Norme tecniche di attuazione del RU


CAPO I NATURA E FONTI NORMATIVE

Art. 1 Natura, funzioni e obiettivi del Regolamento urbanistico

1. Il Regolamento urbanistico (di seguito RU)1 è atto di governo del territorio ai sensi della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 10, comma 1, ed ha i contenuti indicati dall'art. 55 della stessa legge. Esso è composto dai seguenti elaborati:

  1. A- QUADRO CONOSCITIVO:
    1. RU - QC - 01 CARTA RICOGNITIVA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE
    2. RU - QC - 02 CARTA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE NEL TERRITORIO APERTO.
    3. RU - QC - 03 CARTA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE DEI CENTRI DEL SISTEMA URBANO.
    4. RU - QC - 04 SCHEDATURA DI ANALISI DELLE AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA, DELLE AREE DI RISPETTO E DEGLI EDIFICI RICADENTI NEI TOPONIMI NOTEVOLI DI PARTICOLARE PREGIO (GIA' ARTT. L8 - L9 DEL PTC E ZONE E3 DEL PRG VIGENTE) (solo in formato digitale)
  2. B -VALUTAZIONE:
    1. RU - V - 01 RELAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
    2. RU - V - 03.1 CARTA DEGLI ELEMENTI DI SENSIBILITA' TERRITORIALE -Elementi di pregio paesaggistico ambientale
    3. RU -V- 03.2 CARTA DEGLI ELEMENTI DI SENSIBILITA' TERRITORIALE - Elementi di vulnerabilità
    4. RU - V - 04 CARTA DELLE CRITICITÀ TERRITORIALI
    5. RU - V - 04.1 CARTA DEGLI ELEMENTI DI CRITICITÀ TERRITORIALE
    6. RU - V - 05 CARTA DELLA VALUTAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE
    7. RU - V - 06 CARTA DELLA VALUTAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE
  3. C - PROGETTO:
    1. RELAZIONE URBANISTICA
    2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
    3. RU - P - 01 CARTA DELL'USO E DISEGNO DEL SUOLO - Territorio Rurale -
    4. RU - P - 02 CARTA DELL'USO E DISEGNO DEL SUOLO - Sistema Urbano Provinciale -
    5. RU - P - 03 CARTA DEGLI ELEMENTI DI PREGIO DEI CENTRI URBANI STORICI.
    6. RU - P - 04 CARTA DI ACCESSIBILITA' DEI CENTRI DEL SISTEMA URBANO
    7. REPORT SCHEDE SINTETICHE E DETTAGLIATE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E RILEVATO.
  4. D - GEOLOGIA:
    1. Regolamento Urbanistico
      1. RU - G - 01.a CARTA DELLA FATTIBILITÀ
      2. RU - G - 01.b CARTA DELLA FATTIBILITÀ
      3. RU - G - 02 RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL REGOLAMENTO URBANISTICO

2. Qualora vi sia contrasto tra il contenuto delle norme e quello degli elaborati cartografici, prevale quanto previsto dalle presenti norme e dai relativi allegati

3. Il regolamento urbanistico disciplina l'attività urbanistica e edilizia per l'intero territorio comunale e contiene:

  1. a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, di cui all'art. 2;
  2. b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, di cui all'art. 3.

4. Il RU individua i vincoli preordinati all'espropriazione, dimensionati sul quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi all'approvazione.

5. Ogni attività di trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio comunale è soggetta al combinato disposto delle norme statali e regionali in materia edilizia e di governo del territorio ed alle norme e disposizioni del RU.

6. Coerentemente con il PS, il RU persegue lo sviluppo endogeno sostenibile e la tutela attiva delle risorse del territorio. Il RU promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura e delle attività connesse, del turismo, della residenza stabile, del terziario pregiato, del commercio e delle attività manifatturiere non inquinanti tradizionalmente integrate con la filiera agro- alimentare di qualità e con la residenza stabile, che sono componenti essenziali dell'economia locale.

1 In Allegato (A) si trova il glossario delle sigle e delle abbreviazioni usate nel testo.

Art. 2 Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti

1. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti comprende:

  1. a) il quadro conoscitivo, dettagliato ed aggiornato periodicamente, del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
  2. b) il perimetro aggiornato dei centri abitati, inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
  3. c) la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico e edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;
  4. d) le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
  5. e) le aree per le opere d'urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 53, comma 2, lettera c);
  6. f) la disciplina del territorio rurale ai sensi della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, Titolo IV, Capo III;
  7. g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, che detta criteri di coordinamento tra le scelte di localizzazione, la regolamentazione della mobilità e dell'accessibilità;
  8. h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla LRT 39/2000 in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica;
  9. i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.

Art. 3 Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi

1. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi comprende:

  1. a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
  2. b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
  3. c) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi, di cui al titolo V, capo IV, sezione I della LRT 1/2005;
  4. d) le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del Comune;
  5. e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
  6. f) le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture d'uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
  7. g) l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR 08.06.2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia d'espropriazione per pubblica utilità);
  8. h) la disciplina della perequazione di cui all'art. 60 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1.

2. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi comprende, inoltre, le regole per i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati e la suddivisione del territorio secondo le unità territoriali organiche elementari o parti di esse.

3. Con riferimento a ciascun ambito, la disciplina individua e definisce:

  1. a) le funzioni non ammesse anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a singoli immobili o a parti di essi;
  2. b) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità;
  3. c) i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo abilitativo;
  4. d) le condizioni per localizzare le funzioni in determinate parti degli ambiti;
  5. e) specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza d'opere edilizie, è sottoposto a denuncia d'inizio dell'attività.

Art. 4 Procedure d'intervento

1. Fatte salve le fattispecie d'attività edilizia libera, indicate dalla normativa nazionale2 e regionale3, il RU si attua con due procedure d'intervento:

  1. a) intervento urbanistico preventivo ovvero piano attuativo (PUA), di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 65;
  2. b) intervento edilizio diretto.

2. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti urbani sono consentiti solo se esistono o siano contestualmente realizzate le opere di urbanizzazione primaria4.

3. Le regole d'intervento sugli immobili sono determinate dal combinato disposto delle norme generali relative alle zone territoriali omogenee, individuate dal Titolo IV, Capo II, di questo RU ai sensi e per gli effetti di cui al D.I. 02.04.1968, n. 1444, integrate dalle norme e istruzioni dettate per ciascuna Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) dal Capo I dello stesso Titolo IV. Le regole per intervenire nel territorio rurale sono dettate dal Titolo III.

2 DPR 06.06.2001, n. 380 e s.m. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia [G.U. 20.10.2001, n. 245].4 Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 80.

3 A norma dell'art. 31 della Legge 17.08.1942 n. 1150, come modificato dall'art. 10 della Legge 06.08.1967, n. 765.

Art. 5 Intervento urbanistico preventivo

1. I Piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio in attuazione del regolamento urbanistico o dei piani complessi d'intervento.

2. Il Regolamento Urbanistico individua le aree in cui la realizzazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo

3. Le previsioni del RU per le trasformazioni del territorio che richiedano l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati possono essere attuate con il Piano complesso d'intervento.

Art. 6 Intervento diretto

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prevista la formazione di un atto di governo del territorio, l'attuazione delle previsione del RU si realizzano con intervento edilizio diretto. Sono riconducibili a questa fattispecie le Trasformazioni Urbane attuate secondo le indicazioni contenute nelle Schede di cui all'allegato C, tutti gli interventi di completamento, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dove è richiesto il Progetto Unitario.

2. Gli interventi edilizi diretti sono subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in conformità a quanto disciplinato per le singole tipologie d'intervento dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, Titolo VI.

Art. 6.1 Progetto Unitario

1. Il Progetto di Recupero Unitario (PRU) è uno strumento che, in ragione della minore complessità o estensione degli interventi, non richiede la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. Il progetto unitario considera tutte le relazioni (formali, funzionali, fruitive, paesaggistiche ed ambientali) di un intervento prendendo in esame l'intero complesso immobiliare, e prevedendo un'accurata analisi tipologico-architettonica, una verifica di fattibilità e un approfondito studio di inserimento architettonico e urbanistico.

2. Il progetto unitario, senza indurre alcun vincolo per le altre proprietà, consente all'Amministrazione di valutare correttamente l'inserimento del progetto nel tessuto edificato o nel territorio rurale, valutandone la coerenza e le relazioni di varia natura

3. I PRU sono sottoposti al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Art. 7 Comparti

1. I comparti istituiti da questo RU sono indicati e normati nell'allegato C di queste norme.

2. Gli aventi diritto sugli immobili compresi in comparti devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del comparto5.

3. Gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto partecipano a quanto da realizzare nel comparto stesso in proporzione all'area posseduta ed indipendentemente dalla destinazione che l'area di proprietà riceve in sede di progetto unitario.

4. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione fra l'AC ed i proprietari, da trascriversi a cura e spese di questi ultimi, che contenga:

  1. a) i rapporti tra gli eventi diritto sugli immobili e l'AC;
  2. b) le aree da cedere all'A.C., nonché i tempi e le modalità di cessione gratuita;
  3. c) l'assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione necessarie per l'allacciamento ai pubblici servizi;
  4. d) i termini entro i quali le opere devono essere ultimate;
  5. e) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

5 Il Codice Civile, art. 870, stabilisce: "Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione a norma delle leggi in materia".

Art. 8 Deroghe

I poteri di deroga sono regolati dalla normativa vigente in materia ed il Comune esercita tali poteri nel pieno rispetto della stessa.

Art. 9 Vigore del RU 2009

1. Il RU approvato con del. C.C. n. 23 del 27.03.2007 e pubblicato nel BURT n. 18 del 06.05.2009, resta efficace per la parte relativa alla gestione degli insediamenti esistenti.

2. Sono, altresì, efficaci le previsioni relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio oggetto di piani attuativi per i quali sia stata stipulata la relativa convenzione urbanistica.

3. Ai sensi dell'art. 228 della L.R. 65/2014 "Disposizioni transitorie per i comuni dotati di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico approvati le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27 novembre 2014", non sono consentiti:

  • - gli interventi di nuova edificazione di cui all'art. 134 c. 1 lett.a;
  • - l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere di cui all'art. 134 c. 1 lett. b;
  • - la realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 134 c. 1 lett. f;
  • - gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 134 c. 1 lett. l;

4. A seguito dell'approvazione della presente variante sarà ammessa l'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014 oltre che la sostituzione edilizia per gli edifici di classe V e VI.

5. Sono comunque ammessi:

  • - gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole;
  • - gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta ed in particolare:
    • - Piano di Lottizzazione Borgo Lecchi in loc. Crocefiorentina approvato con D.C.C. n. 13 del01.03.2017- convenzione sottoscritta in data 16.10.200,
    • - il Piano di lottizzazione a fini produttivi in loc. Campassala approvato con D.C.C. n. 24 del 06.05.2008 - convenzione sottoscritta nel 2008),
    • - il PdR Molini Niccolai approvato con D.C.C. n. 32 del 17.04.2009( convenzione sottoscritta in data16.07.2008;
    • - Il PdR in loc. Monte e Monticino approvato con D.C.C. n. 56 del 18.12.2015 contestualmente alla variante al PS e RU - convenzione sottoscritta in data 13.10.2017.

4. Ove non diversamente indicato, ogni citazione di articoli o di altre partizioni in queste norme è riferita a questo RU.

Art. 10 Raccordo col PS e col REC

1. Questo RU è formato in attuazione del PS.

2. Qualsiasi ragionevole incertezza circa l'esatta prescrizione di una norma del RU si risolve nel senso di maggior coerenza con il PS.

3. Il Regolamento Edilizio Comunale (REC) definisce i contenuti dei titoli abilitativi e la documentazione necessaria, i criteri di calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici e le norme regolamentari in materia di igiene, sicurezza, estetica, ornato pubblico e modalità costruttive. Le norme del REC non possono costituire, in nessun caso, variante al PS ed al RU.

Art. 11 Aggiornamento del quadro conoscitivo

1. L'Ufficio Tecnico Comunale (UTC) aggiorna il quadro conoscitivo entro la scadenza del quinquennio a cui si riferiscono le previsioni del RU.

2. L'UTC presenta all'Amministrazione una relazione sullo stato d'attuazione del RU alla metà del periodo di validità delle trasformazioni ed entro tre mesi dalla scadenza del quinquennio a cui si riferiscono le previsioni del RU ed ogni qual volta che il dirigente dell'UTC lo ritenga necessario per adeguare le previsioni.

Art. 12 Salvaguardie

1. In conformità alla normativa di riferimento, il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire.

2. Nei casi di cui al comma 1, è sospesa l'efficacia delle SCIA per le quali i lavori non siano effettivamente iniziati.

3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino all'efficacia dell'atto di governo del territorio e in ogni caso non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.

4. Le pratiche relative ad interventi che rispettano le norme più restrittive tra il RU adottato ed il RU vigente possono essere concluse.

5. Sono escluse dalle salvaguardie le previsioni vigenti non oggetto di modifica.

Art. 13 Aree con previsioni del RU decadute

abrogato

Art. 14 Rilascio dei titoli abilitativi

1. Il permesso di costruire è condizionato al rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) paesaggistico e ambientale: per la più rigorosa tutela di quei valori estetici, paesaggistici ed ecologici;
  2. b) produttivo: affinché sia garantito, nelle zone agricole, il mantenimento della capacità produttiva esistente e potenziale e sia tendenzialmente promosso lo sviluppo agro-silvo-pastorale;
  3. c) fondiario: per evitare il frazionamento e favorire il riaccorpamento delle proprietà, e comunque per produrre assetti unitari nel rapporto suolo-edifici nelle varie proprietà;
  4. d) storico-culturale: per promuovere, ripristinare, recuperare e restaurare le tipologie insediative tradizionali e, nelle zone agricole, le sistemazioni idraulico-agrarie e forestali.

Art. 15 Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. A decorrere dall'approvazione della variante al Regolamento Urbanistico sono abrogate le Norme Tecniche d'Attuazione del previgente RU oggetto di modifica, e qualsiasi norma regolamentare comunale in contrasto con le stesse.

2. Sono fatte salve, a carattere transitorio, le disposizioni del precedente PRG, ove espressamente previsto nelle presenti norme.

CAPO II DEFINIZIONI, PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 16 Definizioni urbanistiche ed edilizie

1. Il presente Capo esplicita le definizioni edilizie e i parametri urbanistici ed edilizi utilizzati dal Regolamento Urbanistico.

2. Sono opere di urbanizzazione primaria (S1) ed urbanizzazione secondaria (S2) quelle definite dai commi 5 e 6 dall'art. 37 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1 Tessuto (T): si configura come porzione di insediamento urbano all'interno del quale i caratteri di omogeneità (funzionale, di regole d'impianto morfologico, di suddivisione del suolo) sono significativamente prevalenti rispetto alle differenze. Il tessuto, tranne che nei centri urbani storici, non comprende le sedi viarie ad esclusione di quelle private di distribuzione interna o di accesso agli edifici.

3. Unità Edilizia (UE): rappresenta l'entità costruita, composta da una o più unità immobiliari, organizzata secondo un tipo edilizio e si configura (dal punto di vista spaziale, statico e funzionale) come costruzione autonoma, a meno degli spazi di pertinenza.

4. Unità Immobiliare (UI): Si intende per unità immobiliare la minima entità edilizia censita nel catasto fabbricati, con o senza area di pertinenza, capace di assolvere autonomamente alle funzioni secondo cui è censita (esempio: appartamento, negozio, laboratorio artigiano, ecc.).

5. Pertinenze (P): sono pertinenze le aree su cui sorgono gli edifici, i giardini, le aree libere e gli immobili secondari destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'edificio;

6. Lotto di completamento: tasselli di suolo inedificato (o parzialmente edificato) appartenenti a tessuti già urbanizzati dove il RU ammette interventi diretti di nuovo impianto con interventi puntuali o complessivi a completamento dei tessuti di appartenenza. Talvolta al lotto di completamento può essere assegnato, con apposita simbologia, un vincolo di localizzazione per il costruendo edificio.

7. Carico urbanistico (Cu): Con riferimento alla disciplina degli usi, esprime l'impegno, indotto sui parcheggi dalle diverse destinazioni d'uso, distinto e classificato in: basso Cu/B, medio Cu/M, alto Cu/A. L'incremento del carico urbanistico può essere determinato dall'aumento delle superfici utili degli edifici e del numero delle unità immobiliari, dal mutamento delle destinazioni d'uso.

8. Capacità insediativa residenziale teorica: esprime, tramite il rapporto SUL/33mq (pari a circa mc 100), il numero di abitanti insediabili convenzionalmente, al fine del dimensionamento degli standard urbanistici.

9. Superficie territoriale (St): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

10. Superficie fondiaria (Sf): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

11. Superficie coperta (Sc): è la superficie della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, le modalità di calcolo sono definite dal REC.

Art. 17 Parametri urbanistici - edilizi

1. L'attuazione degli interventi previsti dal RU avviene in riferimento dei parametri urbanistici ed edilizi di seguito esplicitati.

2. Volume del fabbricato (V): misurato in metri cubi [mc]. Il REC e le presenti norme disciplinano i criteri e le modalità di calcolo volumetrico.

3. Superficie utile lorda (SUL): misurata in mq. Il REC e le presenti norme disciplinano i criteri e le modalità di calcolo volumetrico6

4. Volumi tecnici (Vt): Definizione contenuta nel REC all'art. 5 punto 1.23.

5. Numero dei piani (Np): Definizione contenuta nel REC all'art. 6 punto 1.16

6. Altezza degli edifici (H): Le altezze massime ammesse per gli edifici oltre ad essere regolate dalle leggi e regolamenti vigenti in zone sismiche, (D.M. 3/03/1975) sono stabilite specificamente per le diverse zone territoriali omogenee. Le modalità e i criteri di calcolo sono definiti dal REC.

7. Distanza dai confini (Dc): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

8. Distanza degli edifici dalle strade (Ds): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

9. Distanza fuori terra tra edifici (De): Definizione contenuta nel REC all'art. 6 punto 1.20.

10. Superficie utile abitabile/agibile di calpestio (Sua): Definizione contenuta nel REC all'art. 6 punto 1.9.

11. Rapporto di copertura (Rc): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

12. Indice di fabbricabilità territoriale (It): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

13. Indice di fabbricabilità fondiario (If): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

14. Indice di Utilizzazione territoriale (Ut): indica la massima SUL edificabile per ogni metro quadro di St, pertanto esprime il rapporto tra la SUL e la St in mq/mq.

15. Indice di Utilizzazione fondiario (Uf): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

16. Utilizzazione degli indici nelle aree di pertinenza: quando su un'area sia avvenuta l'utilizzazione completa degli indici di fabbricabilità, non può essere ammessa una richiesta volta a utilizzare nuovamente, parzialmente o totalmente detti indici (escluso il caso di demolizione e ricostruzione), anche nel caso di successivo frazionamento dell'area.

6 Eliminata e sostituita dalla definizione contenuta nel Regolamento Edilizio Intercomunale vigente redatto in linea con il Regolamento di Attuazione dell'art. 144 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n 1 approvato dalla la Giunta Regionale Toscana il 29 ottobre 2013.

Art. 18 Zone Omogenee

1. Al fine dell'applicazione delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, si applicano le seguenti corrispondenze tra le aree in cui è suddiviso il territorio comunale nel presente Regolamento urbanistico e le Zone territoriali omogenee di cui al DM 1444/1968:

  1. a) Aree di interesse storico - artistico - ambientale: Zone A;
  2. b) Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R1- ex Molini Niccolai): Zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ex art. 27 L.457/78;
  3. c) Tessuti urbani consolidati: Zone B;
  4. d) Aree per espansione residenziale: Zone C;
  5. e) Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R3-Cava loc. Croce Fiorentina): Zona C;
  6. f) Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R2-Ex Area produttiva Monte e Monticino): Zona D;
  7. g) Aree per insediamenti produttivi: Zone D;
  8. h) Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale: Zone F;
  9. i) tutto il restante territorio comunale: Zone E.

Art. 19 Standard Urbanistici

1. Il Regolamento urbanistico assume come standard residenziale 100 mc/ab per gli interventi posti nelle zone assimilate alle zone B e C.

2. In riferimento alle zone, sono dettati i seguenti standard:

  1. a) insediamenti residenziali:
    istruzione mq/ab 4,50
    attrezzature collettive mq/ab 2,00
    verde pubblico mq/ab 9,00
    parcheggi pubblici mq/ab 4,00
  2. b) insediamenti produttivi, artigianali e industriali: per i nuovi insediamenti compresi nelle aree produttive artigianali e industriali, la superficie da destinare a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse strade), non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
  3. c) insediamenti di carattere commerciale e direzionale: per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, ad ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse le sedi viarie), di cui almeno la metà destinati a parcheggi. Per le zone A, per le zone B da attuare con intervento diretto, tali quantità possono essere ridotte alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.

3. Per le nuove costruzioni e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano aumento di carico urbanistico, derivante dall'aumento delle unità immobiliari e/o dal mutamento di destinazione d'uso, è prescritta la dotazione di appositi spazi per parcheggio privato e pubblico come definito nell'art. 22.

Art. 20 Interventi urbanistici ed edilizi

1. Le tipologie degli interventi edilizi sono definite e disciplinate dalle vigenti norme di legge statale e regionale, salvo quanto diversamente specificato nelle presenti norme.

2. Ogni modifica della legislazione statale o regionale nella definizione delle categorie di intervento e dei titoli abilitativi determina l'automatica e conseguente variazione della disciplina di seguito riferita. In caso di contrasto tra norme di legge e le presenti norme si applicheranno esclusivamente le prime.

Art. 21 Categorie di intervento

1. Gli interventi di MO (manutenzione Ordinaria), MS (manutenzione Straordinaria), RRC (Restauro e risanamento conservativo), SE (Sostituzione Edilizia) ed AV (addizioni volumetriche), sono definiti dalla normativa regionale vigente;

2. Il Regolamento Urbanistico, in accordo con la normativa vigente, articola gli interventi di ristrutturazione edilizia in:

2.1 "interventi di ristrutturazione edilizia conservativa RC1"

Sono quegli interventi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, rivolti a trasformare l'organismo edilizio, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali, mediante un insieme sistematico di opere, capaci di garantire la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio. Tali interventi
CONSERVANO:

  • - L'involucro dell'edificio;
  • - Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all'ispessimento dell'involucro edilizio per il miglioramento energetico dell'edificio e/o dei livellamenti del terreno che comportano una variazione dell'altezza in misura minore uguale al 2%.;
  • - Le caratteristiche tipologiche delle strutture verticali ed orizzontali (a puro titolo di esempio: muratura portante in pietra o mattone, solai in travi e travicelli in legno...);
  • - La quota di imposta dei solai, ad esclusione della prima struttura orizzontale nei limiti sotto specificati;
  • - i particolari architettonici e le finiture di pregio;
  • - inalterate le facciate salvo, modifiche puntuali;

COMPRENDONO, salvo i caratteri architettonici degli immobili:

  • - modifiche puntuali dei prospetti nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate;
  • - l'abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al terreno nell'ordine di 50 cm. Medi;
  • - la chiusura di logge e porticati solo tramite apposizione di infissi;
  • - l'installazione di soppalchi.
  • - il recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. R. 8 febbraio 2010 n. 5.Le volumetrie così recuperate a fini abitativi, non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale
  • - l'apertura di lucernari su ambienti destinati ad abitazione permanente e non permanente. Almeno un lucernario deve essere di 0.50 mq ed avere il lato più corto pari a 70 cm ai sensi del DPGR 75R/2013. Non sono ammessi lucernari su locali sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti o di altri sistemi stabili di accesso, con la sola eccezione di quelli che costituiscono l'unico accesso alla copertura.

2.2 "interventi di ristrutturazione edilizia conservativa RC2":

Sono quegli interventi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, rivolti a trasformare l'organismo edilizio, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali, mediante un insieme sistematico di opere, capaci di garantire la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio. Tali interventi

CONSERVANO:

  • - L'involucro dell'edificio;
  • - Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all'ispessimento dell'involucro edilizio per il miglioramento energetico dell'edificio e/o dei livellamenti del terreno che comportano una variazione dell'altezza in misura minore uguale al 2%.;
  • - La tipologia delle strutture verticali ed orizzontali (a puro titolo di esempio: muratura portante in pietra o mattone, solai in travi e travicelli in legno...);
  • - i particolari architettonici e le finiture tipiche dell'architettura tradizionale;
  • - la composizione generali dei prospetti;
  • - Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all'ispessimento dell'involucro edilizio per il miglioramento energetico dell'edificio e/o dei livellamenti del terreno che comportano una variazione

COMPRENDONO, salvo i caratteri architettonici degli immobili:

  • - la modifica della quota di imposta dei solai purché l'intervento non comporti una modifica complessiva dei prospetti;
  • - l'abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al terreno nell'ordine di 50 cm. medi,;
  • - aumento della SUL all'interno della sagoma dell'edificio;
  • - modifiche puntuali dei prospetti nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate;
  • - la chiusura di logge e porticati solo tramite apposizione di infissi
  • - il recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. R. 8 febbraio 2010 n. 5. Le volumetrie così recuperate a fini abitativi, non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale
  • - apertura di lucernari su ambienti destinati ad abitazione permanente e non permanente. Almeno un lucernario deve essere di 0.50 mq ed avere il lato più corto pari a 70 cm ai sensi del DPGR 75R/2013. Non sono ammessi lucernari su locali sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti o di altri sistemi stabili di accesso, con la sola eccezione di quelli che costituiscono l'unico accesso alla copertura.

2.3 "interventi di ristrutturazione edilizia conservativa RC3":

Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi:

CONSERVANO:

  • - L'involucro dell'edificio;
  • - Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all'ispessimento dell'involucro edilizio per il miglioramento energetico dell'edificio e/o dei livellamenti del terreno che comportano una variazione dell'altezza in misura minore uguale al 2%.;
  • - la composizione generale dei prospetti rimasti inalterati e/o che conservano i criteri compositivi originari tipici dell'architettura tradizionale.
  • - i particolari architettonici e le finiture tipiche dell'architettura tradizionale rilevabili;

COMPRENDONO:

  • - lo svuotamento dell'edificio;
  • - la modifica generale dei prospetti nel rispetto delle regole compositive;
  • - l'abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al terreno nell'ordine di 50 cm.;
  • - aumenti di SUL all'interno della sagoma dell'edificio.
  • - apertura di lucernari su ambienti destinati ad abitazione permanente e non permanente. Almeno un lucernario deve essere di 0.50 mq ed avere il lato più corto pari a 70 cm ai sensi del DPGR 75R/2013. Non sono ammessi lucernari su locali sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti o di altri sistemi stabili di accesso, con la sola eccezione di quelli che costituiscono l'unico accesso alla copertura.

2.4 "interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR1":

interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
è ammesso l'ampliamento di SUL all'interno della sagoma ad esclusione dei casi disciplinati all'art. 83 c. 2 della L.R. 65/20147.

2.5 "interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR2"

Intervento di demolizione di parti limitate (corpi aggiunti) di un edificio e ricostruzione,comunque configurata, delle originarie consistenze, diverso da quelli di cui al comma 2.8 IP2;

2.6 "interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR3"

Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
È ammesso l'ampliamento di SUL all'interno della sagoma degli edifici ad esclusione dei casi disciplinati all'art. 83 c. 2 della L.R. 65/20148.

La demolizione e contestuale ricostruzione di manufatti precari o semplicemente installati è ammessa limitando le opere fondali al solo ancoraggio e con l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscono la reversibilità.

2.7 "interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR4":

Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione.
Nell'ambito della RR4:

  • - è ammesso l'aumento di SUL all'interno della sagoma dell'edificio ad esclusione dei casi disciplinati all'art. 83 c. 2 della L.R. 65/2014;
  • - non è ammesso realizzare, in aggiunta alle consistenze originarie, locali accessori o di servizio, anche se realizzati con H < 2,40 ml.

2.8 "interventi pertinenziali IP1, IP2 e IP3":

  • - IP1: Gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio medesimo
  • - IP2: la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento
  • - IP3: Realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale

7 art. 83.c.2. L.R. 65/2014:"Gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola, ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non possono determinare aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente, salvo ulteriori limitazioni e condizioni eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale"

8 art. 83.c.2. L.R. 65/2014:"Gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola, ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non possono determinare aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente, salvo ulteriori limitazioni e condizioni eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale"

Art. 22 Interventi sottoposti a specifiche disposizioni

1. Il presente articolo contiene le definizioni di interventi sottoposti a specifiche disposizioni, che si elencano di seguito:

IT Infrastrutture e impianti tecnologici
UP Opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti privati
Dp Deposito di merci e materiali all'aperto

2. Infrastrutture e impianti tecnologici (IT): interventi ed opere per la realizzazione ed il potenziamento di infrastrutture energetiche e impianti tecnologici anche per pubblici servizi. Gli eventuali volumi previsti devono essere commisurati alle effettive esigenze e devono tenere conto delle leggi vigenti nelle rispettive materie. La realizzazione si attua mediante un progetto unitario riguardante l'intera area interessata.

3. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti privati (UP): in particolari casi è ammessa la realizzazione di opere di urbanizzazione di interesse pubblico da parte di soggetti privati, con le seguenti prescrizioni:

  1. a) approvazione di un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione (cui l'atto fa riferimento) da realizzarsi almeno contestualmente ai fabbricati;
  2. b) sottoscrizione di una convenzione, con la quale i soggetti proponenti si impegnano a sostenere tutte le spese per l'esecuzione delle opere previste con gli obblighi e le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

4. Deposito di merci e materiali all'aperto (Dp): sono spazi pertinenziali alle attività artigianali, industriali e commerciali all'ingrosso destinati al deposito temporaneo di merci e attrezzature legate alle attività produttive. Sono consentiti solo nelle zone D, sempre che non incidano sulla sicurezza, sulla pubblica incolumità, sul decoro e a condizione che prevedano la riduzione dell'impatto visivo con schermature vegetali (alberature, siepi, ecc).

Art. 23 Prescrizione particolari per piscine e campi da tennis

1. La realizzazione di piscine e campi da tennis a servizio delle residenze o agriturismi, ove non espressamente vietato, è ammessa ovunque, previa verifica degli aspetti ambientali e paesaggistici e nel rispetto dei vincoli di inedificabilità (vincolo cimiteriale, stradale...). Nelle zone A1, A2, D1, D2, D3, D5, D6, F5 è esclusa la realizzazione sia di piscine che di campi da tennis. Tali interventi non devono determinare rilevanti trasformazioni planoaltimetriche alle giaciture del suolo preesistenti, e in particolare non devono comportare la demolizione o la modificazione delle relative opere quali muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo.

2. La realizzazione delle piscine ad uso privato o a servizio delle strutture ad uso U1,U5, U9/2, U9/3, è consentita alle condizioni e con le modalità dettate dal regolamento edilizio oltre che le seguenti ulteriori prescrizioni:

  1. a) massimo n. 1 impianto, compreso l'esistente, per complesso edilizio9 e/o nucleo10 a prevalente destinazione residenziale/turistica ricettiva. Tale norma vale anche in presenza di più unità abitative;
  2. b) per gli aggregati11 ed i complessi edilizi, a prevalente destinazione residenziale/turistica ricettiva, è ammesso un massimo di 4 impianti, compresi gli esistenti, fermo restando la valutazione della compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento secondo le modalità stabilite all'art. 44. In generale l'inserimento di più impianti è ammesso a condizione che:
    • - non sia alterato in modo significativo il contesto rurale di riferimento;
    • - non siano crate cesure nette con l'immediato intorno;
    • - non sia realizzato più di un impianto di pertinenza per edificio o complesso edilizio anche se costituto da più unità abitative;
    • - sia coerente con il contesto di riferimento e con la trama inseditiva dell'aggregato;
    • - gli impianti non siano ravvicinati;
    • - non siano inseriti caratteri urbani in zona agricola.
  3. c) sono escluse dal conteggio complessivo le piscine realizzate internamente agli edifici esistenti.
  4. d) limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra evitando rilevanti modifiche morfologiche del suolo nei terreni in pendio;
  5. e) il vano tecnico deve essere completamente interrato con dimensioni proporzionate alle funzioni da assolvere secondo le normative vigenti in materia con un'altezza massima di m 2,30 e non può essere utilizzato per nessun altro scopo;
  6. f) le sistemazioni esterne a corredo della vasca (solarium, bordo piscina, muretti) devono essere realizzate con materiali, tipologie e tecniche costruttive della tradizione edilizia locale e con piantumazione di specie arbustive e arboree autoctone.

3. Per i campi da tennis si devono rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

  1. a) l'opera sia realizzata nell'ambito del resede e comunque alla minor distanza possibile dagli edifici;
  2. b) la superficie di gioco (sottofondo e finiture) sia realizzata in materiali drenanti di colorazione corrispondenti alle cromie dominanti nell'intorno;
  3. c) la recinzione sia contenuta nell'altezza massima di m 3,00;
  4. d) non siano previsti locali accessori di servizio.

4. La realizzazione di piscine, campi da tennis e di attrezzature pertinenziali in genere, prevede localizzazioni a basso impatto visivo, che non disturbano la percezione del complesso rurale principale e sistemazioni a verde con specie arbustive e arboree autoctone.

5. I manufatti non possono essere realizzati in posizione di crinale, né in direzione delle visuali che si aprono dalla viabilità principale verso i Beni-Storici-Architettonici e gli Aggregati e viceversa e non siano alterate le componenti significative degli spazi di pertinenza quali viali giardini boschetti, limonaie e simili; inoltre dovranno essere valorizzati varchi e punti di vista di pregio;

6. In fase progettuale dovrà essere valutato il rischio che più strutture ed impianti, piscine e campi da tennis, competano, nel loro insieme, con il contesto architettonico e paesaggistico cui afferiscono;

7. l'illuminazione dovrà essere realizzata in modo da evitare la creazione di esaltazioni scenografiche artificiali a favore di una luce diffusa e soffusa che non alteri la percezione visiva del contesto;

9 intendendo per complesso edilizio un insieme di edifici collegati o meno fisicamente tra di loro ma caratterizzati dalla presenza di parti a comune che ne determinano la sostanziale unitarietà.

10 insediamento che presenta una trama insediativi intermedia tra aggregati e case sparse costituito da edifici e complessi edilizi.;

11 Sono aggregati: Sicelle, C.Giovannoni, Piazza di Sopra, Grignanello, P.te del Molin Novo, Naccolone, Somma Villa, S. Quirico, San Donatino, S. Niccolò a Sterzi, Cagnano di Sopra, Cogno, Vignale, S. Antimo, Montanino della Cappella, Granaio, Godenano II, Tregole, Le Cogne, Topina, Rencine, Piazza di Sotto, Ricavo, Pietrafitta, Lilliano, Cispiano, Fioraie, Cavallai, Caselle, Canale, Cignan Bianco, Fizzano, Macie, Caggio, Bagnaie.

Art. 24 Prescrizioni particolari per parcheggi privati

24.1 Aree a parcheggio nelle aree urbane

1. Le aree a parcheggio nelle aree urbane (A1,A2, B,C e D) sono pavimentate preferibilmente con materiali e tecniche che assicurano la permeabilità del terreno.

2. La scelta dei materiali, le tecniche e le cromie rispetta l'uso dell'area ed il contesto di riferimento.

3. Possono essere realizzate delle strutture a protezione degli stalli nel rispetto delle distanze da edifici e confini limitando le opere fondali al solo ancoraggio e con l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscono la reversibilità. Sono ammesse coperture impermeabili con teli, anche bitumati ardesiati, e lastre in policarbonato.

4. Le autorimesse interrate sono localizzate entro il perimetro dell'edificio ovvero, se le condizioni strutturali dell'immobile non lo consentono, possono essere realizzati nelle aree di pertinenza, salvi vincoli sovraordinati ai sensi della Legge 122/89.

5. La realizzazione delle autorimesse è esclusa:

  1. a) nelle sottozone classificate A1 - A2 - A3 quando non siano totalmente interrate e le infrastrutture necessarie al loro uso alterino i caratteri paesaggistici e panoramici dei luoghi;
  2. b) nelle aree pertinenziali e/o prospicienti gli edifici di rilevanza architettonica e monumentale (chiese - monasteri - edifici vincolati ai sensi del ex 1089 ed edifici pubblici parificati al vincolo) (AM);
  3. c) nelle aree pertinenziali e/o prospicienti agli edifici e/o complessi di interesse tipologico testimoniale storico e urbanistico (TU) interni al sistema insediativo;
  4. d) nelle aree classificate come: Preesistenze archeologiche (PA);
  5. e) nei casi in cui la realizzazione dell'autorimessa comporti l'abbattimento o il danneggiamento di alberi di alto fusto di essenze autoctone.

6. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente all'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.

24.2 Aree a parcheggio nelle aree periurbane e agricole

1. Nelle zone agricole sono vietate le autorimesse interrate a servizio del patrimonio edilizio esistente. Sono consentite, all'interno dell'area pertinenziale, solo per le nuove costruzioni, nel rispetto delle prescrizioni imposte da vincoli sovraordinati e delle limitazioni derivanti dall'esistenza di emergenze di valore culturale - ambientale di cui all'elaborato PS-QC-09.

2. Sono ammessi posti auto coperti, aperti su almeno tre lati, eccetto il caso in cui la copertura viene ancorata o appoggiata su muri/terrapieni esistenti. La superficie coperta max ammessa è pari a 30 mq per unità abitativa. Sono ammesse coperture impermeabili con teli, anche bitumati ardesiati, e lastre in policarbonato purché il manufatto sia coerente al contesto di riferimento, contribuisca al decoro e non alteri i caratteri rurali dell'insediamento.

CAPO XII CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO E DISCIPLINA DEI CAMBIAMENTI

Art. 25 Destinazioni d'uso - aspetti generali

1. Per destinazioni d'uso si intende il complesso delle funzioni previste ed ammesse per un insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di esso.

2. La destinazione d'uso individua la funzione cui è attualmente asservito, in maniera prevalente o esclusiva, un insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di esso.

3. La destinazione d'uso di una unità immobiliare è quella stabilita da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione.

4. Le destinazioni d'uso previste dalle presenti norme all'interno delle zone territoriali omogenee, sono articolate nelle categorie funzionali specificate all'art. 25, comma 1.

Art. 25.1 Denominazione dei piani degli edifici

Per le definizioni dei livelli di piano in riferimento alla loro disposizione nel corpo di fabbrica ed alla loro posizione rispetto ai piano stradale o di campagna si rimanda alle definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Intercomunale

Art. 25.2 Criteri Generali d'uso del territorio

Ad ogni destinazione d'uso corrisponde un Cu, in relazione al fabbisogno di parcheggi pubblici e privati ed è articolato in tre livelli:

  • B = basso carico urbanistico primario;
  • M = medio carico urbanistico primario;
  • A = alto carico urbanistico primario.

5. Qualora si presenti la necessità di insediare destinazioni d'uso non specificamente previste da queste norme, il Comune procede per analogia, tenendo conto degli effetti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione.

6. È consentita, in spazi opportunamente delimitati, la compresenza di usi diversi nello stesso edificio, purché tutti ammessi dalle norme di zona.

7. I locali al piano terra degli edifici condominiali esistenti a carattere prevalentemente residenziale, possono essere utilizzati per artigianato di servizio, pubblici esercizi e commercio e, in ogni caso, a servizio della residenza o delle funzioni svolte ai piani superiori.

Art. 26 Usi del territorio e carico urbanistico primario

1. Sono considerate destinazioni d'uso principali:

  1. a) Residenza
  2. b. Industria e artigianato produttivo
  3. c) Artigianato di servizio
  4. d) Commerciale
  5. e) Turistico Ricettivo
  6. f) Direzionale
  7. g) Servizi
  8. h) Mobilità
  9. i) Agricolo e funzioni connesse ai sensi di legge

2. Le destinazioni d'uso con il relativo carico urbanistico primario (Cu) sono le seguenti:

Categoria d'uso U Funzioni CU
Residenza U1/1 Residenza B
U1/2 Residenze speciali, collegi M
U1/3 Attrezzature integrative e di servizio alla residenza da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici:campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine, impianti tecnologici e di servizio (bagni, spogliatoi) nullo
Industria ed artigianato produttivo U2/1 Impianti produttivi, impianti produttivi agro alimentari, artigianato di servizio all'auto (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto), magazzini, depositi coperti, piazzali, spazi espositivi, uffici connessi alla produzione, alloggi di servizio. M
U2/2 Cantine artigianali M
Allevamento zootecnico M
U2/3 Deposito macchine ed attrezzi di attività produttive che necessitano stoccaggio di materiale M
U2/4 Aree a vocazione estrattiva M
Artigianato di servizio U3/1 Laboratori (a titolo di esempio computer, elettromeccanici...), botteghe artigianali, laboratori artistici, parrucchieri, estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari,, gelateria artigianale, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private, attività di noleggio. B
Pubblici Servizi e Commercio U4/1 Edicole, parafarmacie, farmacie, bar, ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, comprensive degli spazi destinati al pubblic, delle attività accessorie e degli spazi di servizio e tecnici, locali per servizi bancomat, attività attinenti le telecomunicazioni e la telematica, lavanderie automatiche, locali per servizi di distribuzione automatica di alimenti ed altro, discoteche. B
U4/2 Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita B
U4/3 Medie strutture di vendita (da 250 fino a 800 mq di superficie di vendita) M
U4/4 Commercio all'ingrosso A
Turistico Ricettivo U5/1 Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000) M
U5/2 Strutture ricettive all'aria aperta: Comprende le strutture ricettive di cui agli art.li 29, così come al Titolo II, Capo I, sezione II, delt T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000): campeggi M
U5/3 Complessi turistico -alberghieri e Centri congressuali A
U5/4 Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, di cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000) B
U5/5 Attrezzature integrative e di servizio alle strutture ricettive da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici:campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine, impianti tecnologici e di servizio (bagni, spogliatoi) nullo
Direzionale U6/1 Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica B
U6/2 Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta. B
Servizi U7/1 Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici B
U7/2 Servizi per l'istruzione: scuole pubbliche per l'istruzione quali asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola dell'obbligo comprese di ogni attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco ed allo sport B
U7/3 Servizi culturali: teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convegni con i relativi spazi di servizio, di supporto e tecnici, musei, aree archeologiche. M
U7/4 Servizi sociali e ricreativi B
U7/5 Servizi Religiosi: chiese e attrezzature religiose in genere con relative attività integrative. M
U7/6 Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto M
U7/7 Servizi cimiteriali B
U7/8 Servizi tecnici e tecnologici nullo
U7/9 Servizi per la sicurezza e la protezione civile nullo
U7/10 Impianti sportivi pubblici o di uso pubblico M
Mobilità U8/1 Stazioni di servizio e distributori di carburanti B
U8/2 Parcheggio a raso pubblico
U8/3 Parcheggi a raso ad uso privato
U8/4 Parcheggi coperti ad uso privato
U8/5 Garage e rimesse private
U8/6 Garage e rimesse pubbliche o ad uso pubblico
U8/7 Mobilità pedonale/ciclabile nullo
Agricolo e funzioni connesse ai sensi di legge U9/1 Residenza rurale B
U9/2 Agriturismo B
U9/3 Agri campeggio B
U9/4 Annessi agricoli B
U9/5 Attrezzature integrative e di servizio alle strutture agrituristiche da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici:campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine, impianti tecnologici e di servizio (bagni, spogliatoi) nullo
U9/6 Altre funzioni connesse ai sensi di legge

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo articolo si intendono:

  1. a) per commercio al dettaglio (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita..), l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
  2. b) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all`ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori;
  3. c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse;
  4. d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
  5. e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato, nei limiti stabiliti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

4. Le attività all'ingrosso (ai sensi del D. Lgs 114/98, art. 4, comma 1, lettera a) ancorché inferiori a 250 mq di vendita, sono assimilate agli usi produttivi.

5. Gli usi agricoli e agrituristici sono quelli previsti e definiti dalla normativa regionale vigente in materia.

Art. 27 Mutamento delle destinazioni d'uso

Ai sensi della L.R.T. n. 1/05, art. 59, è considerato mutamento della destinazione d'uso (MU) la variazione della funzione originaria dell'immobile o di una singola unità immobiliare al fine di adibirlo, in via permanente, ad una funzione diversa, ossia il passaggio dall'una all'altra delle seguenti categorie, con o senza opere:

  1. a) residenza;
  2. b) industria e artigianato produttivo;
  3. c) artigianato di servizio;
  4. c) pubblici Servizi e commercio;
  5. d) turistico-ricettivo;
  6. e) direzionale;
  7. f) servizi;
  8. g) mobilità;
  9. h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Il cambio di destinazione d'uso dall'una all'altra categoria è subordinato alla presentazione o rilascio di titolo abilitativo e, salvo diversa disposizione, è sempre oneroso, anche se eseguito senza opere. Il cambio di funzione nell'ambito della stessa categoria è oneroso solo se eseguito con opere ed è subordinato alla presentazione di titolo abilitativo.

27.1 Mutamento delle destinazioni d'uso: aspetti generali

1. Il cambio di destinazione d'uso è ammesso qualora sussistano le seguenti condizioni:

  1. a. La destinazione finale è ammessa dalle norme di zona del presente RU;
  2. b. Il tipo di intervento edilizio da effettuare non ecceda quello previsto dalla presente disciplina;
  3. c. Nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo, le trasformazioni edilizie siano compatibili con l'impianto tipologico e distributivo originario degli edifici interessati;
  4. d. Il soddisfacimento degli standard minimi richiesti dalla destinazione finale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quello prevalente in termini di superficie utile.

27.2 Mutamento della destinazione d'uso: aspetti specifici

1. Il cambio di destinazione d'uso in residenza di locali seminterrati è ammessa a condizione che la parete contro terra sia isolata da uno scannafosso areato, non direttamente accessibile dall'unità abitativa, realizzato a tutta altezza, di larghezza non inferiore a 80 cm e non superiore a 1,20 ml;

2. Il cambio di destinazione d'uso in artigianato di servizio è consentito ai livelli con accesso diretto dal piano stradale;

3. Il cambio di destinazione d'uso in commerciale è consentito al piano seminterrato, al primo piano seminterrato ed al piano terra.

4. Nel centro storico (zona A) di Castellina in Chianti e Fonterutoli, è ammesso il cambio di destinazione d'uso dei garage e rimesse in U3/1, U4/1, U4/2,U6/1, U6/2, U8/4, U8/5,

Art. 28 Dotazione minima di parcheggi pubblici e privati

1. Ai Cu relativi agli usi di cui all'art. 25, corrispondono le dotazioni minime di parcheggi privati P1 e pubblici o di uso pubblico P2 riportati nelle tabelle successive

2. Gli standard previsti dal DM n° 1444/1968 sono da calcolare al netto degli spazi di manovra o della viabilità di accesso (concorre alla verifica solo la superficie dei posti auto). Lo standard minimo è fissato in 4 mq/ab.virtuale. È facoltà dell'Amministrazione Comunale consentire, in sede di convenzione o prima del rilascio del permesso di costruire, la monetizzazione della quota di standard da realizzare.

3. Per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 122/89, i parcheggi per la sosta stanziale sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi nella misura di 1 mq per ogni 10 mc, salvo diversa disposizione specificata nella seguente tabella:

Categoria funzione Cu parcheggi sosta stanziale Parcheggi di relazione Parcheggi DM n.° Standard ai sensi del 1444/1968
Residenza U1/1 B 1 mq/10 mc
1 posto auto per alloggio
4 mq/ab. virtuale
U1/2 B 1 mq/10 mc 0,5 mq/1 mq SUL
Industria ed artigianato U2/1 B 2 mq/10 superficie calpestabile 0,2 mq/1 mq SUL La superficie a parcheggio non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie fondiaria
U2/2 B 0,2 mq/1 mq SUL La superficie a parcheggio non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie fondiaria
Artigianato di Servizio U3/1 B 1 posto auto per attività
Individuazione area per movimentazione mezzi
1 mq/1 mq SUL esclusi magazzini e locali tecnici
Pubblici Servizi e Commercio U4/1 B 1mq/10 mc con minimo 1 posto auto per attività maggiorata dell'area per movimentazione mezzi 1 mq/ 1 mq di superficie di vendita 1 mq/1 mq SUL
U4/2 M 1mq/10 mc maggiorata dell'area per movimentazione mezzi 1 mq/ 1 mq di superficie di vendita
U4/3 A 1mq/10 mc con minimo 1 posto auto per attività maggiorata dell'area per movimentazione merci 1,5 mq/ 1 mq di superficie di vendita oltre ad 1mq/1 mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV
Turistico Ricettivo U5 M/A 1 mq/10 mc maggiorata dell'area per movimentazione mezzi 1 posto auto/2 posti letto + 0,35/1mq SUL Auditorium-centro congressi 80mq/100 mq
Direzionale U6 1 mq/10 mc con minimo 1 posto auto ad ufficio se pur della stessa attività 0,4 mq/1mq di SUL 80 mq/100mq
Servizi U7/1 1 mq/10 mc 1,5 posti auto per servizio
U7/2 1 mq/10 mc 1,5 posto per aula
U7/3 0.1/1mq SUL con minimo 0,25 posto auto per posto spettatore
U7/4 0,15mq/1mq di SUL
U7/5 1 mq/1mq di SUL
U7/6 0.2 mq/1mq di SUL
U7/10 Cicli e motocicli: 3 mq/1 utente
Auto: 20 mq /3 utenti
Pullmann: 50 mq/60 utenti

Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, per gli edifici realizzati dopo il 6 aprile 1989 (data di entrata in vigore della legge 122/89) non è ammesso il cambio di destinazione d'uso/funzione dei garage o posti auto ricavati all'interno dell'edificio.

4. In caso di PUA o interventi convenzionati, i parcheggi privati (P1) e quelli pubblici (P2) devono essere ricavati all'interno dei perimetri del PUA o in aree destinate a parcheggio pubblico di progetto individuate dal presente Regolamento Urbanistico. In tale caso le aree relative agli standard non cedute dovranno essere monetizzate.

5. Nelle zone A, B, C, D ed E, nei casi di cambio di destinazione d'uso e funzione o frazionamento ovvero, in ogni caso in cui le dotazioni minime richieste per la destinazione "finale" siano superiori a quelle relative alla funzione in atto, è richiesta tale verifica. Fatta eccezione per i PUA e gli interventi di recupero e riqualificazione funzionale ed ambientale, la dotazione minima a parcheggio richiesta può essere monetizzata se viene dimostrata l'impossibilità di reperire tali aree nell'area di pertinenza o nelle immediate vicinanze del fabbricato (max 500 m di distanza).

6. Nei casi di cambio di destinazione d'uso a U2,U3,U4, U5, U6, i parcheggi per la sosta di relazione possono essere reperiti, ad esclusione delle carreggiate stradali, su aree pubbliche previa acquisizione del parere dei Servizi Lavori Pubblici e Polizia Municipale e subordinatamente a Deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale.

7. Gli immobili destinati a parcheggio pubblico (P2), verranno ceduti all'Amministrazione o, su richiesta della stessa, potranno essere oggetto di vincolo a parcheggio di uso pubblico a mezzo di atto unilaterale d'obbligo notarile registrato e trascritto. Le quantità definite nella tabella dei carichi urbanistici sono da considerarsi dotazioni minime ai sensi del presente RU, nel rispetto di ulteriori disposizioni specifiche di settore previste da norme regionali e/o nazionali vigenti.. La quantità di parcheggi pubblici P2 deve essere verificata per gli interventi soggetti a Piani Attuativi e a permessi di costruire convenzionati.

CAPO III PIANI ATTUATIVI E DI SETTORE

Art. 29 Piani attuativi - (PUA)

1. Per i PUA vigenti, il RU stima la previsione edificatoria nel quinquennio fermo restando la possibilità di realizzare l'intera previsione entro il periodo di vigenza del PUA stesso.

2. I PUA sono approvati contestualmente alla bozza di convenzione da stipulare fra il Comune ed i proprietari.

3. I PUA contengono, oltre a quanto stabilito dall'art. 109 della L.R: 65/2014 e s.m.i.:

  1. a) il programma d'attuazione che stabilisce di realizzare nello stesso termine la quantità fissata dal RU stesso;
  2. b) congrue garanzie fidejussiorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

4. Il Consiglio Comunale può motivatamente aumentare del 10% la quantità da realizzare nel quinquennio prevista dal programma di attuazione dei PUA da approvare o approvati successivamente alla adozione del RU, senza che ciò costituisca variante agli atti di governo del territorio.

5. Se il RU non viene variato o rinnovato alla scadere del quinquennio dall'approvazione, i PUA, approvati e vigenti, possono essere completati entro il termine di validità stabilito nella delibera del Consiglio Comunale.

Art. 30 Piani di settore

1. Il presente RU, contiene norme per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche in adempimento a quanto previsto dalla more di riferimento.

2. In coerenza col PS, per l'accessibilità agli edifici si evita di realizzare un secondo accesso dedicato ai disabili, ma si rendono tutti gli accessi, ed in particolare il principale, praticabili da tutti, indipendentemente dal grado di abilità e di prestanza fisica. È ammessa la realizzazione di un accesso dedicato ai disabili, solo se sia impossibile adattare gli accessi esistenti, per insuperabili e documentate ragioni tecniche o storico-architettoniche.

3. Il presente RU rimanda la disciplina del Piano comunale di classificazione acustica.

4. Il presente RU da atto dei siti attualmente utilizzati per l'installazione delle antenne TV, radio e telefonia rimandando ad un piano di rete l'eventuale sviluppo e disciplina.

5. Gli altri piani di settore si attengono ai criteri dettati dal PS vigente.