Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 1 Natura, funzioni e obiettivi del Regolamento urbanistico

1. Il Regolamento urbanistico (di seguito RU)1 è atto di governo del territorio ai sensi della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 10, comma 1, ed ha i contenuti indicati dall'art. 55 della stessa legge. Esso è composto dai seguenti elaborati:

  1. A- QUADRO CONOSCITIVO:
    1. RU - QC - 01 CARTA RICOGNITIVA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE
    2. RU - QC - 02 CARTA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE NEL TERRITORIO APERTO.
    3. RU - QC - 03 CARTA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE DEI CENTRI DEL SISTEMA URBANO.
    4. RU - QC - 04 SCHEDATURA DI ANALISI DELLE AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA, DELLE AREE DI RISPETTO E DEGLI EDIFICI RICADENTI NEI TOPONIMI NOTEVOLI DI PARTICOLARE PREGIO (GIA' ARTT. L8 - L9 DEL PTC E ZONE E3 DEL PRG VIGENTE) (solo in formato digitale)
  2. B -VALUTAZIONE:
    1. RU - V - 01 RELAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
    2. RU - V - 03.1 CARTA DEGLI ELEMENTI DI SENSIBILITA' TERRITORIALE -Elementi di pregio paesaggistico ambientale
    3. RU -V- 03.2 CARTA DEGLI ELEMENTI DI SENSIBILITA' TERRITORIALE - Elementi di vulnerabilità
    4. RU - V - 04 CARTA DELLE CRITICITÀ TERRITORIALI
    5. RU - V - 04.1 CARTA DEGLI ELEMENTI DI CRITICITÀ TERRITORIALE
    6. RU - V - 05 CARTA DELLA VALUTAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE
    7. RU - V - 06 CARTA DELLA VALUTAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE
  3. C - PROGETTO:
    1. RELAZIONE URBANISTICA
    2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
    3. RU - P - 01 CARTA DELL'USO E DISEGNO DEL SUOLO - Territorio Rurale -
    4. RU - P - 02 CARTA DELL'USO E DISEGNO DEL SUOLO - Sistema Urbano Provinciale -
    5. RU - P - 03 CARTA DEGLI ELEMENTI DI PREGIO DEI CENTRI URBANI STORICI.
    6. RU - P - 04 CARTA DI ACCESSIBILITA' DEI CENTRI DEL SISTEMA URBANO
    7. REPORT SCHEDE SINTETICHE E DETTAGLIATE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E RILEVATO.
  4. D - GEOLOGIA:
    1. Regolamento Urbanistico
      1. RU - G - 01.a CARTA DELLA FATTIBILITÀ
      2. RU - G - 01.b CARTA DELLA FATTIBILITÀ
      3. RU - G - 02 RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL REGOLAMENTO URBANISTICO

2. Qualora vi sia contrasto tra il contenuto delle norme e quello degli elaborati cartografici, prevale quanto previsto dalle presenti norme e dai relativi allegati

3. Il regolamento urbanistico disciplina l'attività urbanistica e edilizia per l'intero territorio comunale e contiene:

  1. a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, di cui all'art. 2;
  2. b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, di cui all'art. 3.

4. Il RU individua i vincoli preordinati all'espropriazione, dimensionati sul quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi all'approvazione.

5. Ogni attività di trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio comunale è soggetta al combinato disposto delle norme statali e regionali in materia edilizia e di governo del territorio ed alle norme e disposizioni del RU.

6. Coerentemente con il PS, il RU persegue lo sviluppo endogeno sostenibile e la tutela attiva delle risorse del territorio. Il RU promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura e delle attività connesse, del turismo, della residenza stabile, del terziario pregiato, del commercio e delle attività manifatturiere non inquinanti tradizionalmente integrate con la filiera agro- alimentare di qualità e con la residenza stabile, che sono componenti essenziali dell'economia locale.

1 In Allegato (A) si trova il glossario delle sigle e delle abbreviazioni usate nel testo.

Art. 2 Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti

1. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti comprende:

  1. a) il quadro conoscitivo, dettagliato ed aggiornato periodicamente, del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
  2. b) il perimetro aggiornato dei centri abitati, inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
  3. c) la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico e edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;
  4. d) le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
  5. e) le aree per le opere d'urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 53, comma 2, lettera c);
  6. f) la disciplina del territorio rurale ai sensi della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, Titolo IV, Capo III;
  7. g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, che detta criteri di coordinamento tra le scelte di localizzazione, la regolamentazione della mobilità e dell'accessibilità;
  8. h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla LRT 39/2000 in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica;
  9. i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.

Art. 3 Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi

1. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi comprende:

  1. a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
  2. b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
  3. c) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi, di cui al titolo V, capo IV, sezione I della LRT 1/2005;
  4. d) le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del Comune;
  5. e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
  6. f) le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture d'uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
  7. g) l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR 08.06.2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia d'espropriazione per pubblica utilità);
  8. h) la disciplina della perequazione di cui all'art. 60 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1.

2. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi comprende, inoltre, le regole per i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati e la suddivisione del territorio secondo le unità territoriali organiche elementari o parti di esse.

3. Con riferimento a ciascun ambito, la disciplina individua e definisce:

  1. a) le funzioni non ammesse anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a singoli immobili o a parti di essi;
  2. b) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità;
  3. c) i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo abilitativo;
  4. d) le condizioni per localizzare le funzioni in determinate parti degli ambiti;
  5. e) specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza d'opere edilizie, è sottoposto a denuncia d'inizio dell'attività.

Art. 4 Procedure d'intervento

1. Fatte salve le fattispecie d'attività edilizia libera, indicate dalla normativa nazionale2 e regionale3, il RU si attua con due procedure d'intervento:

  1. a) intervento urbanistico preventivo ovvero piano attuativo (PUA), di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 65;
  2. b) intervento edilizio diretto.

2. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti urbani sono consentiti solo se esistono o siano contestualmente realizzate le opere di urbanizzazione primaria4.

3. Le regole d'intervento sugli immobili sono determinate dal combinato disposto delle norme generali relative alle zone territoriali omogenee, individuate dal Titolo IV, Capo II, di questo RU ai sensi e per gli effetti di cui al D.I. 02.04.1968, n. 1444, integrate dalle norme e istruzioni dettate per ciascuna Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) dal Capo I dello stesso Titolo IV. Le regole per intervenire nel territorio rurale sono dettate dal Titolo III.

2 DPR 06.06.2001, n. 380 e s.m. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia [G.U. 20.10.2001, n. 245].4 Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 80.

3 A norma dell'art. 31 della Legge 17.08.1942 n. 1150, come modificato dall'art. 10 della Legge 06.08.1967, n. 765.

Art. 5 Intervento urbanistico preventivo

1. I Piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio in attuazione del regolamento urbanistico o dei piani complessi d'intervento.

2. Il Regolamento Urbanistico individua le aree in cui la realizzazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo

3. Le previsioni del RU per le trasformazioni del territorio che richiedano l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati possono essere attuate con il Piano complesso d'intervento.

Art. 6 Intervento diretto

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prevista la formazione di un atto di governo del territorio, l'attuazione delle previsione del RU si realizzano con intervento edilizio diretto. Sono riconducibili a questa fattispecie le Trasformazioni Urbane attuate secondo le indicazioni contenute nelle Schede di cui all'allegato C, tutti gli interventi di completamento, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dove è richiesto il Progetto Unitario.

2. Gli interventi edilizi diretti sono subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in conformità a quanto disciplinato per le singole tipologie d'intervento dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, Titolo VI.

Art. 6.1 Progetto Unitario

1. Il Progetto di Recupero Unitario (PRU) è uno strumento che, in ragione della minore complessità o estensione degli interventi, non richiede la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. Il progetto unitario considera tutte le relazioni (formali, funzionali, fruitive, paesaggistiche ed ambientali) di un intervento prendendo in esame l'intero complesso immobiliare, e prevedendo un'accurata analisi tipologico-architettonica, una verifica di fattibilità e un approfondito studio di inserimento architettonico e urbanistico.

2. Il progetto unitario, senza indurre alcun vincolo per le altre proprietà, consente all'Amministrazione di valutare correttamente l'inserimento del progetto nel tessuto edificato o nel territorio rurale, valutandone la coerenza e le relazioni di varia natura

3. I PRU sono sottoposti al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Art. 7 Comparti

1. I comparti istituiti da questo RU sono indicati e normati nell'allegato C di queste norme.

2. Gli aventi diritto sugli immobili compresi in comparti devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del comparto5.

3. Gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto partecipano a quanto da realizzare nel comparto stesso in proporzione all'area posseduta ed indipendentemente dalla destinazione che l'area di proprietà riceve in sede di progetto unitario.

4. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione fra l'AC ed i proprietari, da trascriversi a cura e spese di questi ultimi, che contenga:

  1. a) i rapporti tra gli eventi diritto sugli immobili e l'AC;
  2. b) le aree da cedere all'A.C., nonché i tempi e le modalità di cessione gratuita;
  3. c) l'assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione necessarie per l'allacciamento ai pubblici servizi;
  4. d) i termini entro i quali le opere devono essere ultimate;
  5. e) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

5 Il Codice Civile, art. 870, stabilisce: "Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione a norma delle leggi in materia".

Art. 8 Deroghe

I poteri di deroga sono regolati dalla normativa vigente in materia ed il Comune esercita tali poteri nel pieno rispetto della stessa.

Art. 9 Vigore del RU 2009

1. Il RU approvato con del. C.C. n. 23 del 27.03.2007 e pubblicato nel BURT n. 18 del 06.05.2009, resta efficace per la parte relativa alla gestione degli insediamenti esistenti.

2. Sono, altresì, efficaci le previsioni relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio oggetto di piani attuativi per i quali sia stata stipulata la relativa convenzione urbanistica.

3. Ai sensi dell'art. 228 della L.R. 65/2014 "Disposizioni transitorie per i comuni dotati di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico approvati le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27 novembre 2014", non sono consentiti:

  • - gli interventi di nuova edificazione di cui all'art. 134 c. 1 lett.a;
  • - l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere di cui all'art. 134 c. 1 lett. b;
  • - la realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 134 c. 1 lett. f;
  • - gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 134 c. 1 lett. l;

4. A seguito dell'approvazione della presente variante sarà ammessa l'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014 oltre che la sostituzione edilizia per gli edifici di classe V e VI.

5. Sono comunque ammessi:

  • - gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole;
  • - gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta ed in particolare:
    • - Piano di Lottizzazione Borgo Lecchi in loc. Crocefiorentina approvato con D.C.C. n. 13 del01.03.2017- convenzione sottoscritta in data 16.10.200,
    • - il Piano di lottizzazione a fini produttivi in loc. Campassala approvato con D.C.C. n. 24 del 06.05.2008 - convenzione sottoscritta nel 2008),
    • - il PdR Molini Niccolai approvato con D.C.C. n. 32 del 17.04.2009( convenzione sottoscritta in data16.07.2008;
    • - Il PdR in loc. Monte e Monticino approvato con D.C.C. n. 56 del 18.12.2015 contestualmente alla variante al PS e RU - convenzione sottoscritta in data 13.10.2017.

4. Ove non diversamente indicato, ogni citazione di articoli o di altre partizioni in queste norme è riferita a questo RU.

Art. 10 Raccordo col PS e col REC

1. Questo RU è formato in attuazione del PS.

2. Qualsiasi ragionevole incertezza circa l'esatta prescrizione di una norma del RU si risolve nel senso di maggior coerenza con il PS.

3. Il Regolamento Edilizio Comunale (REC) definisce i contenuti dei titoli abilitativi e la documentazione necessaria, i criteri di calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici e le norme regolamentari in materia di igiene, sicurezza, estetica, ornato pubblico e modalità costruttive. Le norme del REC non possono costituire, in nessun caso, variante al PS ed al RU.

Art. 11 Aggiornamento del quadro conoscitivo

1. L'Ufficio Tecnico Comunale (UTC) aggiorna il quadro conoscitivo entro la scadenza del quinquennio a cui si riferiscono le previsioni del RU.

2. L'UTC presenta all'Amministrazione una relazione sullo stato d'attuazione del RU alla metà del periodo di validità delle trasformazioni ed entro tre mesi dalla scadenza del quinquennio a cui si riferiscono le previsioni del RU ed ogni qual volta che il dirigente dell'UTC lo ritenga necessario per adeguare le previsioni.

Art. 12 Salvaguardie

1. In conformità alla normativa di riferimento, il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire.

2. Nei casi di cui al comma 1, è sospesa l'efficacia delle SCIA per le quali i lavori non siano effettivamente iniziati.

3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino all'efficacia dell'atto di governo del territorio e in ogni caso non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.

4. Le pratiche relative ad interventi che rispettano le norme più restrittive tra il RU adottato ed il RU vigente possono essere concluse.

5. Sono escluse dalle salvaguardie le previsioni vigenti non oggetto di modifica.

Art. 13 Aree con previsioni del RU decadute

abrogato

Art. 14 Rilascio dei titoli abilitativi

1. Il permesso di costruire è condizionato al rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) paesaggistico e ambientale: per la più rigorosa tutela di quei valori estetici, paesaggistici ed ecologici;
  2. b) produttivo: affinché sia garantito, nelle zone agricole, il mantenimento della capacità produttiva esistente e potenziale e sia tendenzialmente promosso lo sviluppo agro-silvo-pastorale;
  3. c) fondiario: per evitare il frazionamento e favorire il riaccorpamento delle proprietà, e comunque per produrre assetti unitari nel rapporto suolo-edifici nelle varie proprietà;
  4. d) storico-culturale: per promuovere, ripristinare, recuperare e restaurare le tipologie insediative tradizionali e, nelle zone agricole, le sistemazioni idraulico-agrarie e forestali.

Art. 15 Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. A decorrere dall'approvazione della variante al Regolamento Urbanistico sono abrogate le Norme Tecniche d'Attuazione del previgente RU oggetto di modifica, e qualsiasi norma regolamentare comunale in contrasto con le stesse.

2. Sono fatte salve, a carattere transitorio, le disposizioni del precedente PRG, ove espressamente previsto nelle presenti norme.