Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 29 Piani attuativi - (PUA)

1. Per i PUA vigenti, il RU stima la previsione edificatoria nel quinquennio fermo restando la possibilità di realizzare l'intera previsione entro il periodo di vigenza del PUA stesso.

2. I PUA sono approvati contestualmente alla bozza di convenzione da stipulare fra il Comune ed i proprietari.

3. I PUA contengono, oltre a quanto stabilito dall'art. 109 della L.R: 65/2014 e s.m.i.:

  1. a) il programma d'attuazione che stabilisce di realizzare nello stesso termine la quantità fissata dal RU stesso;
  2. b) congrue garanzie fidejussiorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

4. Il Consiglio Comunale può motivatamente aumentare del 10% la quantità da realizzare nel quinquennio prevista dal programma di attuazione dei PUA da approvare o approvati successivamente alla adozione del RU, senza che ciò costituisca variante agli atti di governo del territorio.

5. Se il RU non viene variato o rinnovato alla scadere del quinquennio dall'approvazione, i PUA, approvati e vigenti, possono essere completati entro il termine di validità stabilito nella delibera del Consiglio Comunale.

Art. 30 Piani di settore

1. Il presente RU, contiene norme per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche in adempimento a quanto previsto dalla more di riferimento.

2. In coerenza col PS, per l'accessibilità agli edifici si evita di realizzare un secondo accesso dedicato ai disabili, ma si rendono tutti gli accessi, ed in particolare il principale, praticabili da tutti, indipendentemente dal grado di abilità e di prestanza fisica. È ammessa la realizzazione di un accesso dedicato ai disabili, solo se sia impossibile adattare gli accessi esistenti, per insuperabili e documentate ragioni tecniche o storico-architettoniche.

3. Il presente RU rimanda la disciplina del Piano comunale di classificazione acustica.

4. Il presente RU da atto dei siti attualmente utilizzati per l'installazione delle antenne TV, radio e telefonia rimandando ad un piano di rete l'eventuale sviluppo e disciplina.

5. Gli altri piani di settore si attengono ai criteri dettati dal PS vigente.