Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 31 Informazione ai cittadini per ridurre l'impronta ecologica

1. Il Comune promuove, anche attraverso l'informazione ai cittadini, le tecniche per:

  1. a) risparmiare l'acqua;
  2. b) risparmiare l'energia termica;
  3. c) risparmiare l'energia elettrica;
  4. d) eliminare l'inquinamento acustico, atmosferico e luminoso;
  5. e) ridurre la produzione di rifiuti.

2. Il Comune in coerenza con l'obiettivo di ridurre l'impronta ecologica può emanare regolamenti e norme specifiche per l'uso sostenibile delle risorse essenziali ed il risparmio energetico.

3. Per gli scopi enunciati al comma 1, il Comune organizza conferenze, seminari e lezioni o specifiche iniziative nelle scuole, distribuisce materiale informativo e apparecchi idonei, istituisce eventuali "premi d'efficienza" e adotta qualsiasi altro mezzo adatto, anche nel quadro di Agenda 21.

Art. 32 Uso dell'acqua degli acquedotti civici

1. L'acqua erogata dagli acquedotti civici è riservata esclusivamente all'uso potabile diretto, all'uso di cucina e all'uso igienico-sanitario.

2. È vietato usare l'acqua erogata dagli acquedotti civici per scopi diversi da quelli indicati dal comma 1, ed in particolare per:

  1. a) irrigare colture agricole, orti, giardini, prati, impianti sportivi pubblici e privati;
  2. b) lavare automezzi, natanti o simili, piazzali, marciapiedi;
  3. c) raffreddare o lavare macchinari;
  4. d) riempire piscine, vasche antincendio e simili;
  5. e) alimentare fontane ornamentali.

3. I trasgressori sono puniti con l'esecuzione a propria cura e spese delle opere necessarie ad eliminare la trasgressione e con una sanzione amministrativa fissata dal Consiglio Comunale con criteri di proporzionalità rispetto all'entità della trasgressione.

4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono usati per opere e azioni di risparmio idrico, ivi compresa l'informazione dei cittadini.

Art. 33 Misure per risparmiare l'acqua

1. In tutte le nuove costruzioni ed in occasione del rinnovo anche parziale di cucine e bagni s'installano riduttori, aeratori, miscelatori che riducano il flusso d'acqua, wc a doppio scarico con cacciata massima di 5 litri.

2. Tutte le tubazioni per l'acqua calda, sia sanitaria sia per riscaldamento, sono accuratamente coibentate.

3. Nell'ambito della progettazione di interventi complessi quali piani attuativi, nuove costruzioni e ristrutturazioni di interi edifici o complessi immobiliari si realizzano le opere ed impianti necessari per istallare cassette dei WC alimentate con acqua di raccolta piovana opportunamente trattata per eliminare le impurità della prima pioggia. Le acque piovane da convogliare in cisterna sono raccolte dai tetti e da superfici pertinenziali sia permeabili che impermeabili. È eccezionalmente permesso alimentare i wc con acqua erogata dagli acquedotti civici solo se è impossibile realizzare cisterne di raccolta dell'acqua piovana, o se le cisterne sono vuote per mancanza di precipitazioni.

4. L'impossibilità di realizzare cisterne è asseverata da un tecnico abilitato alla progettazione.

5. Le cisterne di cui al comma 3 hanno dimensioni adeguate agli impieghi previsti ed alla capacità di raccolta.

6. In occasione della ripavimentazione di piazze pubbliche, di realizzazione o ampliamento di parcheggi, di sistemazione di giardini si realizzano nel sottosuolo, ove possibile, cisterne di raccolta dell'acqua piovana da usare per lavare le strade e annaffiare i giardini.

7. Le cisterne esistenti sono ripristinate e rimesse in funzione da parte dei proprietari.

8. Sono fatte salve le misure contenute nel Regolamento d'attuazione dell'art. 8/bis della LRT 81/95 finalizzato al risparmio d'acqua12.

12 Parere favorevole della Commissione Consiliare del 04.02.2008.

Art. 34 Misure per risparmiare l'energia termica

1. I locali dove sono installate le caldaie sono coibentati adeguatamente. Qualora la caldaia sia installata all'esterno, dovrà essere adeguatamente protetta e coibentata.

2. Le caldaie, sia ex novo sia in sostituzione, non possono avere una potenza superiore di oltre un terzo rispetto al fabbisogno termico complessivo al netto degli apporti solari e di quelli di apparecchi elettrici.

3. Negli insediamenti non serviti dalla rete civica del metano sono ammessi solo impianti alimentati a biomassa ad eccezione di impianti a GPL.

4. Negli insediamenti serviti dalla rete civica del metano sono ammesse solo caldaie premiscelate a condensazione, in alternativa sono ammesse caldaie a biomassa.

5. Ovunque è ammesso installare pompe di calore, sia aria/aria, sia aria/acqua, sia acqua/acqua, sia geotermiche.

6. Gli interventi che adottano pannelli radianti a pavimento, parete, soffitto e corpi scaldanti (radiatori) dimensionati per lavorare con un delta massimo di 40°C, possono ottenere una riduzione del contributo commisurato al costo di costruzione.

7. Nella nuova costruzione o nella ristrutturazione d'edifici con più unità immobiliari, gli impianti termici condominiali centralizzati con moduli satellitari a contabilizzazione del calore, estesa anche alla produzione d'acqua calda sanitaria, possono ottenere una riduzione del contributo commisurato al costo di costruzione.

8. Negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni totali è vietato realizzare abitazioni o locali a destinazione produttiva con fabbisogno energetico complessivo annuo pari o superiore a 50 kWh/mq.

9. Ogni intervento sugli involucri edilizi tende a migliorarne l'efficienza termica.

Art. 35 Misure per risparmiare l'energia elettrica

1. È vietato usare l'effetto Joule come fonte primaria di riscaldamento; è consentito computare il calore prodotto da apparecchi elettrici in riduzione del fabbisogno termico.

2. È vietato usare corpi illuminanti con efficienza inferiore a 45 lumen/W.

3. Il Comune persegue l'obiettivo di risparmiare l'energia elettrica attraverso interventi programmati che possono prevedere, tra l'altro, la sostituzione delle lampade per illuminazione pubblica con LED, pannelli fotovoltaici, dispositivi per ridurre l'illuminazione pubblica dopo le ore 22, l'eliminazione dell'inquinamento luminoso da tutti gli impianti d'illuminazione pubblica.

Art. 36 Misure per ridurre l'inquinamento atmosferico

1. È vietato installare nuovi impianti di riscaldamento alimentati con combustibili fossili e con derivati del petrolio, ad eccezione degli impianti alimentati a GPL ed a metano.

2. Il Comune può attivare forme di cooperazione con gli agricoltori, singoli o associati, per concordare criteri atti a ridurre significativamente la diffusione d'ammendanti suscettibili di restare in sospensione nell'aria e per convertire le produzioni agricole alla conduzione biologica e biodinamica.

Art. 37 Misure per migliorare l'efficienza e ridurre l'inquinamento luminoso

1. Tutti gli impianti d'illuminazione esterna, pubblici o privati, per quanto riguarda il flusso luminoso, la riduzione del consumo energetico, le emissioni e le modalità di nuova costruzione, sostituzione e manutenzione sono sottoposti alle prescrizioni e indicazioni contenute nel regolamento comunale per il contenimento dell'inquinamento luminoso approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 03/03/2008.

2. Il Comune di Castellina in Chianti è parzialmente compreso nella zona di protezione dell'osservatorio astronomico del Chianti, in località Montecerboli, in Comune di Barberino Val d'Elsa. La zona di protezione è individuata con DGR 27.12.2007, n. 1000, ai sensi della LRT 24.02.2005, n. 39, artt. 34 e 35, ed indicata nell'allegato E alle presenti norme.

3. Ai sensi della LRT 24.02.2005, n. 39, art. 35, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti già in esercizio al 16.04.200813, il divieto si applica con modalità e tempi definiti dal PIER14.

4. Sono esentati dalle prescrizioni di cui al comma 3 gli impianti privati d'illuminazione esterna con non più di dieci sorgenti luminose, con flusso luminoso per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.

13 Data indicata dall'articolo 36, comma 3, della LRT 39/2005.

14 Approvato dal Consiglio Regionale il 08.07.2008

Art. 38 Misure per ridurre la produzione di rifiuti e razionalizzarne la gestione

1. Il Comune può attivare forme di cooperazione con i commercianti per concordare i criteri atti a:

  1. a) ridurre gli imballaggi ed organizzarne la raccolta nei punti vendita;
  2. b) promuovere la vendita di prodotti sfusi in contenitori riusabili;
  3. c) ridurre la commercializzazione d'acqua imbottigliata.

2. Il Comune, d'intesa con l'ente gestore, organizza la raccolta differenziata di organico, carta, vetro, plastica e metalli.

3. Il Comune, d'intesa con le organizzazioni agricole, promuove la trasformazione locale della frazione organica in compost e la riutilizzazione nei processi agricoli o nella gestione di giardini e parchi pubblici e privati.

4. Il Comune prende le opportune iniziative e stipula opportuni accordi per accorciare significativamente la filiera dei prodotti destinati al consumo locale.

Art. 39 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Il Comune promuove la realizzazione di impianti per produrre energia (elettrica e termica) da fonti rinnovabili secondo le procedure previste dalle normativa comunitaria, statale e regionale in materia e le ulteriori indicazione contenute nel presente articolo.

2. Le abitazioni, gli insediamenti produttivi e ricettivi di nuova edificazione o ristrutturati ricavano almeno un terzo del calore necessario a climatizzare ed a produrre acqua sanitaria direttamente dal sole tramite l'installazione di impianti solari termici. Sono esentati da questo obbligo solo gli edifici di particolare pregio che risulterebbero deturpati dalla tecnologia necessaria.

3. L'installazione di impianti solari termici di superficie fino a 10 mq, in aderenza al tetto e che non comportano modifica alla sagoma ed alla superficie degli edifici sono assimilati ad interventi di ordinaria manutenzione e pertanto non necessitano di nessun titolo abilitativo ma di semplice comunicazione, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica se interessano immobili vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 ed il parere della CEC e CCP se ricadono nelle arre di tutela paesaggistica di rispetto di cui agli artt. da 44 a 49.

4. In aree non di pregio, né visibili da aree pubbliche o aperte al pubblico, ma soleggiate, si possono installare impianti fotovoltaici privati, singoli o consortili, purché non ne derivi danno paesaggistico.

5. L'installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 Kw, in aderenza al tetto e che non comportano modifica alla sagoma ed alla superficie degli edifici sono assimilati ad interventi di ordinaria manutenzione e pertanto non necessitano di nessun titolo abilitativo ma di semplice comunicazione, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica se interessano se interessano immobili vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 ed il parere della CEC e CCP se ricadono nelle arre di tutela paesaggistica di rispetto di cui agli artt. da 44 a 49.

6. L'inserimento architettonico e ambientale delle superfici fotovoltaiche, deve armonizzarsi con l'edificio che servono e con l'intorno, tenendo conto della disposizione, estensione, forma e colore. A tale scopo, nelle aree vincolate, il progetto è attentamente valutato dalla CEC e dalla CCP anche se la posa in opera è esentata dal conseguire il titolo abilitativo. Il parere della CEC e della CCP è sempre obbligatorio se l'intervento è subordinato alla presentazione di DIA o all'acquisizione di permesso di costruire.

7. Gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 20 kW e gli impianti solari termici di superficie superiore a 40 mq sono sempre vietati nelle zone A, nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto di cui agli artt. da 44 a 49, lungo le strade di cui all'art. 53, nelle fasce di rispetto stradale e cimiteriale.

8. Gli impianti eolici di grande taglia e grandi dimensioni sono vietati perché incompatibili col paesaggio chiantigiano, che il Comune intende tutelare e valorizzare. Gli impianti di microgenerazione locale sono ammessi se compatibili con la tutela paesaggistica e pertanto sono sempre valutati dalla CEC e dalla CCP.

9. È sempre ammessa, nel rispetto delle vigenti normative, la realizzazione di impianti, che utilizzano biomasse e geotermia per la produzione di energia termica ed elettrica.

Art. 40 Impianti per produrre cippato o pellet

1. Nelle zone D5, E1 ed E2 si possono realizzare impianti per trasformare la legna e la biomassa derivante dalle coltivazioni in cippato o pellet per alimentare impianti di riscaldamento locali.

2. Gli edifici non superano i 250 mq di SUL e 6,0 m di altezza ciascuno, possono essere prefabbricati purché si armonizzino con l'intorno. Nel rispetto del corretto inserimento paesaggistico ambientale i manufatti sono realizzati con tipologie e volumi di forma semplice, senza comportare alcuna modifica della morfologia dei luoghi, con l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscano la reversibilità dell'intervento e che si rifanno alle soluzioni di bioedilizia. Il progetto è sempre sottoposto al parere della CEC e dalla CCP.

3. Chiunque intenda realizzare i manufatti del presente articolo deve presentare la richiesta di permesso di costruire a titolo oneroso, il progetto ed un Programma Aziendale che descriva:

  1. a) l'organizzazione dell'azienda e le esigenze produttive;
  2. b) l'esplicitazione del calcolo per il dimensionamento dell'edificio;
  3. c) la descrizione dell'utilizzo dell'annesso in progetto con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e costruttive, le dotazioni infrastrutturali ed impiantistiche necessarie;
  4. d) le modalità di rimozione del manufatto al cessare dell'attività con le relative forme di garanzia per l'Amministrazione Comunale;
  5. e) congrue garanzie finanziarie per il ripristino dei luoghi.

4. Il programma d'impresa di cui al comma 3 contiene congrue garanzie finanziarie per l'AC per la rimozione del manufatto e per il ripristino dei luoghi.

5. Se il proponente è un'azienda agricola, gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 possono essere assolti dal PMAA.

6. La realizzazione dei manufatti è altresì subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale con cui il titolare del permesso di costruire si obbliga a demolire tutti i manufatti indecorosi o precari eventualmente presenti sul fondo a non mutare la destinazione d'uso dell'edificio e a demolirlo nel caso di cessazione dell'attività economica.

7. L'inadempienza comporta la demolizione e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo di costruzione del manufatto al momento in cui è constatata l'inadempienza stessa.