Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 16 Definizioni urbanistiche ed edilizie

1. Il presente Capo esplicita le definizioni edilizie e i parametri urbanistici ed edilizi utilizzati dal Regolamento Urbanistico.

2. Sono opere di urbanizzazione primaria (S1) ed urbanizzazione secondaria (S2) quelle definite dai commi 5 e 6 dall'art. 37 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1 Tessuto (T): si configura come porzione di insediamento urbano all'interno del quale i caratteri di omogeneità (funzionale, di regole d'impianto morfologico, di suddivisione del suolo) sono significativamente prevalenti rispetto alle differenze. Il tessuto, tranne che nei centri urbani storici, non comprende le sedi viarie ad esclusione di quelle private di distribuzione interna o di accesso agli edifici.

3. Unità Edilizia (UE): rappresenta l'entità costruita, composta da una o più unità immobiliari, organizzata secondo un tipo edilizio e si configura (dal punto di vista spaziale, statico e funzionale) come costruzione autonoma, a meno degli spazi di pertinenza.

4. Unità Immobiliare (UI): Si intende per unità immobiliare la minima entità edilizia censita nel catasto fabbricati, con o senza area di pertinenza, capace di assolvere autonomamente alle funzioni secondo cui è censita (esempio: appartamento, negozio, laboratorio artigiano, ecc.).

5. Pertinenze (P): sono pertinenze le aree su cui sorgono gli edifici, i giardini, le aree libere e gli immobili secondari destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'edificio;

6. Lotto di completamento: tasselli di suolo inedificato (o parzialmente edificato) appartenenti a tessuti già urbanizzati dove il RU ammette interventi diretti di nuovo impianto con interventi puntuali o complessivi a completamento dei tessuti di appartenenza. Talvolta al lotto di completamento può essere assegnato, con apposita simbologia, un vincolo di localizzazione per il costruendo edificio.

7. Carico urbanistico (Cu): Con riferimento alla disciplina degli usi, esprime l'impegno, indotto sui parcheggi dalle diverse destinazioni d'uso, distinto e classificato in: basso Cu/B, medio Cu/M, alto Cu/A. L'incremento del carico urbanistico può essere determinato dall'aumento delle superfici utili degli edifici e del numero delle unità immobiliari, dal mutamento delle destinazioni d'uso.

8. Capacità insediativa residenziale teorica: esprime, tramite il rapporto SUL/33mq (pari a circa mc 100), il numero di abitanti insediabili convenzionalmente, al fine del dimensionamento degli standard urbanistici.

9. Superficie territoriale (St): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

10. Superficie fondiaria (Sf): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

11. Superficie coperta (Sc): è la superficie della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, le modalità di calcolo sono definite dal REC.

Art. 17 Parametri urbanistici - edilizi

1. L'attuazione degli interventi previsti dal RU avviene in riferimento dei parametri urbanistici ed edilizi di seguito esplicitati.

2. Volume del fabbricato (V): misurato in metri cubi [mc]. Il REC e le presenti norme disciplinano i criteri e le modalità di calcolo volumetrico.

3. Superficie utile lorda (SUL): misurata in mq. Il REC e le presenti norme disciplinano i criteri e le modalità di calcolo volumetrico6

4. Volumi tecnici (Vt): Definizione contenuta nel REC all'art. 5 punto 1.23.

5. Numero dei piani (Np): Definizione contenuta nel REC all'art. 6 punto 1.16

6. Altezza degli edifici (H): Le altezze massime ammesse per gli edifici oltre ad essere regolate dalle leggi e regolamenti vigenti in zone sismiche, (D.M. 3/03/1975) sono stabilite specificamente per le diverse zone territoriali omogenee. Le modalità e i criteri di calcolo sono definiti dal REC.

7. Distanza dai confini (Dc): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

8. Distanza degli edifici dalle strade (Ds): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

9. Distanza fuori terra tra edifici (De): Definizione contenuta nel REC all'art. 6 punto 1.20.

10. Superficie utile abitabile/agibile di calpestio (Sua): Definizione contenuta nel REC all'art. 6 punto 1.9.

11. Rapporto di copertura (Rc): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

12. Indice di fabbricabilità territoriale (It): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

13. Indice di fabbricabilità fondiario (If): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

14. Indice di Utilizzazione territoriale (Ut): indica la massima SUL edificabile per ogni metro quadro di St, pertanto esprime il rapporto tra la SUL e la St in mq/mq.

15. Indice di Utilizzazione fondiario (Uf): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.

16. Utilizzazione degli indici nelle aree di pertinenza: quando su un'area sia avvenuta l'utilizzazione completa degli indici di fabbricabilità, non può essere ammessa una richiesta volta a utilizzare nuovamente, parzialmente o totalmente detti indici (escluso il caso di demolizione e ricostruzione), anche nel caso di successivo frazionamento dell'area.

6 Eliminata e sostituita dalla definizione contenuta nel Regolamento Edilizio Intercomunale vigente redatto in linea con il Regolamento di Attuazione dell'art. 144 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n 1 approvato dalla la Giunta Regionale Toscana il 29 ottobre 2013.

Art. 18 Zone Omogenee

1. Al fine dell'applicazione delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, si applicano le seguenti corrispondenze tra le aree in cui è suddiviso il territorio comunale nel presente Regolamento urbanistico e le Zone territoriali omogenee di cui al DM 1444/1968:

  1. a) Aree di interesse storico - artistico - ambientale: Zone A;
  2. b) Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R1- ex Molini Niccolai): Zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ex art. 27 L.457/78;
  3. c) Tessuti urbani consolidati: Zone B;
  4. d) Aree per espansione residenziale: Zone C;
  5. e) Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R3-Cava loc. Croce Fiorentina): Zona C;
  6. f) Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R2-Ex Area produttiva Monte e Monticino): Zona D;
  7. g) Aree per insediamenti produttivi: Zone D;
  8. h) Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale: Zone F;
  9. i) tutto il restante territorio comunale: Zone E.

Art. 19 Standard Urbanistici

1. Il Regolamento urbanistico assume come standard residenziale 100 mc/ab per gli interventi posti nelle zone assimilate alle zone B e C.

2. In riferimento alle zone, sono dettati i seguenti standard:

  1. a) insediamenti residenziali:
    istruzione mq/ab 4,50
    attrezzature collettive mq/ab 2,00
    verde pubblico mq/ab 9,00
    parcheggi pubblici mq/ab 4,00
  2. b) insediamenti produttivi, artigianali e industriali: per i nuovi insediamenti compresi nelle aree produttive artigianali e industriali, la superficie da destinare a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse strade), non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
  3. c) insediamenti di carattere commerciale e direzionale: per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, ad ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse le sedi viarie), di cui almeno la metà destinati a parcheggi. Per le zone A, per le zone B da attuare con intervento diretto, tali quantità possono essere ridotte alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.

3. Per le nuove costruzioni e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano aumento di carico urbanistico, derivante dall'aumento delle unità immobiliari e/o dal mutamento di destinazione d'uso, è prescritta la dotazione di appositi spazi per parcheggio privato e pubblico come definito nell'art. 22.

Art. 20 Interventi urbanistici ed edilizi

1. Le tipologie degli interventi edilizi sono definite e disciplinate dalle vigenti norme di legge statale e regionale, salvo quanto diversamente specificato nelle presenti norme.

2. Ogni modifica della legislazione statale o regionale nella definizione delle categorie di intervento e dei titoli abilitativi determina l'automatica e conseguente variazione della disciplina di seguito riferita. In caso di contrasto tra norme di legge e le presenti norme si applicheranno esclusivamente le prime.

Art. 21 Categorie di intervento

1. Gli interventi di MO (manutenzione Ordinaria), MS (manutenzione Straordinaria), RRC (Restauro e risanamento conservativo), SE (Sostituzione Edilizia) ed AV (addizioni volumetriche), sono definiti dalla normativa regionale vigente;

2. Il Regolamento Urbanistico, in accordo con la normativa vigente, articola gli interventi di ristrutturazione edilizia in:

2.1 "interventi di ristrutturazione edilizia conservativa RC1"

Sono quegli interventi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, rivolti a trasformare l'organismo edilizio, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali, mediante un insieme sistematico di opere, capaci di garantire la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio. Tali interventi
CONSERVANO:

  • - L'involucro dell'edificio;
  • - Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all'ispessimento dell'involucro edilizio per il miglioramento energetico dell'edificio e/o dei livellamenti del terreno che comportano una variazione dell'altezza in misura minore uguale al 2%.;
  • - Le caratteristiche tipologiche delle strutture verticali ed orizzontali (a puro titolo di esempio: muratura portante in pietra o mattone, solai in travi e travicelli in legno...);
  • - La quota di imposta dei solai, ad esclusione della prima struttura orizzontale nei limiti sotto specificati;
  • - i particolari architettonici e le finiture di pregio;
  • - inalterate le facciate salvo, modifiche puntuali;

COMPRENDONO, salvo i caratteri architettonici degli immobili:

  • - modifiche puntuali dei prospetti nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate;
  • - l'abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al terreno nell'ordine di 50 cm. Medi;
  • - la chiusura di logge e porticati solo tramite apposizione di infissi;
  • - l'installazione di soppalchi.
  • - il recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. R. 8 febbraio 2010 n. 5.Le volumetrie così recuperate a fini abitativi, non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale
  • - l'apertura di lucernari su ambienti destinati ad abitazione permanente e non permanente. Almeno un lucernario deve essere di 0.50 mq ed avere il lato più corto pari a 70 cm ai sensi del DPGR 75R/2013. Non sono ammessi lucernari su locali sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti o di altri sistemi stabili di accesso, con la sola eccezione di quelli che costituiscono l'unico accesso alla copertura.

2.2 "interventi di ristrutturazione edilizia conservativa RC2":

Sono quegli interventi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, rivolti a trasformare l'organismo edilizio, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali, mediante un insieme sistematico di opere, capaci di garantire la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio. Tali interventi

CONSERVANO:

  • - L'involucro dell'edificio;
  • - Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all'ispessimento dell'involucro edilizio per il miglioramento energetico dell'edificio e/o dei livellamenti del terreno che comportano una variazione dell'altezza in misura minore uguale al 2%.;
  • - La tipologia delle strutture verticali ed orizzontali (a puro titolo di esempio: muratura portante in pietra o mattone, solai in travi e travicelli in legno...);
  • - i particolari architettonici e le finiture tipiche dell'architettura tradizionale;
  • - la composizione generali dei prospetti;
  • - Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all'ispessimento dell'involucro edilizio per il miglioramento energetico dell'edificio e/o dei livellamenti del terreno che comportano una variazione

COMPRENDONO, salvo i caratteri architettonici degli immobili:

  • - la modifica della quota di imposta dei solai purché l'intervento non comporti una modifica complessiva dei prospetti;
  • - l'abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al terreno nell'ordine di 50 cm. medi,;
  • - aumento della SUL all'interno della sagoma dell'edificio;
  • - modifiche puntuali dei prospetti nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate;
  • - la chiusura di logge e porticati solo tramite apposizione di infissi
  • - il recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. R. 8 febbraio 2010 n. 5. Le volumetrie così recuperate a fini abitativi, non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale
  • - apertura di lucernari su ambienti destinati ad abitazione permanente e non permanente. Almeno un lucernario deve essere di 0.50 mq ed avere il lato più corto pari a 70 cm ai sensi del DPGR 75R/2013. Non sono ammessi lucernari su locali sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti o di altri sistemi stabili di accesso, con la sola eccezione di quelli che costituiscono l'unico accesso alla copertura.

2.3 "interventi di ristrutturazione edilizia conservativa RC3":

Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi:

CONSERVANO:

  • - L'involucro dell'edificio;
  • - Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all'ispessimento dell'involucro edilizio per il miglioramento energetico dell'edificio e/o dei livellamenti del terreno che comportano una variazione dell'altezza in misura minore uguale al 2%.;
  • - la composizione generale dei prospetti rimasti inalterati e/o che conservano i criteri compositivi originari tipici dell'architettura tradizionale.
  • - i particolari architettonici e le finiture tipiche dell'architettura tradizionale rilevabili;

COMPRENDONO:

  • - lo svuotamento dell'edificio;
  • - la modifica generale dei prospetti nel rispetto delle regole compositive;
  • - l'abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al terreno nell'ordine di 50 cm.;
  • - aumenti di SUL all'interno della sagoma dell'edificio.
  • - apertura di lucernari su ambienti destinati ad abitazione permanente e non permanente. Almeno un lucernario deve essere di 0.50 mq ed avere il lato più corto pari a 70 cm ai sensi del DPGR 75R/2013. Non sono ammessi lucernari su locali sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti o di altri sistemi stabili di accesso, con la sola eccezione di quelli che costituiscono l'unico accesso alla copertura.

2.4 "interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR1":

interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
è ammesso l'ampliamento di SUL all'interno della sagoma ad esclusione dei casi disciplinati all'art. 83 c. 2 della L.R. 65/20147.

2.5 "interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR2"

Intervento di demolizione di parti limitate (corpi aggiunti) di un edificio e ricostruzione,comunque configurata, delle originarie consistenze, diverso da quelli di cui al comma 2.8 IP2;

2.6 "interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR3"

Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
È ammesso l'ampliamento di SUL all'interno della sagoma degli edifici ad esclusione dei casi disciplinati all'art. 83 c. 2 della L.R. 65/20148.

La demolizione e contestuale ricostruzione di manufatti precari o semplicemente installati è ammessa limitando le opere fondali al solo ancoraggio e con l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscono la reversibilità.

2.7 "interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR4":

Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione.
Nell'ambito della RR4:

  • - è ammesso l'aumento di SUL all'interno della sagoma dell'edificio ad esclusione dei casi disciplinati all'art. 83 c. 2 della L.R. 65/2014;
  • - non è ammesso realizzare, in aggiunta alle consistenze originarie, locali accessori o di servizio, anche se realizzati con H < 2,40 ml.

2.8 "interventi pertinenziali IP1, IP2 e IP3":

  • - IP1: Gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio medesimo
  • - IP2: la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento
  • - IP3: Realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale

7 art. 83.c.2. L.R. 65/2014:"Gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola, ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non possono determinare aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente, salvo ulteriori limitazioni e condizioni eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale"

8 art. 83.c.2. L.R. 65/2014:"Gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola, ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non possono determinare aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente, salvo ulteriori limitazioni e condizioni eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale"

Art. 22 Interventi sottoposti a specifiche disposizioni

1. Il presente articolo contiene le definizioni di interventi sottoposti a specifiche disposizioni, che si elencano di seguito:

IT Infrastrutture e impianti tecnologici
UP Opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti privati
Dp Deposito di merci e materiali all'aperto

2. Infrastrutture e impianti tecnologici (IT): interventi ed opere per la realizzazione ed il potenziamento di infrastrutture energetiche e impianti tecnologici anche per pubblici servizi. Gli eventuali volumi previsti devono essere commisurati alle effettive esigenze e devono tenere conto delle leggi vigenti nelle rispettive materie. La realizzazione si attua mediante un progetto unitario riguardante l'intera area interessata.

3. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti privati (UP): in particolari casi è ammessa la realizzazione di opere di urbanizzazione di interesse pubblico da parte di soggetti privati, con le seguenti prescrizioni:

  1. a) approvazione di un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione (cui l'atto fa riferimento) da realizzarsi almeno contestualmente ai fabbricati;
  2. b) sottoscrizione di una convenzione, con la quale i soggetti proponenti si impegnano a sostenere tutte le spese per l'esecuzione delle opere previste con gli obblighi e le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

4. Deposito di merci e materiali all'aperto (Dp): sono spazi pertinenziali alle attività artigianali, industriali e commerciali all'ingrosso destinati al deposito temporaneo di merci e attrezzature legate alle attività produttive. Sono consentiti solo nelle zone D, sempre che non incidano sulla sicurezza, sulla pubblica incolumità, sul decoro e a condizione che prevedano la riduzione dell'impatto visivo con schermature vegetali (alberature, siepi, ecc).

Art. 23 Prescrizione particolari per piscine e campi da tennis

1. La realizzazione di piscine e campi da tennis a servizio delle residenze o agriturismi, ove non espressamente vietato, è ammessa ovunque, previa verifica degli aspetti ambientali e paesaggistici e nel rispetto dei vincoli di inedificabilità (vincolo cimiteriale, stradale...). Nelle zone A1, A2, D1, D2, D3, D5, D6, F5 è esclusa la realizzazione sia di piscine che di campi da tennis. Tali interventi non devono determinare rilevanti trasformazioni planoaltimetriche alle giaciture del suolo preesistenti, e in particolare non devono comportare la demolizione o la modificazione delle relative opere quali muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo.

2. La realizzazione delle piscine ad uso privato o a servizio delle strutture ad uso U1,U5, U9/2, U9/3, è consentita alle condizioni e con le modalità dettate dal regolamento edilizio oltre che le seguenti ulteriori prescrizioni:

  1. a) massimo n. 1 impianto, compreso l'esistente, per complesso edilizio9 e/o nucleo10 a prevalente destinazione residenziale/turistica ricettiva. Tale norma vale anche in presenza di più unità abitative;
  2. b) per gli aggregati11 ed i complessi edilizi, a prevalente destinazione residenziale/turistica ricettiva, è ammesso un massimo di 4 impianti, compresi gli esistenti, fermo restando la valutazione della compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento secondo le modalità stabilite all'art. 44. In generale l'inserimento di più impianti è ammesso a condizione che:
    • - non sia alterato in modo significativo il contesto rurale di riferimento;
    • - non siano crate cesure nette con l'immediato intorno;
    • - non sia realizzato più di un impianto di pertinenza per edificio o complesso edilizio anche se costituto da più unità abitative;
    • - sia coerente con il contesto di riferimento e con la trama inseditiva dell'aggregato;
    • - gli impianti non siano ravvicinati;
    • - non siano inseriti caratteri urbani in zona agricola.
  3. c) sono escluse dal conteggio complessivo le piscine realizzate internamente agli edifici esistenti.
  4. d) limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra evitando rilevanti modifiche morfologiche del suolo nei terreni in pendio;
  5. e) il vano tecnico deve essere completamente interrato con dimensioni proporzionate alle funzioni da assolvere secondo le normative vigenti in materia con un'altezza massima di m 2,30 e non può essere utilizzato per nessun altro scopo;
  6. f) le sistemazioni esterne a corredo della vasca (solarium, bordo piscina, muretti) devono essere realizzate con materiali, tipologie e tecniche costruttive della tradizione edilizia locale e con piantumazione di specie arbustive e arboree autoctone.

3. Per i campi da tennis si devono rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

  1. a) l'opera sia realizzata nell'ambito del resede e comunque alla minor distanza possibile dagli edifici;
  2. b) la superficie di gioco (sottofondo e finiture) sia realizzata in materiali drenanti di colorazione corrispondenti alle cromie dominanti nell'intorno;
  3. c) la recinzione sia contenuta nell'altezza massima di m 3,00;
  4. d) non siano previsti locali accessori di servizio.

4. La realizzazione di piscine, campi da tennis e di attrezzature pertinenziali in genere, prevede localizzazioni a basso impatto visivo, che non disturbano la percezione del complesso rurale principale e sistemazioni a verde con specie arbustive e arboree autoctone.

5. I manufatti non possono essere realizzati in posizione di crinale, né in direzione delle visuali che si aprono dalla viabilità principale verso i Beni-Storici-Architettonici e gli Aggregati e viceversa e non siano alterate le componenti significative degli spazi di pertinenza quali viali giardini boschetti, limonaie e simili; inoltre dovranno essere valorizzati varchi e punti di vista di pregio;

6. In fase progettuale dovrà essere valutato il rischio che più strutture ed impianti, piscine e campi da tennis, competano, nel loro insieme, con il contesto architettonico e paesaggistico cui afferiscono;

7. l'illuminazione dovrà essere realizzata in modo da evitare la creazione di esaltazioni scenografiche artificiali a favore di una luce diffusa e soffusa che non alteri la percezione visiva del contesto;

9 intendendo per complesso edilizio un insieme di edifici collegati o meno fisicamente tra di loro ma caratterizzati dalla presenza di parti a comune che ne determinano la sostanziale unitarietà.

10 insediamento che presenta una trama insediativi intermedia tra aggregati e case sparse costituito da edifici e complessi edilizi.;

11 Sono aggregati: Sicelle, C.Giovannoni, Piazza di Sopra, Grignanello, P.te del Molin Novo, Naccolone, Somma Villa, S. Quirico, San Donatino, S. Niccolò a Sterzi, Cagnano di Sopra, Cogno, Vignale, S. Antimo, Montanino della Cappella, Granaio, Godenano II, Tregole, Le Cogne, Topina, Rencine, Piazza di Sotto, Ricavo, Pietrafitta, Lilliano, Cispiano, Fioraie, Cavallai, Caselle, Canale, Cignan Bianco, Fizzano, Macie, Caggio, Bagnaie.

Art. 24 Prescrizioni particolari per parcheggi privati

24.1 Aree a parcheggio nelle aree urbane

1. Le aree a parcheggio nelle aree urbane (A1,A2, B,C e D) sono pavimentate preferibilmente con materiali e tecniche che assicurano la permeabilità del terreno.

2. La scelta dei materiali, le tecniche e le cromie rispetta l'uso dell'area ed il contesto di riferimento.

3. Possono essere realizzate delle strutture a protezione degli stalli nel rispetto delle distanze da edifici e confini limitando le opere fondali al solo ancoraggio e con l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscono la reversibilità. Sono ammesse coperture impermeabili con teli, anche bitumati ardesiati, e lastre in policarbonato.

4. Le autorimesse interrate sono localizzate entro il perimetro dell'edificio ovvero, se le condizioni strutturali dell'immobile non lo consentono, possono essere realizzati nelle aree di pertinenza, salvi vincoli sovraordinati ai sensi della Legge 122/89.

5. La realizzazione delle autorimesse è esclusa:

  1. a) nelle sottozone classificate A1 - A2 - A3 quando non siano totalmente interrate e le infrastrutture necessarie al loro uso alterino i caratteri paesaggistici e panoramici dei luoghi;
  2. b) nelle aree pertinenziali e/o prospicienti gli edifici di rilevanza architettonica e monumentale (chiese - monasteri - edifici vincolati ai sensi del ex 1089 ed edifici pubblici parificati al vincolo) (AM);
  3. c) nelle aree pertinenziali e/o prospicienti agli edifici e/o complessi di interesse tipologico testimoniale storico e urbanistico (TU) interni al sistema insediativo;
  4. d) nelle aree classificate come: Preesistenze archeologiche (PA);
  5. e) nei casi in cui la realizzazione dell'autorimessa comporti l'abbattimento o il danneggiamento di alberi di alto fusto di essenze autoctone.

6. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente all'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.

24.2 Aree a parcheggio nelle aree periurbane e agricole

1. Nelle zone agricole sono vietate le autorimesse interrate a servizio del patrimonio edilizio esistente. Sono consentite, all'interno dell'area pertinenziale, solo per le nuove costruzioni, nel rispetto delle prescrizioni imposte da vincoli sovraordinati e delle limitazioni derivanti dall'esistenza di emergenze di valore culturale - ambientale di cui all'elaborato PS-QC-09.

2. Sono ammessi posti auto coperti, aperti su almeno tre lati, eccetto il caso in cui la copertura viene ancorata o appoggiata su muri/terrapieni esistenti. La superficie coperta max ammessa è pari a 30 mq per unità abitativa. Sono ammesse coperture impermeabili con teli, anche bitumati ardesiati, e lastre in policarbonato purché il manufatto sia coerente al contesto di riferimento, contribuisca al decoro e non alteri i caratteri rurali dell'insediamento.