica di fattibilità e da un approfondito studio di inserimento architettonico e urbanistico mediante un progetto di recupero unitario.

5. Sono ammesse, con le modalità specificate nella seguente tabella, le categorie di intervento consentite dalla classe di appartenenza:

Intervento edilizio diretto
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
DE Demolizioni di edifici o di manufatti
Sba Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche
RR Restauro e risanamento conservativo
Atto di assenso
RC1, 2
RR1
RR2, RR4
Ristrutturazione edilizia conservativa
RR1 solo per condizioni statiche che non consentono di intervenire altrimenti. Tale circostanza dovrà essere adeguatamente documentata e asseverata da tecnico abilitato

6. Le categorie d'uso e funzioni sono:

USI AMMESSI (U)
RESIDENZA U1/1 Residenza
ARTIGIANATO DI SERVIZIO U3/1 Limitatamente a prodotti da forno ed alimentari, gelaterie sartorie, centri welness.
PUBBLICI SERVIZI E COMMERCIO U4/1 Limitatamente a:, parafarmacie, farmacie,
U4/2 Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita)
TURISTICO RICETTIVO U5/1 Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
U5/4 Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, di cui agli artt 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
DIREZIONALE U6/1 Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica
U6/2 Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.

7. Nelle aree A2 non ricadono strade pubbliche pavimentate tuttavia sono presenti marciapiedi privati per lo più in materiale lapideo. Eventuali lavori manutentivi devono prevedere sostituzioni e/o integrazioni e rifiniture tali da creare un'omogeneità e un disegno coerente con il contesto.

8. Gli interventi sulle facciate, prevedono obbligatoriamente, ove le caratteristiche lo permettano, l'eliminazione o la riduzione di tutte le cablature e tubazioni a vista che deturpano i fronti e sono realizzati con tipologie, materiali e colori tipici della tradizione locale, cosi come gli infissi ed i sistemi di oscuramento delle finestre. Gli interventi sono sottoposti al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.

35 Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 79, comma 4, lettera d).

Art. 107 Zone A3 - Aree di salvaguardia dei centri urbani storici

1. Le zone "A3" comprendono le aree non urbanizzate di interesse ambientale e naturale.

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi a condizione che non comportino l'introduzione di caratteri urbani quali recinzioni con muretti, cancellate, siepi geometriche, nuova viabilità, siano tesi alla conservazione e tutela delle sistemazioni idrauliche agrarie oltre che all'eventuale recupero e valorizzazione di manufatti di antica formazione. Sono consentite le attrezzature integrative e di servizio alla residenza limitatamente alle piscine, campi da bocce, gazebo e se interrati/seminterrati, impianti tecnologici e di servizio. È altresì consentito realizzare parcheggi a a raso a condizione che l'area: 1) non sia pavimentata o asfaltata; 2) sia piantumata con olivi o alberi da frutto in modo da schermare le auto da punti di vista più alti (edifici, strade...); 3) siano create delle siepi informali che riprendono la composizione delle fasce della vegetazione naturali presenti nel contesto paesaggistico di riferimento. Gli stalli delle auto non possono essere coperti in alcun modo. Sono ammessi modellamenti del terreno con terrazzamenti. In generale gli interventi non devono creare cesure con il paesaggio agricolo circostante ma, al contrario, contribuire alla creazione di un passaggio armonico dalle aree edificate al paesaggio agrario.

3. La RE, è sostenuta da un'accurata analisi tipologico-architettonica, da una verifica di fattibilità e da un approfondito studio di inserimento architettonico e urbanistico.

4. Sono ammesse, le categorie di intervento consentite dalla classe di appartenenza. Per interventi eccedenti la manutenzione straordinaria senza frazionamento è richiesta l'acquisizione di atto di assenso,.

5. Le categorie d'uso e le funzioni ammesse sono:

USI AMMESSI (U)
RESIDENZA U1/1 Residenza
TURISTICO RICETTIVO U5/4 Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, di cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
MOBILITÀ U8/3 Parcheggi a raso ad uso privato
U8/7 Mobilità pedonale/ciclabile
AGRICOLO U9/2 agriturismo

6. Nelle zone A3, gli interventi sul territorio sono finalizzati alla conduzione del fondo agricolo in particolare: manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie e di regimazione delle acque, manutenzione e ricostruzione dei muri a secco e ciglionamenti, manutenzione, recupero e riqualificazione delle orditure e i sesti di impianto, per il permanere/ripristino dell'equilibrio con il paesaggio circostante.

7. È ammesso realizzare una struttura per: 1) animali d'affezione ed allevamenti di carattere amatoriale di animali domestici (in ogni caso sono da escludere i suini, mute di cani da caccia ed ovini ) secondo le caratteristiche e le dimensioni di cui all'art. 77.1; 2) ricovero di mezzi o attrezzi per la conduzione del fondo qualora sia impossibile installarla altrove e sia realizzata con le caratteristiche e dimensioni di cui all'art. 77 delle presenti norme. La dimensione massima per le strutture di cui al punto 1 sono quelle determinate dall'art. 77.1 per un massimo di 4 capi, mentre per quelle di cui al punto 2 è fissata in 30 mq di SUL. Tali strutture sono prive di qualsiasi dotazione che ne consenta l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo. L'inserimento di questi manufatti dovrà avvenire prestando particolare attenzione alla scelta del luogo di installazione ed alla visibilità del manufatto a 360 °; inoltre dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione e riqualificazione ambientale (ripristino di terrazzamenti, rete scolante, colture miste, sistemazione di percorsi ed aree verdi...).

8. Nelle zone A3 immediatamente a ridosso delle aree archeologiche è possibile realizzare strutture per la prima accoglienza e l'ospitalità (punti informativi e di ristoro, servizi alle persone, ecc) di iniziativa pubblica e privata. Gli interventi sono attuati prioritariamente recuperando il patrimonio edilizio esistente, le eventuali nuove strutture sono realizzate senza alcuna modifica della morfologia dei luoghi, limitando le opere fondali agli interventi necessari all'ancoraggio e con l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscano la reversibilità dell'intervento e che si rifanno alle soluzioni di bioedilizia.

9. La realizzazione di nuove strutture di cui al comma 9 è altresì subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale con cui il proponente si obbliga a non mutare la destinazione d'uso del manufatto, a demolirlo nel caso di cessazione dell'attività e ad accettare le sanzioni comminate per l'inadempienza, che comportano la demolizione del manufatto in danno del proprietario e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo si costruzione.

10. Sono ammessi gli interventi pubblici o di interesse pubblico che risultano migliorativi per la fruizione delle aree verdi, compresi percorsi pedonali pubblici o servitù di passaggio convenzionate, al fine di creare una connessione effettiva tra il paese antico e le sue aree verdi immediatamente circostanti e favorirne l'accesso pedonale e la godibilità.

Art. 108 Zone B - Tessuti Urbani Consolidati

1. I tessuti urbani consolidati sono assimilabili alle Zone Territoriali Omogenee del tipo B di cui all'art. 2, secondo comma del DM 02.04.1968, n. 1444 e corrispondono alle parti del territorio edificate in tutto o per almeno un ottavo, diverse dalle zone A.

2. Questi tessuti urbani sono caratterizzati sia da insediamenti urbani consolidati che da espansioni edilizie di più recente datazione, poste al margine del centro urbano storico.

3. Le zone "B" comprendono le seguenti sottozone:

  1. a) Zone B1 - Tessuto urbano consolidato saturo: le aree e gli edifici di recente edificazione a ridosso delle zone A e ricomprese in piani di lottizzazione residenziali quasi completamente attuati e scaduti;
  2. b) Zone B 2 -Tessuto urbano di completamento: le aree inedificate (o parzialmente edificate) inserite in tessuti consolidati o già urbanizzati e lotti non edificati di lottizzazioni scadute;
  3. c) Zone B 3 - Comparti di completamento: ambiti territoriali a ridosso delle aree B1 che per la loro conformazione e ubicazione necessitano di un intervento unitario di completamento che progetti sia gli edifici che le aree libere;
  4. d) Zone B 4 - Aree e complessi immobiliari degradati che, per lo stato di conservazione e per la presenza di destinazioni incongrue, necessitano di una riconversione funzionale e morfologica.

4. Le zone "B" sono destinate prevalentemente alla residenza, e sono ammessi, compatibilmente con le caratteristiche tipo-morfologiche degli edifici, i seguenti usi:

CATEGORIA D'USO U FUNZIONI
Residenza U1/1 Residenza
U1/2 Residenze speciali, collegi
U1/3 Attrezzature integrative e di servizio alla residenza da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici:campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine, impianti tecnologici e di servizio (bagni, spogliatoi)
Artigianato di servizio U3/1 Laboratori, botteghe artigianale, laboratori artistici, parrucchieri, estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private.
Pubblici Servizi e Commercio U4/1 Edicole, parafarmacie, farmacie, bar, ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, comprensive degli spazi destinati al pubblico, delle attività accessorie e degli spazi di servizio e tecnici, locali per servizi bancomat, attività attinenti le telecomunicazioni e la telematica, lavanderie automatiche, locali per servizi di distribuzione automatica di alimenti ed altro, discoteche.
U4/2 Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita)
U4/3 Medie strutture di vendita (da 250 fino a 800 mq di superficie di vendita)
U4/4 Commercio all'ingrosso
U5/4 Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, di cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
U5/5 Attrezzature integrative e di servizio alle strutture ricettive da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici:campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine, impianti tecnologici e di servizio (bagni, spogliatoi)
Direzionale U6/1 Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica
U6/2 Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.
Servizi U7/1 Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici
U7/2 Servizi per l'istruzione: scuole pubbliche per l'istruzione, quali: asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola dell'obbligo comprese di ogni attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco ed allo sport
U7/3 Servizi culturali: teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convegni con i relativi spazi di servizio, di supporto e tecnici, musei, aree archeologiche.
U7/4 Servizi sociali e ricreativi
U7/5 Servizi Religiosi: chiese e attrezzature religiose in genere con relative attività integrative.
U7/6 Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto
U7/10 Impianti sportivi pubblici o di uso pubblico
U8/2 Parcheggio a raso pubblico
U8/3 Parcheggi a raso ad uso privato
U8/4 Parcheggi coperti ad uso privato
U8/5 Garage e rimesse private
U8/6 Garage e rimesse pubbliche o ad uso pubblico
U8/7 Mobilità pedonale/ciclabile

5. Gli usi non residenziali sono ammessi in via prioritaria al piano terra.

6. È vietata ogni attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona ed in particolare non sono ammessi i seguenti usi:

CATEGORIA D'USO U FUNZIONI
Industria ed artigianato produttivo U2/1 Impianti produttivi, impianti produttivi agro alimentari, artigianato di servizio all'auto (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto), magazzini, depositi coperti, piazzali, spazi espositivi, uffici connessi alla produzione, alloggi di servizio.
U2/2 Cantine artigianali
Allevamento zootecnico
U2/3 Deposito macchine ed attrezzi di attività produttive che necessitano stoccaggio di materiale
U2/4 Aree a vocazione estrattiva
Pubblici Servizi e Commercio U4/3 Medie strutture di vendita (da 250 fino a 800 mq di superficie di vendita)
Turistico Ricettivo U5/1 Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
U5/2 Strutture ricettive all'aria aperta: Comprende le strutture ricettive di cui agli art.li 29, così come al Titolo II, Capo I, sezione II, det T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000): campeggi
U5/3 Complessi turistico - alberghieri e Centri congressuali
Servizi U7/3 Servizi culturali: teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convegni con i relativi spazi di servizio, di supporto e tecnici, musei, aree archeologiche.
Mobilità U8/1 Stazioni di servizio e distributori di carburanti
Agricolo e funzioni connesse ai sensi di legge U9

7. Gli alloggi, provenienti da nuova costruzione devono avere superficie utile abitabile non inferiore a 45 mq. Tale limite dimensionale si applica anche nell'ambito degli interventi di restauro e ristrutturazione con cambio di destinazione o frazionamento. Negli edifici isolati che prima dell'intervento non raggiungono la superficie di 45 mq, si possono realizzare alloggi di almeno 28 mq.

8. Nelle zone B1 e nelle sole zone B4 già riqualificate tramite interventi di riconversione funzionale è' ammessa l'installazione, esclusivamente su suolo privato, di verande e/o strutture in genere (dehors), previo atto di assenso/eventuale autorizzazione paesaggistica, tali da configurare spazi chiusi e funzionali agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tali manufatti devono essere realizzati con materiali leggeri e con tecnologie reversibili e rimosse al cessare dell'attività. Il mancato rispetto delle disposizioni comporta l'applicazione dell'art. 196 della L.R. 65/2014.

9. Gli interventi sugli edifici compresi nelle zone "B" devono rispettare le seguenti indicazioni relative ai materiali di finitura:

  1. a) finiture esterne: intonaci con colori tradizionali; paramento in mattoni faccia-vista o pietra locale;
  2. b) coperture: a falda inclinata, con manto in coppi o materiale similare in cotto, con pendenza tra il 25% ed il 33%;
  3. c) infissi esterni: preferibilmente in legno naturale o in di altri materiale fermo restando il rispetto della tipologie e delle colorazioni. Il tipo di infisso di porte o finestre poste al piano terra di locali non destinati alla residenza potranno essere realizzati in metallo in colori scuri ed opachi nel rispetto del contesto in cui si inseriscono.

10. I nuovi edifici sono progettati secondo criteri e principi della bioarchitettura nel rispetto di tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive del contesto in cui si inseriscono.

Art. 109 Zone B1 - Tessuto urbano consolidato saturo

1. Sono nuclei di edilizia tradizionale e di recente espansione, privi di particolare valore storico - architettonico e caratterizzati da una tipologia edilizia intensiva con rapporti di copertura e indici di utilizzazione fondiaria tali da non consentire ulteriori edificazioni.

2. Sono ammesse le categorie di intervento consentite dalla classe di appartenenza

3. La costruzione di parcheggi interrati per uso privato, è ammessa alle seguenti condizioni:

  1. a) il richiedente sia proprietario o titolare di idoneo diritto reale sul lotto di pertinenza;
  2. b) l'unità abitativa, ivi presente, non sia dotata di locali che dal catasto o dalla concessione risultino destinati a garage o rimessa;
  3. c) la dimensione della rimessa non sia essere inferiore a mq 18,00 e superiore a mq 30,00 con altezza utile massima di m 2,30;
  4. d) il concessionario, all'atto del ritiro della concessione, sottoscriva un atto d'obbligo unilaterale con il quale costituisce un vincolo di pertinenzialità e si impegna a non mutare destinazione d'uso;
  5. e) le finiture esterne delle rimesse pertinenziali debbono essere del tutto compatibili con quelle degli edifici adiacenti.

4. Sono ammessi, nel rispetto delle distanze minime definite dalla normativa vigente in materia, gli interventi di RE.af con:

  1. a) incremento dell'altezza dell'edificio, fino ad un massimo di cm 50, per la realizzazione di cordoli di consolidamento all'imposta della copertura in ottemperanza alla Normativa Sismica vigente ed in deroga all'altezza massima;
  2. b) addizioni per realizzare i servizi igienici (fino ad un massimo di mq 6,00 di SUA) nel caso sia dimostrata la necessità di adeguare l'unita immobiliare a sopravvenute esigenze abitative o igienico- sanitarie anche di unità a destinazione non residenziale;
  3. c) realizzazione spazi coperti di protezione degli ingressi (porticati, tettoie, ecc) fino ad un massimo di mq 6,00 di SUA, a condizione che siano aperti almeno su due lati;
  4. d) volumi tecnici, con limite massimo di mc 30 per ogni edificio anche se composto da più unità immobiliari;
  5. e) rialzamento del piano sottotetto fino a cm 50 al fine di renderlo abitabile, nel caso in cui venga ampiamente documentata e dimostrata una preesistente altezza media del sottotetto pari a m 2,20 con tipologia a falde inclinate misurata dal piano di estradosso del solaio fino all'intradosso della copertura;tale sopraelevazione non è cumulabile a quella prevista al punto a);
  6. f) utilizzo di eventuali vuoti tecnici esistenti all'interno della sagoma dell'edificio per funzioni residenziali e/o accessorie, sempreché non comportino modifiche alla sagoma dell'edificio esistente e che abbiano caratteristiche dimensionali ed igieniche idonee.

5. Nelle zone B1 comprese all'interno del perimetro dell'UTOE n 8 - "Fonterutoli", al fine di consolidare il ruolo urbano della frazione, sono ammessi, per adeguamenti igienici - funzionali, ampliamenti del 20% del volume esistente autorizzato, fino ad un massimo di 100 mc, nel rispetto dei parametri urbanistici (altezza, distanza e rapporto di copertura) della zona B2.

6. Gli interventi del comma 5 sono da considerarsi "una tantum" per l'intero edificio anche se è formato da più unità immobiliari. È consentito il trasferimento di volumetria e l'accorpamento della volumetria derivante da massimo due edifici anche non contigui a condizione che l'intervento sia unitario e non costituisca un nuovo fabbricato.

7. I progetti edilizi consentiti nel presente articolo devono tener conto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio e del contesto; pertanto, gli interventi, le addizioni e gli ampliamenti devono essere del tutto compatibili e legarsi organicamente alle costruzioni esistenti.

Art. 110 Zone B 2 - Completamento dei tessuti urbani con interventi puntuali (IP)

1. Comprendono lotti o tasselli di suolo non edificati (IP), di completamento o in corso di edificazione (Zone B2*), inseriti in porzioni di tessuto urbano consolidato all'interno di zone già dotate delle principali opere infrastrutturali relative alle urbanizzazioni primarie e secondarie.

2. Le Zone B2- vengono completate nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici del precedente PRG Vigente nel termine di vigenza del primo RU. Nelle aree di completamento i volumi residui devono essere funzionali e pertinenti esclusivamente alle parti edificate esistenti.

3. Nelle aree inedificate, numerate, perimetrate e contrassegnate con la sigla IP nell'elaborato RU-P-04 è consentita la costruzione di nuovi edifici con intervento edilizio diretto nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici, delle destinazioni d'uso, nonché delle particolari prescrizioni contenute nelle schede-norma di cui all'allegato C.

4. I nuovi edifici devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  1. a) R.c. 0,30;
  2. b) H. max. 8,80 coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64;
  3. c) Dc 5,00 m
  4. d) De 10,00 m
  5. e) Ds 5,00 coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64 e successive modificazioni;
  6. f) la superficie da destinare a parcheggio privato è indicata nell'art 23; tali aree dovranno essere individuate all'interno della zona B2;
  7. g) divieto di scale esterne e copertura a terrazzo con uno sbalzo;
  8. h) coperture a falde continue;
  9. i) allineamento e altezza, ove possibile, coerente con l'edificazione circostante.

5. Nei lotti individuati con il contrassegno IP 1 - IP 2 (ex "PEEP Salivolpi") è obbligatorio destinare il 70% della volumetria consentita e della SUL ad edilizia convenzionata come definita dalla normativa vigente in materia.

Art. 111 Zone B3 - Comparti di completamento sottoposti a perequazione (IC)

1. Comprendono ambiti del territorio inseriti in porzioni di tessuto urbano consolidato, che non sono dotati delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oppure sono insufficienti. Questi ambiti hanno la peculiarità di essere in posizioni strategica per la ricucitura dei tessuti esistenti, la riqualificazione e la valorizzazione degli stessi.

2. I comparti individuati numerati, perimetrati e contrassegnati con la sigla IC nell'elaborato RU-P-04 sono:

  1. a) IC n. 1 in località Via dello Sport - Via IV Novembre;
  2. b) IC n. 2 Via Donizetti (Località Fonterutoli)

3. L'attuazione del comparto avviene con intervento edilizio diretto subordinato alla presentazione di un progetto unitario esteso all'intero ambito. Il progetto unitario è approvato dal Consiglio Comunale contestualmente allo schema di convenzione da stipularsi con l'A.C. ed osserva le disposizioni e le modalità stabilite dall'art. 7.

4. Le quote edificatorie si distribuiscono tra i vari proprietari del comparto secondo il principio della perequazione urbanistica, mediante l'equa distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi. Pertanto, le indicazioni delle destinazione d'uso pubbliche all'interno del perimetro del comparto non sono vincoli conformativi della proprietà privata, ma sono prescrittive per l'attuazione dell'intervento.

5. La perequazione si attua secondo i criteri e le modalità contenute nella Legge Regionale n. 1/05 art. 60 e nel Regolamento di attuazione n. 3/R del 9 febbraio 2007 art. 16.

6. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di attuazione n. 3/R, le quote edificatorie e gli oneri sono distribuiti tra i proprietari nel seguente modo: per il 50% in base al valore catastale delle proprietà ricadenti nel comparto, per il restante 50% in base alle superficie territoriale delle stesse.

7. Il comparto può essere attuato anche per unità minime di intervento (UMI) alle seguenti condizioni:

  1. a. i soggetti proponenti posseggano più del 50% delle quote edificatorie determinate con i criteri di cui al comma 6;
  2. b. sia redatto ed approvato, da parte dei proponenti, il progetto unitario esteso all'intero comparto con l'individuazione delle UMI;
  3. c. siano cedute all'AC o in alternativa convenzionate ad uso pubblico, le aree da destinare a funzioni e servizi di interesse generale individuate nella scheda norma dell'intervento di cui all'allegato C della presente disciplina.

8. L'edificazione dei nuovi edifici deve rispettare i parametri edilizi e urbanistici, delle destinazioni d'uso, contenute nelle schede-norma IC di cui all'allegato C, che determinano, altresì, in maniera prescrittiva la destinazione urbanistica delle aree da cedere al Comune o da destinare ad uso pubblico.

9. I parametri edilizi di riferimento, oltre a quelle contenute nelle schede-norma di cui all'allegato C, sono:

  1. a) R.c. 0.30 dell'area del comparto al netto delle aree da cedere al Comune;
  2. b. H. max. 8.80 coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64;
  3. c. Dc 5.00 m;
  4. d. De 10.00 m;
  5. e. Ds 5.00 coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64 e successive modificazioni;
  6. f. la superficie da destinare a parcheggio privato sono indicate nell'art 23;
  7. g. divieto di scale esterne e copertura a terrazzo con uno sbalzo;
  8. h. coperture a falde continue;
  9. i. allineamento e altezza, ove possibile, coerente con l'edificazione circostante.

10. Nei comparti è obbligatorio destinare il 70% della volumetria consentita e della SUL ad edilizia convenzionata per locazione o vendita come definita dalla normativa vigente in materia. Tale obbligo decade se: 1) viene demolita una volumetria impropriamente situata all'interno di un'area di tutela paesaggistica di pregio (area di tutela paesaggistica di un BSA ex art. L9 oppure di un aggregato ex art. L8), con tipologia a capannone; 2) viene ripristinato lo stato dei luoghi tramite interventi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale; 3) recuperato al massimo il 50 % della SUL a fini abitativi. In ogni caso, la sul recuperata a fini abitativi non può essere maggiore al 70 % della SUL massima ammissibile nel comparto.

Art. 112 Zone B4 - Ambiti da sottoporre a recupero e/o riqualificazione unitaria (RE)

1. Sono aree edificate all'interno del tessuto urbano contrassegnate con la sigla RE nell'elaborato RU-P-04, in stato di degrado ambientale, fisico e socioeconomico e sono:

  1. a) RE 1: edificio ex Consorzio Agrario;
  2. b) RE 2: edificio promiscuo, produttivo, residenziale in località Croce Fiorentina;
  3. c) RE3: magazzino in loc. "Godenano";
  4. d) RE 4: vecchia fornace di laterizi in località "Fornace - Strada".

2. Per l'area RE3 è stato approvato e convenzionato il Piano di Recupero ed è in corso di attuazione.36

3. È prevista la riconversione funzionale e morfologica attraverso la trasformazione dello spazio fisico, l'eventuale sostituzione dei manufatti esistenti o il loro riuso anche parziale. In questi ambiti, sono consentite le categorie di intervento ammesse dalla classe di appartenenza con le seguenti modalità

INTERVENTO DIRETTO
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
DE Demolizioni delle superfetazioni
Sba Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche
RR Restauro e risanamento conservativo
RC Ristrutturazione edilizia semplice
Progetto di recupero Unitario
RC/MU/Fraz Ristrutturazione edilizia semplice con cambio di destinazione d'uso e/o frazionamento
RR1 Ristrutturazione edilizia con demolizioni con fedele ricostruzione
IP2 Limitatamente alla demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento, per la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20% dell'edificio principale.
SE Sostituzione edilizia
Pi Parcheggi interrati privati
MU Mutamento di destinazione d'uso

4. Nella eventuale ricostruzione degli edifici è consentita una nuova organizzazione planivolumetrica e/o diversa collocazione sul lotto medesimo e le seguenti destinazioni d'uso:

CATEGORIA D'USO U FUNZIONI
Residenza U1/1 Residenza
U1/2 Residenze speciali, collegi
U1/3 Attrezzature integrative e di servizio alla residenza da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici:campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine, impianti tecnologici e di servizio (bagni, spogliatoi)
Artigianato di servizio U3/1 Laboratori, botteghe artigianale, laboratori artistici, parrucchieri, estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private.
Pubblici Servizi e Commercio U4/1 Edicole, parafarmacie, farmacie, bar, ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, comprensive degli spazi destinati al pubblico, delle attività accessorie e degli spazi di servizio e tecnici, locali per servizi bancomat, attività attinenti le telecomunicazioni e la telematica, lavanderie automatiche, locali per servizi di distribuzione automatica di alimenti ed altro, discoteche.
U4/2 Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita)
U5/4 Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione di cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
U5/5 Attrezzature integrative e di servizio alle strutture ricettive da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici: campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine, impianti tecnologici e di servizio (bagni, spogliatoi)
Direzionale U6/1 Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica
U6/2 Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.
Servizi U7/1 Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici
U7/2 Servizi per l'istruzione: scuole pubbliche per l'istruzione quali asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola dell'obbligo comprese di ogni attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco ed allo sport
U7/4 Servizi sociali e ricreativi
U7/6 Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto
U8/5 Garage e rimesse private
U8/6 Garage e rimesse pubbliche o ad uso pubblico

Gli interventi con cambi di destinazione d'uso/ funzione o frazionamento sono corredati di un progetto esteso, anche se non oggetto di intervento, alle sistemazioni esterne, pertinenze, accessi, servizi (scarichi, approvvigionamento idrico) sistema di illuminazione esterno di tutto l'immobile se pur di proprietà diverse.

5. I parametri di riferimento per la progettazione ed esecuzione delle opere sono, oltre a quelle contenute nelle schede-norma di cui all'allegato C:

  1. a) Dc: 5.00 m;
  2. b) De: 10.00 m (salvo il rispetto delle distanze preesistenti);
  3. c) Ds: 5.00 coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64 e successive modificazioni, è prescritto comunque il rispetto degli allineamenti stradali esistenti;
  4. d) rapporto di copertura nei limiti della superficie coperta indicata nella scheda norma con possibilità di modificare il sedime del fabbricato trasferendo fino al 30 % del volume esistente entro il perimetro dell'ambito di recupero;
  5. e) il progetto deve essere esteso a tutta la zona individuata nel RU;
  6. f) il risultato edilizio deve essere armonico e deve prevedere materiali, colori e tecniche esecutive compatibili con l'immagine complessiva del contesto mediante una progettazione che tenga conto delle relazioni urbanistiche significative anche esterne alla zona di intervento e che assicuri il corretto inserimento nel contesto ambientale;
  7. g) è ammesso il recupero della preesistente volumetria urbanistica residenziale e della volumetria urbanistica ulteriore nei limiti indicati nella scheda norma;
  8. h) è garantita la protezione e la conservazione dell'eventuale patrimonio arboreo esistente;
  9. i) le altezze degli edifici ricostruiti sono determinate nell'ambito del progetto secondo un criterio di omogeneizzazione con il tessuto edilizio esistente; tali altezze non potranno in nessun caso eccedere le altezze preesistenti;
  10. j) la dotazione degli spazi per parcheggi privati è prevista nella misura e con caratteristiche di cui all'art. 23.

36 Delibera di CC n. 60 del 24.11.2005

Art. 113 Zone C - Aree per espansione residenziale

1. Sono aree libere destinate a nuovi insediamenti residenziali da attuare con PUA (Piano di Lottizzazione convenzionato e/o Piani Particolareggiato di esecuzione).

2. Le zone "C" sono destinate prevalentemente alla residenza, in esse sono ammessi, nel limite massimo del 40% della SUL e compatibilmente con le caratteristiche tipo-morfologiche degli edifici, i seguenti usi:

CATEGORIA D'USO U FUNZIONI
Artigianato di servizio U3/1 Laboratori, botteghe artigianale, laboratori artistici, parrucchieri,estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private.
Pubblici Servizi e Commercio U4/1 Edicole, parafarmacie, farmacie, bar, ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, comprensive degli spazi destinati al pubblico, delle attività accessorie e degli spazi di servizio e tecnici, locali per servizi bancomat, attività attinenti le telecomunicazioni e la telematica, lavanderie automatiche, locali per servizi di distribuzione automatica di alimenti ed altro, discoteche.
U4/2 Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita)
U5/4 Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, di cui agli artt 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
U5/5 Attrezzature integrative e di servizio alle strutture ricettive da localizzare nelle aree pertinenziali degli edific: campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine, impianti tecnologici e di servizio (bagni, spogliatoi)
Direzionale U6/1 Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica
U6/2 Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.
Servizi U7/1 Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici
U7/2 Servizi per l'istruzione: scuole pubbliche per l'istruzione, quali: asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola dell'obbligo comprese di ogni attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco ed allo sport
U7/4 Servizi sociali e ricreativi
U7/6 Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto
U8/5 Garage e rimesse private
U8/6 Garage e rimesse pubbliche o ad uso pubblico

3. È vietata ogni attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona quali U2, U4/4, U5/2, U5/3, U8/1, U9

4. I nuovi edifici rispettano le seguenti indicazioni:

  1. a) finiture esterne: muri in conglomerato cementizio a vista, in mattoni faccia-vista o pietra locale; intonaci con colori tradizionali;
  2. b) coperture: a falda continue con pendenza massima del 35% e manto di tegole e coppi in cotto alla toscana o altro tipo di elementi in laterizio, oppure a terrazza, laddove si dimostri nel progetto planivolumetrico, il perfetto inserimento nell'ambiente e la valida soluzione architettonica e tecnica;
  3. c) infissi esterni: preferibilmente in legno naturale; è consentito l'utilizzo di altri materiali fermo restando le tipologie e colorazioni che si armonizzino con i materiali di finitura. I tipi di infisso di porte o finestre poste al piano terra di locali non adibiti a residenza, potranno essere realizzati in metallo in colori scuri ed opachi nel rispetto del contesto in cui si inseriscono.

5. I nuovi edifici sono progettati secondo i criteri e i principi della bioarchitettura nel rispetto del contesto in cui si inseriscono adottando tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive in armonia e coerenza con i caratteri dell'architettura locale.

6. Le tipologie ed il disegno degli spazi pertinenziali sono definite e stabilite dai PUA così come previsto ai successivi articoli.

Art. 114 Zona C1 - Aree per nuove espansioni urbanistiche

1. Il RU individua nell'elaborato RU -P- 04 una sola area per nuove espansioni urbanistiche residenziali. Tale zona è destinate prevalentemente alla residenza con limitate quote di terziario e di commercio.

2. In tale area è stata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01/03/2007 il Piano di Lottizzazione convenzionato37 che si attua con i seguenti parametri:

  • I.t. 0,70 mc/mq di superficie territoriale;
  • R.c. 0.30;
  • H.max 9,00 m;
  • Standard (parcheggio): 2.5 mq/ abitante;
  • Standard (verde attrezzato): 12.5 mq/abitante;
  • Standard (attrezzature scolastiche) 5.0 mq/abitante;
  • Standard (attrezzature collettive) 4.0 mq/ abitante;
  • D c 5.0 m;
  • D e 10.0 m;
  • D s 5.0 m coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64;
  • Tipologia edilizia: edifici unifamiliari e plurifamiliari isolati ed a schiera.

3. La volumetria massima complessiva della lottizzazione è di mc 29.350. Il 1° RU stima, nei primi 5 anni di vigenza del piano attuativo, ai soli fini programmatori, l'edificazione di circa 15.000 mc fermo restando la possibilità, di realizzare l'intera previsione entro il periodo di vigenza dello stesso.

4. I progetti definitivi degli edifici e delle aree di pertinenza dovranno rispettare i criteri generali contenuti nelle presenti norme, in particolar modo per quanto concerne gli aspetti di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

5. Il Piano di Lottizzazione vige 10 anni dalla stipula della convenzione. Decorso tale termine, il Piano diventa inefficace per la parte non attuata, ma permane l'obbligo di osservare, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nei permessi di costruire rilasciati, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal PUA.

6. Per la parte di PUA non attuata nei termini di validità dello stesso, deve essere redatto un nuovo PUA in conformità con quanto stabilito al comma 2 e 3 ed alle ulteriori prescrizioni:

  1. a) sia prevista la messa a dimora di alberi di medio fusto nelle aree libere e a verde nella misura minima di una pianta di altezza minima di m. 2.00 ogni 25 mq;
  2. b) siano verificati gli standard urbanistici previsti dalla normativa nazionale L.847/1964 e secondo i rapporti minimi complessivi stabiliti dagli articoli 3 e 5 del D.M. 1444/68;
  3. c) siano realizzati parcheggi pubblici nella misura definita dall'art. 23;
  4. d) siano indicati gli elementi di relazione tra l'area in questione e l'intorno, la definizione dei bordi dell'area interessata nei confronti dell'esterno non edificato nonché il dettaglio di tutte le sistemazioni a terra ed in special modo degli spazi di uso collettivo,degli elementi edificati e di recinzione, che prospettano su di essi.

7. Fermo restando l'obbligo della realizzazione della quota di standard relativa ai parcheggi ed al verde pubblico, è facoltà dell'Amministrazione Comunale consentire, in sede di convenzione, la monetizzazione della ulteriore quota di standard.

37 Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 01/03/2007

Art. 115 Zone C1V - Aree verdi all'interno delle zone di espansione

1. Comprendono le aree all'interno delle zone C1 con alberature ed essenze verdi preesistenti di particolare pregio e degne di essere salvaguardate.

2. All'interno del perimetro di tali zone è consentito l'utilizzo dell'intera area o parte di essa come verde privato ad uso pubblico e/o verde privato di connettività per la realizzazione di percorsi e sentieri pedonali ad uso pubblico.

3. La superficie delle zone C1-V può essere comunque utilizzata nella formazione del PUA, ai fini urbanistici, nel conteggio della Superficie Territoriale.

Art. 116 Zone D - Aree per insediamenti produttivi

1. Sono le aree prevalentemente destinate all'insediamento di attività artigianali, industriali, ricettive e produttive in genere.

2. Le zone "D", in base alle caratteristiche urbanistiche, localizzative, e vocazionali si distinguono in:

  1. a) Zone D1 - Aree artigianale e industriali sature;
  2. b) Zone D2 - Aree artigianali e industriali di completamento;
  3. c) Zone D3 - Aree artigianali e industriali di espansione;
  4. d) Zone D4 - Aree destinate ad attività turistico ricettive;
  5. e) Zone D5 - Aree produttive del territorio rurale soggette a particolari prescrizioni;
  6. f) Zona D6 - Aree per deposito macchine ed attrezzi.

3. Compatibilmente con la destinazione di zona, è consentita la realizzazione di magazzini, depositi, servizi aziendali e locali per la commercializzazione dei prodotti. È altresì consentita la realizzazione di uffici, mostre ed esposizioni connesse con l'attività insediata nella misura massima del 35% della SUL.

4. In dette zone è consentita la realizzazione di un solo alloggio per il custode per ogni complesso produttivo (anche se ospita più unità produttive) con una SUL massima mq. 110,0. La superficie non residenziale, a servizio dell'alloggio, non potrà in nessun caso superare il 30% della SUL. È vietata la realizzazione delle sole unità abitative.

5. L'unità abitativa è realizzata contemporaneamente e contestualmente all'attività produttiva a cui è riferita.

6. Prima del rilascio della concessione edilizia, il richiedente sottoscrive un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere presso la conservatoria dei registri immobiliari, con cui si impegna, per sé e per gli aventi causa, di diritto o successione, a non cedere l'alloggio separatamente dall'attività produttiva e comunque a soggetti non esercenti tale attività. L'alloggio è legato all'attività produttiva in forza delle presenti norme ed è utilizzabile dal proprietario, è inoltre ammesso che il bene sia goduto dai dipendenti dell'attività che svolgono anche mansioni di custodia e guardiania.

7. È cura del proprietario dell'immobile dimostrare, in qualsiasi momento ed a tempo indeterminato, che l'abitazione è funzionale all'attività.

8. È vietato l'insediamento di unità produttive con lavorazioni nocive di qualsiasi genere e natura.

9. È vietato lo scarico di residui di lavorazione, di liquami di fogna e l'emissione nei fumi, senza previa depurazione, secondo le disposizioni impartite dall'U.S.L., dell'Ente Gestore del servizio e dall'Ufficio Tecnico Comunale, nonché in conformità alla Leggi e norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 117 Zone D1 - Aree artigianali e industriali sature

1. Sono le aree completate dove i lotti produttivi esistenti sono già edificati con rapporti di copertura e indici di utilizzazione che non consentono nuove ed ulteriori edificazioni.

2. Sulle costruzioni esistenti sono ammesse, con intervento diretto, le categorie di intervento consentite dalla classe di appartenenza ivi inclusa la Sostituzione edilizia, gli interventi IP2 ed i locali accessori per la realizzazione di posti auto interrati:

3. Per adeguamenti igienici e funzionali, è consentito un ampliamento una tantum del 20% fino ad un massimo di mq 100 di superficie coperta, anche in deroga al rapporto di copertura esistente e comunque nel rispetto delle distanze indicate al comma 3 dell'art. 118. L'ampliamento si riferisce all'intero edificio anche se costituito da più unità produttive. È consentito, previa acquisizione delle autorizzazioni previste per legge, il superamento del limite di altezza per cicli produttivi che necessitino di particolari impianti.

4. Sono ammesse le seguenti categorie d'uso e funzioni:

CATEGORIA D'USO U FUNZIONI
Industria ed artigianato produttivo U2/1 Impianti produttivi, impianti produttivi agro alimentari, artigianato di servizio all'auto (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto), magazzini, depositi coperti, piazzali, spazi espositivi, uffici connessi alla produzione, alloggi di servizio.
U2/3 Deposito macchine ed attrezzi di attività produttive che necessitano stoccaggio di materiale
Artigianato di servizio U3/1 Laboratori, botteghe artigianale, laboratori artistici, parrucchieri,estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private.
Pubblici Servizi e Commercio U4/4 Commercio all'ingrosso

5. È vietata ogni attività che risulti in contrasto con l'attività artigianale ed industriale della zona ed in particolare non sono ammessi: U1, U4 /1, U4/2, U4/3, U5, U6, U7, U9.

6. È ammesso il cambio di destinazione d'uso commerciale nella misura del 40% della SUL con il limite massimo di 150 mq, limitatamente alle seguenti tipologie di attività:

  • - Prodotti per l'edilizia: articoli idro-termo-sanitari, articoli di ferramenta, colori e vernici, articoli di tappezzeria e da rivestimento, articoli di vetreria, articoli per sistemi di sicurezza, materiali da costruzione ed altri articoli per l'edilizia, legnami;
  • - Prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature: articoli di orologeria, ricambi ed accessori per veicoli, auto e relativi ricambi ed accessori, automotocicli e relativi ricambi ed accessori, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia, articoli per telecomunicazioni, attrezzature ed articoli tecnici da ufficio;
  • - Prodotti vari: combustibili, usato, animali vivi ed articoli per il loro allevamento, articoli funebri, acque minerali e bibite confezionate.

7. Nel caso di cambio destinazione d'uso la dotazione di parcheggi privati e pubblici è quella prevista nella tabella di cui all'art 23.

8. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente mirano alla riqualificazione complessiva degli edifici adottando tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive che si armonizzino con i caratteri dell'architettura locale e che privilegino l'inserimento paesaggistico ambientale del complesso.

9. Gli interventi di ampliamento devono essere coerenti e conformi al contesto in cui si inseriscono.

10. Gli spazi pertinenziali non edificati, salvo quanto contenuto nelle presenti norme, devono essere mantenuti liberi da costruzioni, anche provvisorie, nonché da depositi di qualsiasi tipo, se non autorizzati.

11. Sono sempre richieste, nel caso di interventi edilizi, le seguenti opere di miglioramento e mitigazione ambientale:

  1. a) creazione di fasce alberate della profondità di m 5,00 con alberature di alto fusto lungo il confine di zona, nonché lungo la viabilità esterna;
  2. b) sistemazione delle aree a verde privato con essenze erbacee e arbustive autoctone e superfici permeabili;
  3. c) realizzazioni di recinzioni di altezza massima di m 2,00 con disegni semplici e colori consoni al contesto ambientale;
  4. d) muretti di perimetrazione dei lotti, di altezza massima di m 1, fatto salvo particolari condizioni determinati dalla morfologia del terreno e con finitura esterna in conglomerato cementizio a vista, mattoni faccia-vista o pietra locale e tinteggiatura con colori tradizionali.

12. Nell'area indicata negli elaborati del RU come zona D1- (Area Ex Mangimificio Niccolai) sono consentiti gli interventi esplicitati nell'art. 88.

Art. 118 Zone D2 - Aree artigianali e industriali di completamento

1. Sono le aree limitrofe agli insediamenti industriali e artigianali esistenti, in parte o completamente urbanizzati, suscettibili di edificazione e completamento con interevento diretto.

2. Le Zone D2*, in corso di edificazione, vengono completate nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri edilizi e urbanistici del precedente PRG Vigente nel termine di vigenza del primo RU.

3. Nelle zone D2 è consentita la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici esistenti nel rispetto dei seguenti parametri:

  • U.f.: 0,45
  • R.c.: 0,35
  • Dc: 5,00 m
  • De: 10,00 m
  • Ds: 5,00 m coi limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;
  • H. max.: 8,50 m e comunque non superiore a quella degli edifici esistenti, salvo eventuali volumi tecnici, e con i limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni,
  • Parcheggi pubblici e privati: superficie minima definita dall'art. 23

4. Sono ammesse le seguenti categorie d'uso e funzioni:

CATEGORIA D'USO U FUNZIONI
Industria ed artigianato produttivo U2/1 Impianti produttivi, impianti produttivi agro alimentari, artigianato di servizio all'auto (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto), magazzini, depositi coperti, piazzali, spazi espositivi, uffici connessi alla produzione, alloggi di servizio.
U2/3 Deposito macchine ed attrezzi di attività produttive che necessitano stoccaggio di materiale
Artigianato di servizio U3/1 Laboratori, botteghe artigianale, laboratori artistici, parrucchieri,estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private.
Pubblici Servizi e Commercio U4/4 Commercio all'ingrosso

5. È vietata ogni attività che risulti in contrasto con il carattere artigianale industriale della zona ed in particolare non sono ammessi i seguenti usi: U1, U4 /1, U4/2, U4/3, U5, U6, U7, U9.

6. È ammesso il cambio di destinazione d'uso commerciale nella misura del 40% della superficie complessiva con il limite massimo di 150 mq, limitatamente alle seguenti tipologie di attività:

  • - Prodotti per l'edilizia: articoli idro-termo-sanitari, articoli di ferramenta, colori e vernici, articoli di tappezzeria e da rivestimento, articoli di vetreria, articoli per sistemi di sicurezza, materiali da costruzione ed altri articoli per l'edilizia, legnami;
  • - Prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature: articoli di orologeria, ricambi ed accessori per veicoli, auto e relativi ricambi ed accessori, automotocicli e relativi ricambi ed accessori, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia, articoli per telecomunicazioni, attrezzature ed articoli tecnici da ufficio;
  • - Prodotti vari: combustibili, usato, animali vivi ed articoli per il loro allevamento, articoli funebri, acque minerali e bibite confenzionate.

7. Nel caso di cambio destinazione d'uso la dotazione di parcheggi privati e pubblici è quella prevista nella tabella di cui all'art 23.

8. I nuovi edifici sono progettati secondo criteri e principi della bioarchitettura nel rispetto del contesto in cui si inseriscono secondo tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive tipiche dell'architettura locale.

9. Gli spazi pertinenziali non edificati, salvo quanto contenute nelle presenti norme, devono essere mantenuti liberi da costruzioni, anche provvisorie, nonché da depositi di qualsiasi tipo, se non autorizzati, e devono essere sistemati con interventi di mitigazione e miglioramento paesaggistico e ambientale in particolare:

  1. a) creazione di fasce alberate della profondità di m 5,00 con alberature di alto fusto lungo il confine di zona, nonché lungo la viabilità esterna;
  2. b) sistemazione a verde con essenze erbacee e arbustive autoctone le aree a verde privato e permeabili all'interno dei lotti.

10. Le recinzioni del lotto, devono avere un'altezza massima di m 2,00, disegni semplici e colori consoni al contesto ambientale. Gli eventuali muretti di perimetrazione di lotti, a meno di esigenze legate alla morfologia e sostegno del terreno devono avere un'altezza massima di m 1,00, con finitura esterna in conglomerato cementizio a vista, mattoni faccia-vista o pietra locale e tinteggiatura con colori tradizionali.

Art. 119 Zone D3 - Aree artigianali e industriali di espansione

1. Sono le aree da destinare a nuovi insediamenti artigianali e industriali e si attuano esclusivamente tramite PUA.

2. Il primo RU prevede, l'attuazione di un sola area a sud dell'attuale zona artigianale, meglio individuata nell'elaborato RU -P- 04.L'area indicata come Zona D3- non è utilizzata nel primo RU fermo restando la destinazione urbanistica e la possibilità di utilizzo per sopravvenute esigenze, previa approvazione di apposita variante al RU.

3. Il PUA interessa l'intera area e prevede l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo contenute nel Piano di Lottizzazione approvato38. I parametri di riferimento per il Piano di Lottizzazione sono:

  • - U.t.: 0,40
  • - R.c.: 0,50
  • - H. max: m. 8.50, esclusi i volumi tecnici e con i limiti di cui alla legge 02.02.1974 n. 64 e successive modificazioni;
  • - Dc: 5,00 m
  • - De: 10,00 m
  • - Ds: 5,00 m coi limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;
  • - Standard: 15% della superficie territoriale - tali aree dovranno essere utilizzate come parcheggi, verde attrezzato ed aree per servizi ed attrezzature a supporto dell'attività (mense, impianti di servizio, attrezzature per il tempo libero, ecc.)

4. Le destinazioni d'uso ammesse sono:

CATEGORIA D'USO U FUNZIONI
Industria ed artigianato produttivo U2/1 Impianti produttivi, impianti produttivi agro alimentari, artigianato di servizio all'auto (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto), magazzini, depositi coperti, piazzali, spazi espositivi, uffici connessi alla produzione, alloggi di servizio.
U2/3 Deposito macchine ed attrezzi di attività produttive che necessitano stoccaggio di materiale
Artigianato di servizio U3/1 Laboratori, botteghe artigianale, laboratori artistici, parrucchieri,estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private.
Pubblici Servizi e Commercio U4/4 Commercio all'ingrosso

5. È vietata ogni attività risulti in contrasto con il carattere artigianale industriale della zona ed in particolare non sono ammessi i seguenti usi: U1, U4 /1, U4/2, U4/3, U5, U6, U7, U9.

6. È ammesso il cambio di destinazione d'uso commerciale nella misura del 40% della superficie complessiva con il limite massimo di 150 mq, limitatamente alle seguenti tipologie di attività:

  • - Prodotti per l'edilizia: articoli idro-termo-sanitari, articoli di ferramenta, colori e vernici, articoli di tappezzeria e da rivestimento, articoli di vetreria, articoli per sistemi di sicurezza, materiali da costruzione ed altri articoli per l'edilizia, legnami;
  • - Prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature: articoli di orologeria, ricambi ed accessori per veicoli, auto e relativi ricambi ed accessori, automotocicli e relativi ricambi ed accessori, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia, articoli per telecomunicazioni, attrezzature ed articoli tecnici da ufficio;
  • - Prodotti vari: combustibili, usato, animali vivi ed articoli per il loro allevamento, articoli funebri, acque minerali e bibite confezionate.

7. In compresenza di più destinazione d'uso, la dotazione di parcheggi privati e pubblici è quella prevista nella tabella di cui all'art 23.

8. Nelle costruzione dei nuovi edifici, è comunque obbligatorio rispettare i criteri generali contenuti nelle presenti norme, in particolare:

  1. a) le prescrizioni riguardo gli aspetti di sostenibilità e ambientale ed efficienza energetica;
  2. b) tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive secondo i criteri della bioarchitettura, con forme architettoniche e volumetrie semplici che garantiscano il corretto inserimento paesaggistico ambientale e una valida soluzione architettonica e tecnica.

9. Gli spazi pertinenziali non edificati, salvo quanto contenute nelle presenti norme, sono mantenuti liberi da costruzioni, anche provvisorie, nonché da depositi di qualsiasi tipo, se non autorizzati, e sono sistemati con interventi di mitigazione e miglioramento paesaggistico e ambientale, ed in particolare:

  1. a) creazione di fasce alberate della profondità di m 5,00 con alberature di alto fusto lungo il confine di zona, nonché lungo la viabilità esterna;
  2. b) sistemazione delle aree a verde privato con essenze erbacee e arbustive autoctone e superfici permeabili;
  3. b) realizzazioni di recinzioni di altezza massima di m 2,00 con disegni semplici e colori consoni al contesto ambientale;
  4. c) muretti di perimetrazione dei lotti, di altezza massima di m 1, fatto salvo particolari condizioni determinati dalla morfologia del terreno e con finitura esterna in conglomerato cementizio a vista, mattoni faccia-vista o pietra locale e tinteggiatura con colori tradizionali.

10. La SUL massima da realizzare entro il periodo di vigenza del PUA è di mq 5.480,00.

11. Il Piano di Lottizzazione vige 10 anni dalla stipula della convenzione,. Decorso tale termine, il Piano diventa inefficace per la parte non attuata, ma permane l'obbligo di osservare, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nei permessi di costruire rilasciati, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal PUA.

12. Per la parte di PUA non attuata nei termini di validità dello stesso, deve essere redatto un nuovo PUA in conformità con quanto stabilito al comma 4 ed alle ulteriori prescrizioni:

  1. a) verifica degli standard urbanistici e quindi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  2. b) obbligo di realizzare la quota di standard relativa ai parcheggi pubblici e privati come contenuto nell'art. 23;
  3. c) indicazione di tutti gli elementi di relazione tra l'area di trasformazione e l'intorno, la definizione dei suoi bordi nonché il dettaglio di tutte le sistemazioni a terra, degli spazi di uso collettivo e degli elementi edificati e di recinzione, che prospettano su di essi.

38 Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 06/05/2008.

Art. 120 Zone D4 - Aree destinate ad attività turistico ricettive

1. Sono le aree esistenti parzialmente o totalmente edificate destinate ad attività turistico- ricettive presenti sia nel territorio rurale, che all'interno delle UTOE.

2. In queste aree e sul PEE, fermo restando quanto prescritto per gli edifici e complessi compresi nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto di cui agli artt. 44, 45, 46, 47, 48 e 49 e di quanto contenuto nelle schedature sono ammesse con intervento diretto le categorie di intervento ammesse dalla classe di appartenenza ovvero dall'art. 82 delle presenti norme.

3. Per adeguamenti igienici, funzionali e per il miglioramento qualitativo dell'offerta turistico - ricettiva è consentito, salvo vincoli di inedificabilità( fascia di rispetto stradale, vincolo cimiteriale) e se esterni all'area di tutela paesaggistica dei BSA( L9 del PTCP 2000), l'ampliamento delle attività esistenti, nel limite massimo, per tutti gli interventi, di 6.000 mc pari a 1.818 mq di SUL per ciascun ambito D4 individuato dal RU,, con le modalità e le prescrizioni contenute nel successivo comma e nel rispetto dei seguenti parametri edilizi ed urbanistici:

R.c.: 0,50
Dc: 5,00 m
De: 10,00 m
Ds: 5,00 m coi limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;
H. max.: non superiore a quella degli edifici esistenti, salvo eventuali volumi tecnici, e con i limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;
Parcheggi pubblici e privati: superficie minima definita dall'art. 23
Superficie a verde: 10 mq di per ogni camera o per ogni due coperti.

4. L'ampliamento, una tantum, della singola attività non può superare i 1.200 mc pari a 364 mq di SUL ed è prioritariamente attuato mediante il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio - urbanistico compreso nelle zona D4 non destinato ad attività ricettiva,

5. Là dove l'ampliamento non possa essere realizzato tramite il cambio di destinazione ma richieda un intervento di nuova edificazione, questo potrà essere attuato solo salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale e dunque solo tramite l'ampliamento volumetrico di edifici esistenti appartenenti alla classe IV e V. Tali ampliamenti, limitatamente alla struttura situata in loc. Lago di Cornia, sono ammessi purché realizzati con le stesse tecnologie e materiali del volume che viene ampliato.

6. L'intervento è subordinato alla presentazione di un PRU esteso all'intero complesso ricettivo che, con adeguate motivazioni, dimostri la necessità dell'intervento in relazione al miglioramento qualitativo dell'offerta, in base alle priorità ed alle esigenze di seguito fissate:

  1. a) adeguamento igienico - sanitario - funzionale (cucine, servizi igienici, servizi comuni, etc);
  2. b) servizi complementari all'attività ricettiva per la differenziazione dell'offerta (sale riunioni, sale degustazione, sale polivalenti da utilizzare per l'organizzazione di corsi legati alla tradizione locale per gli ospiti);
  3. c) servizi per il benessere della persona e la destagionalizzazione (sauna, centri benessere, vinoterapia, palestre);
  4. d) completamento e potenziamento dell'offerta (creazioni di nuovi posti letto che permettano di ospitare comitive, viaggi organizzati, ecc).

7. Sono altresì consentiti: l'installazione, esclusivamente su suolo privato, di verande e/o strutture in genere (dehors), previo atto di assenso/eventuale autorizzazione paesaggistica, tali da configurare spazi chiusi e funzionali agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tali manufatti devono essere realizzati con materiali leggeri e con tecnologie reversibili e rimosse al cessare dell'attività. Il mancato rispetto delle disposizioni comporta l'applicazione dell'art. 196 della L.R. 65/2014;

  1. a. quando sia dimostrata l'impossibilità di collocazione in volumetrie esistenti, la realizzazione di volumi tecnici atti ad ospitare impianti tecnologici tali da rispettare le dimensioni strettamente necessarie, in osservanza alle norme vigenti in materia, in occasione della richiesta di permesso di costruire e che eccedono i 30 mc di volume.
  2. b. Gli ampliamenti si inseriscono organicamente nel complesso edilizio esistente proponendo soluzioni progettuali coerenti con l'ambiente e l'architettura ed adottando tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive dell'architettura locale.
  3. c. È ammesso il cambio di destinazione d'uso in U5/1-2-3-4-5 e U9/1, U9/2 e le funzioni compatibili, sono quelle connesse agli usi indicati.

8. Gli spazi pertinenziali non edificati, sono sistemati a verde con essenze erbacee e arbustive autoctone che garantiscono il corretto inserimento nel paesaggio ed un basso impatto visivo dal punto di vista paesaggistico e ambientale.

9. Nell'unica area destinata a campeggio sono consentite ristrutturazione e riorganizzazione funzionale del complesso ricettivo, è inoltre consentita l'installazione di strutture prefabbricate per l'ospitalità ed i servizi collettivi semplicemente ancorate terra, senza alcuna modifica morfologica allo stato dei luoghi, utilizzando tecniche costruttive completamente rimovibili e reversibili. L'installazione è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo garantito da apposite polizze fideiussorie a favore dell'AC, con cui il proponente si impegna a non modificare la destinazione d'uso ricettiva, alla rimozione delle strutture nel caso di cessazione dell'attività, nonché a demolire tutti i manufatti indecorosi o precari. L'inadempienza comporta la demolizione e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo di costruzione del manufatto al momento in cui è constatata l'inadempienza stessa.

10. Gli interventi di cui al comma 11 sono consentiti, previa presentazione di idoneo titolo abilitativo, corredato da un progetto esteso all'intera area occupata dal campeggio esistente che descriva:

  1. a) l'organizzazione e le esigenze dell'attività ricettiva produttive;
  2. b) l'indicazione delle caratteristiche tecniche e costruttive dei manufatti, nonché le dotazioni infrastrutturali ed impiantistiche necessarie;
  3. c) le modalità di rimozione del manufatto al cessare dell'attività ricettiva con le relative forme di garanzia per l'AC.

11. Tutti gli interventi ricadenti in territorio rurale devono conservare la qualità architettonica e paesaggistica dell'insediamento e della sua storica e consolidata relazione col contesto agricolo circostante, pertanto vanno mantenuti e salvaguardati:

  1. a) il tessuto agrario a maglia fitta con prevalenza dell'olivo esistente;
  2. b) gli elementi dell'organizzazione degli spazi verdi quali viabilità poderale, piante arboree e siepi da ripristinare nelle parti alterate;
  3. c) tutti gli elementi costituenti la tessitura agraria quali terrazzamenti, rete scolante, ciglionamenti.

Art. 121 Zone D5 - Cantine e allevamenti zootecnici esistenti

1. Sono aree produttive esistenti nel territorio rurale ad uso cantina ed allevamento zootecnico a carattere industriale e comunque eccedenti le capacità produttive del fondo/ azienda.

2. Sugli edifici esistenti sono ammesse le categorie di intervento consentite dalla classe di appartenenza ivi inclusa la Sostituzione edilizia, gli interventi IP2 ed i locali accessori per la realizzazione di posti auto interrati:

3. È ammessa la nuova edificazione in ampliamento degli impianti esistenti nel limite e disponibilità del dimensionamento massimo ammissibile pari a 8942 mq e nel rispetto dei parametri urbanistici qui specificati:

Uf 0.3
H max 8m salvo particolari esigenze tecniche ed impiantistiche
Dc: 5,00 m
De: 10,00 m
Ds: 5,00 m con i limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;
H. max.: non superiore a quella degli edifici esistenti, salvo eventuali volumi tecnici e strumentali per esigenze produttive, con i limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada.

4. Il progetto di ampliamento è esteso a tutto l'insediamento, aree e pertinenze in incluse, e propone soluzioni e misure tese a ridurre l'impatto visivo degli impianti (silos...) e migliorarne l'inserimento paesaggistico ed ambientale dell'attività produttiva. Deve essere assicurata una buona dotazione di spazi aperti opportunamente progettata, relazionata al contesto paesaggistico e dotata di equipaggiamento vegetale. La scelta delle specie arboree e arbustive, utili ad integrare piuttosto che a nascondere e creare barriere, deve essere coerente al contesto paesaggistico.

5. La dotazione di parcheggi pubblici e privati sono realizzate con una buona dote di equipaggiamento vegetale opportunamente progettata in relazione al contesto paesaggistico, in modo da rendere gradevoli esteticamente i luoghi e nel contempo migliorare il microclima.

6. Le aree a parcheggio (sia pubblico che privato) afferenti l'intervento di ampliamento, sono reperite all'interno della zona omogenea. È facoltà dell'Amministrazione autorizzare la monetizzazione degli standard a parcheggio pubblico.

7. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione delle volumetrie in ampliamento è subordinato alla stipula di atto unilaterale d'obbligo, da registrare a spese del richiedente, nel quale il titolare/imprenditore si impegna a:

  1. a. Non modificare la destinazione d'uso né ad utilizzare le volumetrie in ampliamento per funzioni diverse da quelle originariamente autorizzate;
  2. b. Demolire le volumetrie in ampliamento, in caso di cessazione dell'attività, ed a ricollocarle a fini agricoli aziendali per annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva dele aziende attraverso meccanismi perequativi.

8. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono mirare alla riqualificazione complessiva degli edifici adottando tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive che si armonizzano con i caratteri dell'architettura locale e che privilegino l'inserimento paesaggistico ambientale del complesso.

9. Gli interventi di ampliamento devono essere coerenti e conformi al contesto in cui si inseriscono.

10. Sono sempre richieste, nel caso di interventi edilizi, le seguenti opere di miglioramento e mitigazione ambientale:

  1. a) creazione di fasce alberate della profondità di m 5,00 con alberature di alto fusto lungo il confine di zona, nonché lungo la viabilità esterna;
  2. b) sistemazione delle aree a verde privato con essenze erbacee e arbustive autoctone e superfici permeabili;
  3. c) realizzazioni di recinzioni in materiale metallico di altezza massima di m 2,00 con disegni semplici e colori consoni al contesto ambientale;

Art. 122 Zone D6 - Aree per deposito macchine ed attrezzi

1. Comprende la porzione di territorio comunale già utilizzata come deposito di inerti provenienti dall'attività edilizia; sono prescritte opportune analisi e campionature del terreno e degli inerti per stabilire gli interventi dell'eventuale bonifica e di ripristino ambientali necessari.

2. In tale area, considerata l'ottima accessibilità e le esigenze delle aziende ed imprese, soprattutto edili, che hanno sede legale nel Comune, è consentita la realizzazione di depositi di macchine ed attrezzi di attività produttive che necessitano di stoccaggio di materiale..

3. Le opere di sistemazione dell'area devono utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica in modo da creare un basso impatto visivo dal punto di vista paesaggistico e ambientale ed in particolare:

  1. a) realizzazione di pavimentazioni a bassa impermeabilizzazione e di colori chiari;
  2. b) piantumazione di alberature lungo il confine di zona, nonché lungo la viabilità esterna;
  3. c) realizzazione recinzioni in rete metallica a maglia sciolta di altezza massima di 2.00 m schermate con siepi di essenze arbustive autoctone.

Art. 123 Zone F per attrezzature ed impianti d'interesse generale

1. Comprendono le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature ed impianti d'interesse generale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.I. 02.04.1968, n. 1444.

2. Dal punto di vista del servizio offerto, le zone F si suddividono in:

  1. a) ZONE F1 per attrezzature di interesse comune;
  2. b) ZONE F2 per attrezzature scolastiche;
  3. c) ZONA F3 per attrezzature sportive;
  4. d) ZONE F4 aree verdi;
  5. e) ZONE F5 aree destinate alla mobilità e parcheggi.

3. Nelle zone F si procede con intervento edilizio diretto, di iniziativa pubblica o privata, su progetto plani-volumetrico esteso all'intera area interessata. Le Amministrazioni Pubbliche possono realizzare le opere secondo le effettive e documentate esigenze, salvo il rispetto delle norme di legge e dei valori ambientali.

4. I parcheggi pubblici a servizio dell'attrezzatura dovranno essere adeguati alla specifica funzione, e in ogni caso non inferiori a 10 mq/100 mc. Se l'attrezzatura o il servizio non prevede l'accesso del pubblico, l'atto che approva il progetto plani-volumetrico autorizza a rilasciare il titolo abilitativo all'attività edilizia in deroga alle quantità minime di parcheggi stabilite da norme di legge o da questo RU. L'area scoperta residua del lotto è sistemata a verde.

Art. 124 Zone F1 - Aree per attrezzature di interesse comune

1. Dal punto di vista del servizio offerto, le zone F1 si suddividono in:

attrezzatura o impianto simbolo
Attrezzature amministrative AMM
Attrezzature culturali, sociali, ricreative AC
Attrezzature sociali e sanitarie AS
Edifici di culto CU
Cimiteri CI
Impianti tecnologici AT
Impianti per la distribuzione dei carburanti ATC
Aree e Attrezzature per la Protezione Civile PC
Aree e Attrezzature militari e per la pubblica sicurezza AMI

2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al fine di migliorare la dotazione e la funzionalità dei servizi sono consentiti salvo il rispetto dei caratteri tipologici, morfologici, storici ed architettonici degli edifici e delle prescrizioni definite dalle presenti norme.

Art. 125 Zone F2 - Attrezzature scolastiche

1. Dal punto di vista del servizio offerto, le zone F2 si suddividono in:

attrezzatura o impianto simbolo
Scuola Infanzia (12 - 36 mesi) SI
Scuola Materna SM
Scuola Elementare SE
Scuola Media SME

2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al fine di migliorare la dotazione e la funzionalità dei servizi scolastici sono consentiti salvo il rispetto dei caratteri tipologici, morfologici, storici ed architettonici degli edifici e delle prescrizioni definite dalle presenti norme.

3. Il Polo Scolastico, previsto all'interno della UTOE 10, sarà realizzato secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente in materia dei LLPP oltre che nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti per il tipo di edificio ed il regolare svolgimento delle attività previste. L'intervento potrà essere realizzato in più fasi nel rispetto di un progetto generale esteso all'intero complesso. L'edificabilità dell'area individuata per ospitare la futura struttura scolastica, è determinata dalle esigenze funzionali pur nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del contesto in cui si inserisce. Il progetto dovrà promuovere soluzioni progettuali biocompatibili ed ecosostenibili tramite: 1) l'uso di materiali ecologicamente compatibili; 2) la riduzione dei consumi di energia termica ed elettrica; 3) l'impiego di fonti di energia rinnovabile 4) dispositivi e soluzioni tesi al risparmio idrico ecc...

Art. 126 Zona F3 - Aree per attrezzature sportive (AS)

1. Le zone contrassegnate AS sono destinate prioritariamente all'esercizio dello sport e di attività ricreative, vi è consentito realizzare attrezzature, impianti e edifici a servizio di queste attività con i seguenti parametri:

R.c. 0,25
H. max 3,00 m, salvo particolari esigenze determinate dal tipo d'impianto e con i limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64.

2. L'AC può affidare ad associazioni, enti o privati la realizzazione e/o la gestione delle attrezzature sportive, con una convenzione nella quale siano stabiliti, tra l'altro, le modalità d'uso pubblico di tali attrezzature, i modi e i tempi d'attuazione dell'intervento e i reciproci obblighi.

3. Nelle aree verdi interne alle aree sportive, contrassegnate VS negli elaborati grafici, sono ammessi sia gli usi delle aree sportive sia gli usi delle aree verdi di cui all'art. 127.

Art. 127 Zone F4 - Aree verdi

1. Le zone F4 sono destinate a migliorare la qualità della vita urbana e, dal punto di vista del servizio offerto, si suddividono in:

attrezzatura o impianto simbolo
Verde Pubblico Attrezzato VPA
Verde di Connettività Urbana VPC
Verde Privato VP

2. Le zone contrassegnate VPA sono destinate prioritariamente alla conservazione e alla formazione di giardini e parchi pubblici.

3. Nei giardini e parchi pubblici possono essere installati chioschi stagionali per somministrare al pubblico alimenti, bevande e gelati; i chioschi sono realizzati su progetto pubblico o privato sottoposto al parere della CEC e della CCP. Se il progetto è proposto da un privato, l'AC stipula col richiedente un'apposita convenzione, che stabilisce in particolare la durata l'eventuale canone di concessione del suolo pubblico, il periodo e l'orario d'apertura, i generi somministrati, l'obbligo di rimuovere il chiosco al termine della concessione, a cura e spese del concessionario, adeguate garanzie prestate dal concessionario per l'adempimento degli obblighi contratti. In ogni caso il progetto garantisce la qualità estetica e l'armonioso inserimento del chiosco, anche prevedendo opportuni trattamenti del suolo, elementi d'arredo urbano e piante ornamentali. Con le stesse modalità e garanzie l'AC può affidare a terzi anche la gestione di chioschi realizzati o proposti con progetto pubblico.

4. Le aree a verde di connettività urbana VPC sono inedificabili ed hanno la funzione di mantenere e stabilire collegamenti fra le aree verdi presenti o previste negli insediamenti urbani al fine di realizzare una rete continua di spazi adibiti a verde. Possono essere usate per percorsi pedonali e piste ciclabili con vincolo ad uso pubblico per migliorare la connettività tra le varie parti del Capoluogo. Dette aree non sono lasciate incolte, ma sono sistemate e mantenute nel tempo con erbe, fiori, arbusti, alberi, ornamenti ed opere d'arte che abbelliscano i luoghi senza ostacolare la visuale o intralciare la viabilità e possono essere arredate con panchine e aiuole.

5. Le zone a verde privato (VP) sono individuate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della Legge 17.08.1942, n. 1150, a tutela di giardini o aree alberate di pregio o spazi liberi da salvaguardare, adiacenti a complessi edilizi.

6. Nelle zone a verde privato è privilegiato il mantenimento dell'area a verde e delle culture/alberature esistenti, nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggisti. Sono tuttavia ammessi gli usi U1/3 e U5/4, a condizione che tali interventi non creino delle cesure con il paesaggio circostante e siano realizzati nel rispetto della morfologia del terreno. Nel complesso tali interventi devono contribuire ad una ricucitura dei tessuti urbani con il contesto agricolo.

7. L'abbattimento o la sostituzione delle alberature è autorizzata dal Sindaco che può ordinare la sistemazione, la manutenzione, il ripristino di queste zone nel caso di situazione di forte degrado.

Art. 128 Zone F5 - Aree destinate alla mobilità e ai parcheggi

1. Dal punto di vista del servizio offerto, le zone F4 si suddividono in:

attrezzatura o impianto simbolo
Rete ferroviaria
Viabilità pubblica esistente
Viabilità pubblica di progetto
Parcheggi pubblici esistenti p
Parcheggi pubblici da ampliare p*
Parcheggi pubblici progetto P
Parcheggi convenzionati di progetto PC

2. L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera.

3. Nelle aree destinate alla viabilità si possono realizzare:

  1. a) ampliamenti delle strade esistenti;
  2. b) impianti di verde d'arredo stradale;
  3. c) canalizzazioni d'infrastrutture tecnologiche (fognature, acquedotti, linee elettriche, telefoniche, ecc.);
  4. d) aree di parcheggio con relativi servizi, in aggiunta a quelle previste dalle norme di zona;
  5. e) aree attrezzate per la distribuzione di carburanti per autotrazione e per il servizio agli autoveicoli, limitatamente alle aree individuate e contrassegnate negli elaborati grafici del RU.

4. Salve le ipotesi di cui ai commi 7 e 8, gli spazi di sosta e parcheggio sono realizzati ovunque possibile con pavimentazione non impermeabilizzante e solo in subordine con lastricatura o asfaltatura; in ogni caso devono essere dotati d'elementi d'arredo urbano, come marciapiedi e cordonati, verde d'abbellimento, panchine ecc.; in ogni caso è garantita la continuità dei percorsi pedonali, il cui raccordo con il piano stradale deve essere agevole per i disabili.

5. In ogni spazio destinato a parcheggio pubblico, è realizzato e segnalato almeno un posto macchina per disabili ogni venticinque posti auto o frazione di venticinque.

6. Gli stalli di sosta disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) sono delimitati da strisce ed hanno larghezza non inferiore a m 2,50; tale aumento rispetto al minimo di legge, pari a m 2,3039, è necessario per l'aumento della larghezza media delle autovetture.

7. Nelle zone destinate a parcheggio convenzionato indicate nell'elaborato RU-P-04 possono essere realizzati: nel sottosuolo autorimesse collettive interrate private con posti auto aperti, e in superficie, parcheggi pubblici o ad uso pubblico da cedere in diritto di superficie all'AC.

8. Il soggetto che realizza l'autorimessa collettiva, previa stipula d'apposita convenzione, s'impegni a realizzare ed a cedere in proprietà o in diritto di superficie per almeno 90 anni, gratuitamente all'AC il parcheggio pubblico di superficie.

9. L'AC può affidare a terzi la gestione delle aree di parcheggio pubblico, previa stipula d'apposita convenzione che fissi durata della concessione, modalità, orari e tariffe del servizio ed attribuisca al concessionario l'onere di manutenzione dell'area e delle relative attrezzature.

39 DPR 16.12.1992, n. 495 Regolamento d'attuazione del codice della strada, art. 149.

Art. 129 Percorsi pedonali e ciclabili

1. La realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e marciapiedi è obiettivo prioritario per l'AC, a questo scopo il RU nell'elaborato RU-P-06 ha individuato con apposito segno i marciapiedi ed i percorsi pedonali esistenti e di progetto.

2. L'elaborato RU-P-06 è documento con valore programmatorio di cui l'Ente dovrà tener conto nella predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche nonché per gli interventi di adeguamento alla norma per l'abbattimento delle barriere architettonico.

3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e 2 sono fissati i seguenti criteri per la realizzazione e l'adeguamento dei percorsi per l'utenza debole.

4. Nel perimetro dei centri abitati, in ogni strada o spazio aperto al pubblico passaggio, se non espressamente vietato, è riservato ai pedoni un passaggio pavimentato, continuo, di larghezza non inferiore a cm 120, privo di gradini, ostacoli e asperità, con pendenza non superiore all'8%, separato e protetto dal traffico veicolare e completamente libero fino all'altezza di cm 240 dal suolo.

5. Normalmente i percorsi pedonali sono pavimentati con materiali diversi dalla sede veicolare; nelle zone A i percorsi pedonali sono pavimentati in pietra locale a conci regolari, escluso l'opus incertum.

6. Nel progettare ed eseguire lavori stradali si assicura la continuità dei percorsi pedonali.

7. Chiunque interrompa, anche temporaneamente e/o parzialmente, la continuità del passaggio pedonale di sezione cm 120 x 240 o ne renda comunque più difficile o pericolosa la percorrenza, in particolare ai disabili e alle carrozzine per bambini, è punito con il ripristino a proprie spese e con la sanzione amministrativa d'importo non inferiore al massimo di legge, in aggiunta a qualsiasi altra sanzione.

8. Nessun aggetto o sporgenza di qualsiasi tipo è ammessa tra il piano del marciapiede o del passaggio pedonale e la quota di 220 cm.

9. Nel perimetro dei centri abitati, lungo le principali direttrici, e lungo le strade regionali e provinciali, in particolare lungo i tracciati d'interesse paesaggistico europeo di cui all'art. 52, possono realizzate piste ciclabili. Le piste ciclabili hanno larghezza di almeno m 1,50, sono fisicamente separate dalla sede stradale destinata agli autoveicoli, sono adeguatamente segnalate ed hanno fondo di colore diverso da quello della sede stradale riservata agli autoveicoli.

10. La mobilità in bicicletta è agevolata in tutto il territorio comunale, anche con l'istallazione di rastrelliere e segnaletica.

Art. 130 Zone a vincolo speciale

1. Sono costituite a protezione delle strade esistenti o di progetto, dei corsi d'acqua, dei cimiteri e della rete ferroviaria.

2. Le fasce di rispetto stradali sono individuate indicativamente negli elaborati RU-P-03 e RU- P-04 solo per le strade regionali, provinciali, comunali; pertanto ai fini delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada fa fede lo stato di fatto e la reale tipologia delle strade.

3. Nelle fasce di rispetto stradale è vietata qualunque costruzione o manufatto (tettoia, muro, pergolato, piscine...) e il mutamento delle colture agricole e forestali, se ciò inficia lo scopo per cui la protezione è istituita; si possono realizzare, per iniziativa pubblica, tutte le attrezzature ed i manufatti a corredo o necessari alla sicurezza e alla manutenzione delle strade.

4. Nelle aree di protezione dei cimiteri è permesso realizzare, ad iniziativa pubblica o privata, attrezzature e edifici strettamente necessari alla gestione o al servizio dei cimiteri stessi.

5. Le parti delle aree di cui al presente articolo che si sovrappongano ad altre previsioni di piano che prevedano l'edificabilità concorrono al calcolo dei parametri urbanistici, ma possono essere utilizzate solo per aree verdi o parcheggi senza attrezzature, in aggiunta o a costituzione della quota prescritta dai parametri urbanistici di zona.

6. Nelle fasce di rispetto ferroviario è vietata qualunque costruzione e il mutamento delle colture agricole e forestali, se ciò inficia lo scopo per cui la protezione è istituita; si possono realizzare, per iniziativa pubblica, tutte le attrezzature ed i manufatti a corredo o necessari alla sicurezza e alla manutenzione della rete ferroviaria.

7. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo gli edifici legalmente esistenti all'approvazione di questo RU possono essere ampliati solo dalla parte opposta, dell'attrezzatura, del corso d'acqua, della strada o della rete ferroviaria oggetto di protezione, se l'ampliamento non è vietato da norme di legge o di piano.

8. Per la disciplina delle aree soggette al cosiddetto "vincolo idrogeologico", si fa riferimento al R.D. 30.12.1923, n. 3267, al Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 24.01.1969, alla Legge 08.08.1985, n. 431, alla Legge regionale 19.02.1979, n. 10 e successive modificazioni, alla DCR 19.07.1988, n. 296, alla Legge regionale 21.03.2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana" ed al relativo Regolamento d'attuazione 05.09.2001, n. 44, in quanto applicabili.