Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 41 Ambito di applicazione, contenuti e finalità

1. Si intende per territorio rurale il territorio comunale al di fuori del perimetro dei centri abitati tracciato nella tav. RU - P 02; il territorio rurale comprende diverse ZTO.

2. Le norme e gli indirizzi dettati da questo Titolo III determinano la disciplina di intervento e definiscono le buone regole per orientare i comportamenti di tutti i soggetti che operano nel territorio rurale al fine di salvaguardare e valorizzare l'ambiente ed il paesaggio rurale attraverso la gestione, tutela e sviluppo del territorio e del patrimonio urbanistico ed edilizio.

3. Il Titolo III delle presenti norme si articola nei seguenti capi che incidono sul governo del territorio rurale:

  1. a) Capo I: Paesaggio;
  2. b) Capo II: Disciplina per la conduzione dei suoli in agricoltura;
  3. c) Capo III: Disciplina urbanistica e dell'attività edilizia nel territorio rurale.

CAPO I PAESAGGIO

Art. 42 Unità di paesaggio Val d'Elsa e Chianti

1. L'Unità di paesaggio Val d'Elsa individuata nell'elaborato PS - QC -09 è caratterizzata dalla trasformazione delle coltivazioni tradizionali in vigneti di vasta estensione, dalla compresenza di seminativi e dalla presenza sporadica di boschi. In questa unità vanno attenuati gli effetti visivi della monocoltura, arricchendo il paesaggio:

  1. a) con alberature d'essenze autoctone, particolarmente alla confluenza di viabilità di rango comunale e inferiore;
  2. b) con la ricostituzione di siepi ai margini del coltivo, anche con funzione di rete ecologica;
  3. c) con il mantenimento di un assortimento colturale variegato, compatibilmente con gli indirizzi produttivi aziendali;
  4. d) con il mantenimento, anche visivo, dei segni paesaggistici costituiti dai corsi d'acqua, dalla viabilità, dalla morfologia, dalla presenza di alberi anche isolati e di formazioni boschive.

2. L'Unità di Paesaggio Chianti individuata nell'elaborato PS - QC -09 è caratterizzata dalla dominanza del bosco e dalla sopravvivenza di colture e di sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali. In questa unità vanno conservati i caratteri del paesaggio agrario tradizionale chiantigiano, in quanto risorsa collettiva anche economicamente rilevante e non fungibile, compatibilmente con il rinnovo e la razionalizzazione delle colture necessari per migliorare la produzione e mantenere o aumentarne la competitività.

3. In tutto il territorio comunale è da preferire la paleria di castagno per sostenere le viti.

Art. 43 Forme del paesaggio agrario

1. La tessitura del paesaggio agrario assume tre forme significative riportate indicativamente nell'elaborato PS-QC-08 a-b:

  1. a) a maglia fitta, caratterizzate dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali - vite/ulivo/seminativi - della forma e dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini, in genere coincidenti con la rete scolante principale;
  2. b) a maglia media, caratterizzate dalla eliminazione delle colture arboree, orientamenti a seminativi o prato-pascolo, accorpamento e semplificazione dei campi, mantenendo tuttavia elementi della viabilità poderale e la forma dei confini più ampi con permanenza di siepi e di presenze arboree;
  3. c) a maglia larga, caratterizzate dalla ristrutturazione totale della maglia dei campi, della rete scolante e della viabilità poderale, con accorpamenti su grandi dimensioni dei campi, in genere superiori all'ettaro, nonché eliminazione totale delle colture arboree tradizionali e di ogni forma di vegetazione arborea e arbustiva.

2. La gestione delle tessiture è disciplinata all'art. 13.24 del PTC ed il passaggio dall'una all'altra delle forme descritte dal comma 1 è sempre oggetto di particolare attenzione e controllo:

  1. a) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico tale passaggio è ammesso solo se indispensabile al rinnovo e alla razionalizzazione delle colture, da vagliare attentamente nella fase istruttoria della pratica (PMAA o autorizzazione) e purché compensato da interventi di sensibile miglioramento paesaggistico-ambientale;
  2. b) tale passaggio è vietato nelle aree di tutela paesaggistica degli aggregati, delle ville e degli edifici specialistici.

3. Nelle aree di tutela paesaggistica degli aggregati, delle ville e degli edifici specialistici e nelle zone E3 sono mantenute, ricostituite e ricostruite le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, ed in particolare i terrazzamenti su muri a secco.

4. I terrazzamenti superstiti riportati indicativamente nell'elaborato PS - QC - 08 sono mantenuti e ripristinati.

Art. 44 Definizioni e criteri generali di intervento nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto

1. Il RU, fermo restando i perimetri ed i contenuti d'indirizzo definiti dal PS, sostituisce il termine "pertinenze" usato dal PTCP con il termine "aree di tutela paesaggistica15.

2. Il RU conferma le aree di cui agli articoli 13.13 "Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativi provinciale) e 13.14 " aree di pertinenza dei beni storico architettonici) del PTC, già riperimetrate dal PS, come aree di tutela paesaggistica.

3. Il RU inoltre, individua e perimetra un ambito denominato aree di rispetto, in riferimento al quale è analizzato, ai fini della schedatura, il sistema paesaggio-complesso edilizio-edificio. L'area di rispetto è individuata solo per gli edifici rilevati, appartenenti alla classe I, II e III per i quali è stata redatta una scheda dettagliata.

4. In queste aree, individuate e perimetrale nell'elaborato RU-P-01, sono ammessi gli interventi previsti dalla disciplina delle zone omogenee di riferimento con le prescrizioni previste dal presente articolo oltre che nei successivi articoli 45 - 46 - 47- 48 -49.

5. Nelle aree di cui al comma 2 e 3, il valore paesaggistico e ambientale è tutelato verificando la compatibilità, attraverso un procedimento di valutazione, di tutte le trasformazioni del suolo di tipo edilizio, agronomico ed ambientale nonché degli interventi sul patrimonio edilizio esistente. In particolare, nei casi eccedenti la ristrutturazione edilizia e/o frazionamento e/o cambio di destinazione d'uso, lo studio esamina i rapporti fra morfologia e visuali, la capacità di permanenza del paesaggio agrario consolidato in relazione alla capacità di permanenza dell'attività produttiva, i rapporti in micro-scala tra gli edifici esistenti ed eventuali nuove volumetrie l'inserimento tramite studi e simulazioni.

6. La valutazione è condizione d'ammissibilità, ed è redatta in sede di PAPMAA, se richiesto dalla legge, o in sede di richiesta del permesso di costruire o di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) o di altra autorizzazione.

7. La valutazione è un procedimento nel quale:

  1. a) il proponente illustra ed argomenta l'intervento in una apposita relazione di fattibilità;
  2. b) il Comune, verifica l'ammissibilità, avvalendosi, per le valutazioni di competenza della commisisone per il paesaggio, ed emana gli atti conseguenti.

8. La relazione di fattibilità descrive dettagliatamente l'intervento e dimostra:

  1. a) che è necessario e che non è possibile od opportuno localizzarlo altrove;
  2. b) che è sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale (approvvigionamento idrico ed energetico, sistema di smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue);
  3. c) che produce positivi effetti socio economici sull'azienda in termini di occupazione, di reddito prodotto, di razionalizzazione produttiva e di valorizzazione fondiaria;
  4. d) che si attiene, per gli interventi sul suolo, alle norme per l'uso sostenibile dei suoli in agricoltura di cui al Capo II di questo Titolo;
  5. e) che la percezione del beni di particolare pregio e delle emergenze di valore storico culturale presenti non è impedita in modo pregiudizievole ed irreversibile;
  6. f) che l'intervento rispetta o ripristina la regola insediativa originaria mediante la conservazione delle viabilità storica e del rapporto tra percorso generatore e insediamento generato e la valorizzazione degli spazi di relazione che caratterizzano il bene;
  7. g) il corretto inserimento paesaggistico dell'intervento mediante elaborati e documenti propri della relazione paesaggistica introdotta dal DPCM 12/12/2005 per gli interventi sui beni vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/04 e s.m.i.

9. Le sistemazioni idrauliche devono garantire il contenimento dell'erosione entro i parametri di sostenibilità fissati dal Titolo III, Capo II di questo RU.

10. Le sistemazioni agro-ambientali devono essere compatibili con il contesto paesaggistico esistente, adeguate alla morfologia del sito in relazione alla tipologia di impianto e usare essenze arboree e arbustive autoctone. È da evitare l'inserimento di piante esotiche ed il proliferare di nuove alberature di cipressi comuni che tendono a banalizzare il paesaggio.

11. Sono ammesse, ove non espressamente vietato, attrezzature integrative e di servizio alla residenza/ strutture ricettive di cui all'art. 23. La tipologia, la forma ed il materiale per l'esecuzione, nonché la localizzazione non devono essere in contrasto con le caratteristiche identitarie del luogo e degli edifici circostanti, e sono comunque sottoposte a parere vincolante della commissione edilizia comunale per il paesaggio.

12. Gli interventi edilizi adottano tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive e colori della tradizione edilizia rurale locale.

13. Eventuali manufatti (anche agricoli), piscine e campi da tennis non possono essere realizzati in posizione di crinale, né in direzione delle visuali che si aprono dalla viabilità principale verso Beni Strorici-Architettonici e gli aggregati e viceversa.

14. Sono tutelate le componenti significative degli spazi di pertinenza quali viali, giardini, boschetti, limonaie e simili e valorizzati i varchi e i punti di vista di pregio;

15. È da valutare il rischio che più strutture ed impianti, piscine e campi da tennis competano, nel loro insieme, con il contesto architettonico e paesaggistico cui afferiscono;

16. L'illuminazione è realizzata in modo da evitare la creazione di esaltazioni scenografiche articiali, a favore di una luce diffusa e soffusa, che non alteri la percezione del contesto;

17. In caso di frazionamento in più unità immobiliari, è vietato moltiplicare gli accessi all'area annessa e realizzare muri e/o recinzioni tra le aree di pertinenza di ciascuna unità immobiliare.

18. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dal combinato disposto della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di appartenenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati previsti dall'art. 82 delle presenti norme.

15 Il RU ha valore conformativo della proprietà privata, pertanto al fine di evitare possibili incertezze sul valore normativo del termine "pertinenze", che l'art. 817 del Codice Civile definisce inequivocabilmente "cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa", soprattutto ove il perimetro comprenda proprietà diverse, le norme sostituiscono la terminologia pur lasciando invariato i perimetri ed i contenuti normativi definiti sia dal PS che dal PTCP.

Art. 45 Aree di tutela paesaggistica dei centri minori, aggregati e nuclei del territorio aperto

1. Nelle aree di tutela paesaggistica dei centri minori, aggregati e nuclei di cui all'art. 11.3 del PTC vigente e del PS è ammessa la nuova edificazione, solo ed esclusivamente, a destinazione agricola, e previa approvazione di PAPMAA.

2. Sono fatti salvi:

  1. a. limitati e circostanziati ampliamenti di edifici esistenti funzionali a mantenere il presidio residenziale, in coerenza con la classe di appartenenza degli edifici e degli interventi ammessi ai sensi della presente disciplina
  2. b. gli edifici di cui all'art. 75, 77 e 79 delle presenti norme.
  3. c. La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo, non soggetti a PAPMAA, di cui all'art. 3 del DPGR 63/R/2016.

3. In ogni caso, la nuova edificazione è ammessa previa dimostrazione che:

  1. a. non esiste altro edificio o manufatto privo di valore storico mal utilizzato/ sottoutilizzato da recuperare anche ampliandolo;
  2. b. non esiste altro sito nell'area aziendale confacente alla funzionalità e rispettoso dell'ambiente e del paesaggio;

16 Elencati all'art. 11.3., comma 9, elenco 1 del PTC e nel PS approvato: Micelle, C.Giovannoni, Piazza di Sopra, Grignanello, P.te del Molin Novo, Naccolone, Somma Villa, S. Quirico, San Donatino, S. Niccolò a Sterzi, Cagnano di Sopra, Cogno, Vignale, S. Antimo, Montanino della Cappella, Granaio, GodenanoII, Tregole, Le Cogne, Topina, Rendine, Piazza di Sotto, Ricavo, Pietrafitta, Lilliano

Art. 46 Aree di tutela paesaggistica degli aggregati di media rilevanza

1. Negli aggregati con caratteri architettonici e urbanistici di non assoluta rilevanza, per la presenza di alterazioni del tessuto edilizio che ne hanno compromesso l'integrità e il valore percettivo, sono consentiti:

  • - la nuova edificazione
  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, derivante dal combinato disposto della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di appartenenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati previsti dall'art. 82 delle presenti norme.
  • - Installazione dei manufatti di cui all'art. 75, 77 e 79 delle presenti norme;
  • - La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a PAPMAA di cui all'art. 3 del DPGR 63/R/2016.

2. L'eventuale edificazione avviene in contiguità con i tessuti edilizi esistenti e secondo linee coerenti con l'impianto urbanistico e, in ogni caso, in spazi non evidenti rispetto ai principali punti di vista esterni.

17 Elencati all'art. 11.3, comma 9, elenco 2 del PTC e nel PS approvato: Cispiano, Fioraie, Cavallai, Caselle, Canale, Cignan Bianco Fizzano

Art. 47 Aree di tutela paesaggistica degli aggregati agricoli

1. Negli aggregati agricoli e nelle aree di loro tutela, è consentita:

  • - la costruzione di residenze ed annessi agricoli (U9/1, U9/4) in contiguità con i tessuti esistenti e senza pregiudicare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria locale in coerenza con le norme ed indicazioni del PS
  • - Installazione dei manufatti di cui all'art. 75, 77 e 79 delle presenti norme;
  • - La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a PAPMAA di cui all'art. 3 del DPGR 63/R/2016

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio di pregio sono quelli ammessi dal combinato disposto della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di appartenenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati previsti dall'art. 82 delle presenti norme.

18 Elencati all'art. 11.3, comma 9, elenco 3 del PTC e nel PS approvato: Macie, Caggio, Bagnaie

Art. 48 Aree di tutela paesaggistica di ville e edifici specialistici

1. Per le ville e gli edifici specialistici e per le loro aree di tutela paesaggistica, è vietata ogni forma di nuova edificazione. Tuttavia il Comune, di concerto con la Provincia, in sede di PAMAA con valore di piano attuativo può valutare, sulla base di studi specifici che analizzano e propongono soluzioni progettuali per l'inserimento di nuove volumetrie dal punto di vista paesaggistico, ambientale ed architettonico, l'ammissibilità di interventi di nuova edificazione da progettare nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.14 comma 6 del PTCP vigente. Le valutazioni delle trasformazioni spaziali comprendono un insieme di attività di natura analitico e progettuale che permettono al Comune e Provincia, di verificare il permanere dei valori storici, ambientali e paesaggistici tutelati.

2. Nelle aree di tutela paesaggistica degli edifici di particolare valore storico ed architettonico è ammessa la realizzazione di opere che non comportano rilevanti movimenti di terra, anche nel caso in cui si tratti di superfici interrate, e purché le soluzioni di ingresso/uscita alle medesime non rechino danno al rapporto consolidato storicamente fra pertinenze e bene né al valore del bene, Nello specifico in tali aree sono consentiti:

  1. a. le opere pertinenziali limitate a piccole aree di parcheggio scoperte,
  2. b. piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici
  3. c. impianti solari e fotovoltaici.
  4. d. I manufatti agricoli in assenza di programma aziendale di cui all'art. 70 co. 1 e 3 lett. a della L.R. 65/2014 ed art 1 e 2 del DPGR 63/R/2016;
  5. e. I manufatti agricoli di cui all'art. 70 c. 3 lettera b limitatamente ai silos, tettoie, vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;

3. Gli interventi di cui al comma precedente non possono:

  1. a. Alterare le visuali percepite da assi viari esistenti o da punti panoramici;
  2. b. Comportare modifiche della morfologia dei luoghi con elementi o tecniche estranei al contesto di riferimento (eliminazione di terrazzamenti, realizzazione di terrapieni rivestiti in pietra che per altezza, tipologia, collocazione e materiali appaiono come elementi estranei al contesto di riferimento)
  3. c. Interessare aree agricole a maglia fitta;

Gli impianti solari e fotovoltaici non possono essere collocati nelle coperture degli edifici ricadenti all'interno dell'area di tutela. È fatta eccezione per quei casi in cui le falde del tetto non sono visibili né da punti panoramici, né dalla viabilità esistente, né dagli edifici compresi nel perimetro dell'area di tutela paesaggistica.

4. I progetti relativi alle opere di cui al comma 2:

  1. a. esaminano il contesto di riferimento, le emergenze di valore storico ed architettonico che conferiscono al bene valore aggiunto (pavimentazioni, merlature, cornici marcapiano...), l'impianto architettonico, il rapporto tra vuoti e pieni (edifici, aie, strade, giardini...) la gerarchia tra gli edifici (podere principale, annessi...), le visuali dalla viabilità esistente e dall'alto (foto aerea);
  2. b. inseriscono le opere/impianti tenendo conto sia degli elementi rilevati che delle visuali dalla viabilità esistente e dall'altoal fine di evitare discordanze con le linee di forza del paesaggio (topografia, limiti forestali, mappe catastali, sentieri, rete idrografica, visibilità...) o con la scala architettonica d'insieme;
  3. c. dimostrano l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento tramite tre soluzioni, delle quali, una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientali;
  4. d. rispettano i criteri di visibilità e la possibilità di integrare l'opera nel contesto topografico e vegetazionale esistente;
  5. e. adottano materiali, tipologie e forme adeguate e che si adattano al contesto di riferimento;
  6. f. propongono sistemazioni ambientali che contribuiscono al corretto inserimento delle opere/impianti.
  7. g. Valutano le cromie da adottare per eventuali elementi di arredo;
  8. h. Prediligono aree che appaiono decontestualizzate per la presenza di immobili, pertinenze o sistemazioni e propongono soluzioni di ricucitura con il contesto rurale e costruito di riferimento.
  9. i. Limitano il consumo di suolo e la dispersione edilizia collocando le opere dove è incentrata l'attività aziendale e/o l'edificazione fatta salva l'opportunità di valutare, con aposita documentazione, una collocazione meno importante.

19 Elencati all'art. L9 del PTC 2000 e nel PS approvato. Nel territorio di castellina vi sono 67 toponimi.

Art. 49 Aree di rispetto

1. La valutazione di cui all'art. 44, è condizione d'ammissibilità per gli interventi ammessi agli art. 66, 67, 68,69,71.1 71.2, 72,75, 76,77, 77.1,78 e 79.1 e 79.2, 80, 81, 82 delle presenti norme Ai fini del comma 1, ogni progetto di trasformazione edilizia, ivi inclusa l'installazione di manufatti agricoli ex art. 70 della L.R. 65/2014,deve comprendere nei suoi elaborati l'intera struttura immobiliare, nonché il complesso delle opere di urbanizzazione (approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e dei liquami, trattamento rifiuti, viabilità, accessi, approvvigionamento energetico, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne) che vi si intendono realizzare con la specificazione dei tempi di realizzazione e degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. Ogni complesso immobiliare costituisce pertanto una unità minima di intervento, intesa come ambito elementare obbligatorio per la definizione di qualunque intervento edilizio.

2. Qualora le nuove costruzioni richiedano la ridefinizione dell'area libera di corredo, sono da considerare:

  1. a) la morfologia del terreno;
  2. b) il reticolo idrografico e gli impluvi;
  3. c) l'ordinamento colturale preesistente e la copertura vegetale;
  4. d) l'assetto particellare del Catasto Leopoldino, se rilevato.

3. L'area di corredo di cui al comma 3 va progettata per armonizzare l'intervento con il territorio circostante, eliminando o attenuando le cesure con il paesaggio agrario.

4. Le recinzioni, ove riconosciute indispensabili, vanno schermate con essenze vegetali compatibili.

5. Le modalità e le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente sono definiti dal combinato disposto della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di appartenenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati previsti dall'art. 82 delle presenti norme.

6. Nelle aree di rispetto ricomprese nelle aree di tutela paesaggistica, oltre quanto previsto nel presente articolo, si applicano le prescrizioni specifiche di cui agli artt., 45, 46, 47 e 48 delle presenti norme.

7. Nei casi in cui la schedatura dell'aggregato riscontri valore architettonico intrinseco e/o valore paesaggistico "eccezionale", gli usi pertinenziali sono limitati alle sole piscine realizzate non in rilevato, e relativi locali per impianti tecnologici esclusivamente interrati e comunque con modalità, tipologia, forma e materiali che non siano in contrasto con le caratteristiche identitarie del luogo e degli edifici circostanti.

20 Aree dei toponimi di pregio indicati nel vecchio PRG come Zone E3.

Art. 50 Manufatti minori ed altre testimonianze di valore paesaggistico

1. In tutto il territorio comunale i manufatti minori, come tabernacoli, cippi, steli, pietre miliari, segnaletiche storiche, tracce di antiche lastricature, ponti, passerelle, ed in particolare i manufatti censiti nell'elaborato PS-QC-09, sono tutelati e non possono essere distrutti o manomessi. Qualsiasi intervento su di essi deve essere autorizzato dal Comune, in base ad un'accurata descrizione, anche fotografica, del manufatto e dell'intervento, da prodursi a cura del proponente. Al trasgressore è comminata una sanzione amministrativa pari al doppio del costo di ripristino integrale, accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in ogni caso non inferiore al massimo di legge (mille/00).

Art. 51 Aree degradate dal punto di vista paesaggistico ambientale

Abrogato

Art. 52 Aree d'interesse naturalistico (Sorgenti dell'Arbia - Riserva Sant'Agnese)

1. A protezione del Torrente Arbia, dalla sorgente al confine comunale, è istituita una fascia a ridosso degli argini per favorire iniziative, anche intercomunali, di recupero naturalistico e di valorizzazione turistica non invasiva.

2. Nella fascia indicata negli elaborati RU-P-03 ed RU-P-04 è vietata ogni forma di nuova edificazione ad esclusione di opere pubbliche che si rendessero necessarie per la sicurezza idraulica o per la fruizione turistica.

3. Sul patrimonio edilizio esistente, salve le prescrizioni specifiche contenute nelle schedature degli edifici di cui all'elaborato RU-P-07, sono sempre ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo. Sono altresì ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia a condizione che il proponente dimostri, con la schedatura e la procedura indicate nell'articolo 81, che l'edificio è di valore scarso o nullo.

4. Gli interventi di cui al comma 3 adottano tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive, elementi e colori della tradizione edilizia rurale locale, in modo da garantire un adeguato inserimento ambientale e architettonico.

5. E ' ammessa, limitando al minimo i movimenti di terra e utilizzando sistemazioni a verde con essenze arboree e arbustive autoctone, la realizzazione di opere pertinenziali a servizio del patrimonio edilizio esistente quali:

  1. a) parcheggi a raso con materiali permeabili e paesaggisticamente compatibili;
  2. b) pergolati con copertura a cannicci o a verde;
  3. c) piscine con le prescrizioni di cui all'art. 27;

6. È altresì consentito realizzare di sistemazioni ambientali (percorsi, aree a verde, giardini) compresi percorsi pedonali pubblici o servitù di passaggio convenzionate, in grado di valorizzare il corso d'acqua.

7. Per la gestione della Riserva Naturale provinciale di Sant'Agnese si osserva il Piano provinciale approvato.

Art. 53 Tracciati di interesse paesaggistico, itinerari turistico-culturali- strade bianche

1. Il Regolamento Urbanistico riconosce l'elevato valore paesaggistico e culturale del sistema costituito da i tracciati di interesse paesaggistico europeo, le strade bianche e gli itinerari turistico-culturali (Francigena e vie Romee) e per tale motivo sono tutelati e valorizzati.

Art. 53.1 Tracciati d'interesse paesaggistico europeo

1. Sono "tracciati di interesse paesaggistico europeo" i tratti viari con livelli elevati di armonia ed equilibrio con il contesto circostante, illustrati nell'elaborato PS-QC- 10.

2. I tracciati di interesse paesistico sono luoghi privilegiati:

  1. a) per realizzare aree di sosta onde fruire dei paesaggi circostanti;
  2. b) per realizzare sentieri pedonali e ciclabili che, diramandosi dai tracciati stessi, consentano la fruizione di beni archeologici, architettonici, storici, ambientali.

3. Al fine di mantenere inalterato il ruolo paesaggistico di tali tracciati di interesse paesaggistico:

  1. a) sono ammesse esclusivamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterino la sezione ed il tracciato originari.
  2. b. sono ammesse eventuali modifiche per motivazioni legate a sicurezza delle persone; in tali casi il tracciato originario è mantenuto obbligatoriamente quale tracciato di interesse paesistico storico;
  3. c) sono ammesse aree di sosta lungo i tracciati di cui al presente punto sono realizzate utilizzando sedimi già esistenti, senza sbancamenti, movimenti di terra o contenimenti che alterino i rapporti esistenti tra sede viaria ed immediato contesto;
  4. d) sono ammesse piste ciclabili utilizzando il sedime esistente oppure sentieri complanari anch'essi esistenti, oppure come nuovi percorsi se il tracciato di interesse paesistico è urbano o viario e ove non ve ne sia sufficiente spazio per garantire la sicurezza della mobilità;
  5. e) è posta particolare attenzione nel trattamento(manutenzione, gestione o nuovo inserimento) dell'equipaggiamento vegetale, che deve essere coerente ai caratteri del contesto paesaggistico;
  6. f) sono tutelate e valorizzate le relazioni visive;
  7. g) sono mantenuti gli accessi alla viabilità minore;
  8. h) è posta particolare attenzione alle soluzioni progettuali relative a cancelli e delimitazioni di proprietà, che devono essere coerenti ai caratteri del paesaggio, possibilmente non posti lungo tracciati principali ma in prossimità dell'edificato, comunque non invasivi, privi di caratteri formali urbani. Essi devono garantire la percorrenza e la fruizione collettiva interna del paesaggio;
  9. i) sono vietati interventi ed opere che modificano in modo significativo le aree limitrofe ai tracciati, qualora alterino l'elevato livello di armonia ed equilibrio del contesto circostante.

4. Le autorizzazioni rilasciate per le insegne pubblicitarie lungo i tracciati di interesse paesaggistico europeo non sono rinnovate alla loro scadenza e non ne sono rilasciate di nuove. Sono consentiti, oltre ai cartelli di divieto, prescrizione, pericolo ed indicazione stradale, esclusivamente i cartelli utili alla guida, ai sensi del nuovo Codice della Strada realizzati secondo modalità e tipologie attentamente valutate dalla CEC e dalla CPC.

Art. 54 Viabilità minore

1. La viabilità minore è formata dalle strade comunali, le strade vicinali di uso pubblico, le strade vicinali (interpoderali), le strade private e i sentieri pubblici e di uso pubblico presenti nel territorio rurale, censiti e non censiti.

2. La classificazione della viabilità pubblica e di uso pubblico è fatta con apposita delibera di Consiglio Comunale (attraverso un elaborato cartografico, un elenco con numero e nomenclatura delle stesse) ed è discriminante per individuare i soggetti pubblici e privati tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi della vigente normativa.

3. La viabilità storica e di interesse paesaggistico è la porzione della viabilità minore individuata nell'elaborato PS-QC-09 e costituisce risorsa essenziale limitata del territorio nonché invariante strutturale del PS, pertanto deve essere valorizzata nonché rigorosamente mantenuta.

4. Fanno parte della viabilità storica, quali elementi di caratterizzazione paesaggistico-ambientale, le opere d'arte (muri, ponti, opere di regimazione delle acque, fognature etc) e gli elementi vegetazionali a corredo (siepi, alberature). Le trasformazione degli stessi sono vietati, a meno di motivi di eccezionale interesse pubblico deliberati dal Consiglio Comunale o di sicurezza.

5. Le modifiche o nuovi interventi eventualmente necessari sulla viabilità devono rispettare le caratteristiche tipiche delle strade esistenti, armonizzarsi e adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare comunque alterazioni visibili e sostanziali alla morfologia dell'ambiente e agli aspetti naturali del luogo.

6. In nessun caso le strade in oggetto possono essere chiuse con cancelli.

Art. 54.1 Itinerari Turistico-culturali

Gli itinerari turistico-culturali così come individuati dal PS sono la via Francigena, le Vie Romee, le strade del vino... e sono fortemente ancorati al territorio grazie alla presenza di testimonianze storico culturali quali: chiese, pievi, borghi, spedali, musei, aziende agricole, altre strutture ricettive culturali, per i percorsi enogastronomici.
Lungo questi tracciati è ammessa l'apposizione di segnaletica riguardante il percorso e i luoghi ad esso connessi, di forma rettangolare, dimensione massima 1,20 m x 8,40 m, su supporto rigido e colori naturali (nero, seppia, marrone...). La loro installazione dovrà rispettare le norme del CdS ed il rispetto di disposizioni sovraordinate.

Art. 54.2 Strade Bianche e viabilità Minore

Le strade bianche e la viabilità minore dei paesaggi agrari e forestali sono parte integrante del paesaggio e ne costituisce la matrice del paesaggio antropico.
Le strade bianche e la viabilità minore permettono la fruizione del paesaggio, libera, a misura d'uomo, e contribuiscono al governo delle trasformazioni del paesaggio.
Considerato l'alto valore ambientale e paesaggistico delle strade bianche e della viabilità minore, al fine di tutelare e valorizzare tale patrimonio:

  • - è vietata la chiusura con cancelli;
  • - è vietata l'asfaltatura con asfalto e bitume tradizionale;
  • - è ammesso l'uso di terre stabilizzate o pavimentazioni in conglomerato bituminoso colorato e drenante purché la consistenza e colore siano coerenti al contesto paesaggistico al fine di rendere più sicuri dei tratti particolarmente impervi in funzione di insediamenti, nuclei o complessi e per le destinazioni e attività ivi svolte;
  • - sono ammessi materiali diversi, tranne l'asfalto con bitume tradizionale, purché garanti del medesimo risultato dal punto di vista della protezione ambientale del contesto( esempio: scorrimento, scorrimento delle acque) che dal punto di vista paesaggistico.

Art. 55 Aree d'interesse archeologico

1. Sono aree di interesse archeologico i siti vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004, nonché le ulteriori aree di interesse archeologico individuate dalla Regione Toscana e nella Carta Archeologica della Provincia di Siena.

2. Le aree di interesse archeologico sono risorse essenziali del territorio e pertanto vanno tutelate e valorizzate attraverso interventi che ne migliorino la fruibilità e l'accessibilità.

3. I progetti relativi ad interventi edilizi od alla posa di servizi, che comportino opere di scavo di qualsiasi entità anche nelle aree individuate dal RU, devono essere sottoposti a preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

4. Le procedure di trattamento dei manufatti, in termini di manutenzione, conservazione, accessibilità e visitabilità, e gli interventi necessari e funzionali allo svolgimento di attività di scavo e musealizzazione dei reperti archeologici, sono messe a punto di concerto con la Soprintendenza Regionale ai Beni Archeologici, ai sensi del D. Lgs 42/2004.

5. I beni e complessi archeologici possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e alla valorizzazione dei singoli beni archeologici ed essere messi in relazione con altre aree per favorirne la pubblica fruizione.

6. Gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e complessi archeologici, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni possono essere definiti da progetti pubblici o privati, formati d'intesa con la competente Soprintendenza.

7. I progetti che favoriscono il presidio e la manutenzione dei siti, possono prevedere, oltre alle attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, anche la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca (punti informativi), di punti di ristoro, di percorsi e spazi di sosta, nonché la realizzazione di opere di difesa del suolo, ed impianti tecnici di modesta entità, utilizzando prioritariamente il patrimonio edilizio esistente.

CAPO II DISCIPLINA PER LA CONDUZIONE DEI SUOLI IN AGRICOLTURA

Art. 56 Scopi e fonti normative

1. Gli indirizzi contenuti in questo Capo II hanno l'obiettivo di promuovere ed indirizzare i comportamenti umani all'utilizzo sostenibile del suolo in agricoltura al fine di tutelare le risorse produttive dell'agricoltura ed in particolare il suolo fertile come risorsa essenziale del territorio, limitata e non riproducibile, in attuazione della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 39, comma 3. Gli articoli del presente capo non hanno carattere prescrittivo. L'Amministrazione sostiene comportamenti virtuosi che tutelano il proprio territorio dall'inquinamento, l'erosione, il dissesto e l'abbandono tramite alcune agevolazioni nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 57 Aree non utilizzabili per l'agricoltura

1. Le fasce di rispetto alla viabilità e di rispetto cimiteriale non sono utilizzabili per colture direttamente o indirettamente destinate all'alimentazione. In tali fasce è inoltre vietato il pascolo.

Art. 58 Norme generali per l'uso sostenibile dei suoli in agricoltura

1. Tutte le lavorazioni agrarie rispettano il Regolamento forestale della Toscana,21 ed in particolare l'art. 88, recante "Modalità di lavorazione dei terreni agrari"22, mantengono l'erosione entro i valori compatibili con la rinnovabilità del suolo assicurata dai normali processi pedogenetici ed osservano le regole specifiche dettate dagli articoli seguenti da 59 a 62.

2. Nelle aree che subiscono un'erosione stimata uguale o superiore a 20 t/ha/anno, secondo la "Carta per l'uso sostenibile del suolo del Chianti23", recepita nell'elaborato RU - V - 04.1, e ovunque si manifesti ruscellamento superficiale, gli interventi agronomici e di sistemazione idraulica sono indirizzati alla riduzione dei fenomeni erosivi portando l'erosione prevista24 a non più di 4,0 (quattro) tonnellate/ettaro/anno; se nel sito specifico i valori di rinnovamento del suolo tollerano un'erosione maggiore l'erosione prevista può essere superiore a 4,0 t/ha/anno, ma è in ogni caso contenuta entro i valori compatibili con la rinnovabilità del suolo.

3., Gli interventi capaci di incidere sulla consistenza, sulla stabilità, sull'equilibrio idrogeologico e sulla capacità produttiva dei suoli, sono:

  1. a. sradicamento o abbattimento d'alberi;
  2. b. disfacimento di muri a retta di qualsiasi tipo, di terrazzamenti;
  3. c. movimenti di terra, livellamenti, scassi, arature e ripature a profondità maggiore di 80 cm o della metà dello spessore del suolo, se inferiore;
  4. d. modifica d'opere d'irrigazione o di drenaggio;
  5. e. formazione di bacini artificiali;
  6. f. apertura o modifica di strade;
  7. g. gli interventi che esulano dalle lavorazioni agricole superficiali ordinarie.

4. Nelle aree a pericolosità geomorfologica 3 e 4 e nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, gli interventi di cui al comma 3 sono programmati in modo da evitare fenomeni di dissesto macroscopico e da ridurre i fenomeni erosivi a valori inferiori a 4,0 (quattro) tonnellate/ettaro/anno; se nel sito specifico i valori di rinnovamento del suolo tollerano un'erosione maggiore, l'erosione prevista può essere superiore a 4,0 t/ha/anno, ma è in ogni caso contenuta entro i valori compatibili con la rinnovabilità del suolo.

5. Le sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, muri di contenimento lungo le strade, ecc.) e le opere esistenti atte a regolare lo smaltimento delle acque superficiali costituiscono elemento di caratterizzazione paesaggistica e di sostenibilità ambientale e pertanto devono essere mantenute dai proprietari dei terreni ove esse ricadono. Nel caso di frane o di deterioramento, o di rinnovo totale delle colture, è fatta salva la possibilità di realizzare soluzioni diverse, purché compatibili con l'ambiente sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati, e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque.

6. È vietato aggravare l'erosione o compromettere l'equilibrio idrogeologico del territorio e l'ambiente. Gli interventi sul suolo tutelano le testimonianze del paesaggio agrario con riferimento alla tessitura agraria, alle sistemazioni idrauliche-agrarie e si attengono alle norme dettate dalle presenti norme.

7. L'AC favorisce le azioni per ridurre l'erosione del suolo, abbattendo di un terzo l'importo delle garanzie fideiussorie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 42, comma 8, lett. f) qualora gli interventi di cui ai commi 2 e 3 siano eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato che al termine ne asseveri la corretta esecuzione.

21 Emanato con DPGR 08.08.2003, n. 48, in BURT 18.08.2003, n. 37.

22 Riportiamo il testo dell'art. 88:
"1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica.
2. Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al primo comma deve essere sempre assicurata:
a) la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;
b. l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento.
3. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, possono determinare i territori in cui le lavorazioni con profondità maggiore di 80 centimetri sono soggette ad autorizzazione.
4. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori possono prescrivere specifiche norme per la lavorazione dei terreni nei casi in cui si verifichino o abbiano a temersi fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilità.

23 Redatta per gli otto comuni del Chianti fiorentino e senese, con il contributo della Regione Toscana, dall'Università di Firenze a cura del prof. arch. Baldeschi e del prof. Zanchi)

24 Dedotta dalla USLE, equazione universale per le perdite di suolo di Wischmeier e Smith.

Art. 59 Livellamenti

1. Il livellamento è consentito se risulta impossibile formare terrazzamenti o ciglionamenti collegati.

2. Il livellamento è vietato in aree franose, instabili o potenzialmente instabili ed è evitato:

  1. a) dove il suolo arabile ha spessore inferiore a m 1,50;
  2. b) se lungo il profilo del suolo sono presenti orizzonti "argillosi" o "argillo-limosi" a profondità inferiori a metri 1,50 dalla superficie sia prima sia dopo il livellamento;
  3. c) quando sono in atto o prevedibili piogge.

3. Il suolo fertile superficiale, asportato dalle zone di sterro, è accumulato a parte e ridistribuito uniformemente sull'intera superficie al termine del livellamento. Tali operazioni sono supportate da studi sulla stabilità del versante. Per evitare fenomeni erosivi e ruscellamento superficiale, il livellamento è immediatamente seguito da inerbimento della superficie con graminacee a rapido accrescimento o con leguminose da sovescio.

Art. 60 Nuove colture

1. Per la messa a coltura di aree incolte e per il rinnovo di colture, gli allineamenti dei filari formano con la linea di massima pendenza angoli pari o superiori a 30°, si prevedono opere di rottura del pendio (fosse livellari, etc.), eventuali opere per il deposito dei sedimenti a monte dei corpi idrici e si adotta ogni accorgimento atto a mantenere l'erosione entro i valori compatibili con la rinnovabilità del suolo, come ad esempio l'inerbimento dell'interfilare.

2. È vietato trasformare i boschi, le aree boscate o d'interesse forestale in altra qualità di coltura,25 salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal comma 3.

3. Le aziende agricole che, non disponendo di incolti o di aree a seminativo, potrebbero impiantare nuovi vigneti solo spiantando oliveti, possono, in alternativa, essere autorizzate a rimettere a coltura aree boscate o d'interesse forestale, ai sensi dell'art. 42 della Legge forestale, purché tali aree:

  1. a) risultino coltivate dalle foto aeree più recenti ed in ogni caso non anteriori al 1954/55 (volo G.A.I.), o da altra documentazione probatoria,
  2. b. non superino il 25% della SAU precedente all'intervento e in ogni caso i 3,0 ha.

4. Le disposizioni del comma 3 hanno carattere di eccezionalità, per salvaguardare gli oliveti esistenti (sia attivi sia abbandonati) come componente identitaria irrinunciabile del paesaggio chiantigiano, sono dettate ai sensi dell'art. 80 del Regolamento forestale della Toscana, di cui al DPGR 08.08.2003, n. 48/R, e le condizioni di ammissibilità in esse previste sono tassative, fermo restando le competenze in materia dell'Amministrazione Provinciale.

5. Nelle aree immediatamente adiacenti il nuovo impianto va favorita la rapida ricostituzione della vegetazione spontanea, per reintegrare le reti ecologiche.

6. Per ridurre l'inquinamento atmosferico da composti organici volatili, e per garantire migliore salubrità alle colture, per i nuovi impianti è indicata la conduzione biologica e biodinamica. L'impegno in tal senso è favorito dall'AC con la riduzione di un terzo delle garanzie fideiussorie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 42, comma 8, lett. f).Le agevolazioni del presente comma sono cumulabili con quelle previste dall'art. 58, comma 7.

25 La definizione di bosco è dettata dall'art. 3 della Legge regionale 21.03.2000, n.39 "Legge forestale della Toscana" e successive modificazioni (il testo coordinato è pubblicato in BURT n. 9 del 21.02.2003).

Art. 61 Colture in atto

1. Tutte le aziende sono tenute a ridurre significativamente l'erosione del suolo con l'inerbimento dell'interfilare,26 con opere di canalizzazione e di drenaggio, con opere di rottura del pendio (fosse livellari, etc.) e con ogni altro accorgimento utile.

2. È prioritaria la riduzione dell'erosione per le coltivazioni su aree nelle quali si verifichi una o più di queste condizioni:

  1. a) siano sottoposte a vincolo idrogeologico,
  2. b) abbiano pericolosità 3 e 4, come evidenziate dalla Carta della pericolosità,
  3. c) vi si manifesti ruscellamento superficiale,
  4. d) subiscano un'erosione stimata uguale o superiore a 20 t/ha/anno secondo la Carta per l'uso sostenibile del suolo, recepita nell'elaborato RU - V - 04.1.

3. Tutte le aziende sono tenute a ridurre significativamente l'apporto di sedimenti ai corpi idrici con opere che ne provochino il deposito prima del recapito e con ogni altro accorgimento utile.

4. Nelle aree immediatamente adiacenti il coltivo va favorita la rapida ricostituzione della vegetazione spontanea.

5. Per ridurre l'inquinamento atmosferico da composti organici volatili, e per garantire migliore salubrità alle colture, per la conduzione delle colture in atto vanno attuati almeno programmi di lotta guidata alle fitopatologie, per ridurre al minimo l'uso di fitofarmaci. È auspicabile convertire le coltivazioni alla conduzione biologica e biodinamica. L'impegno in tal senso è favorito dall'Amministrazione Comunale con la riduzione di un terzo delle garanzie fideiussorie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 42, comma 8, lett. f).Le agevolazioni del presente comma sono cumulabili con quelle previste dall'art.58, comma 7, delle presenti norme.

26 In caso di colture legnose.

Art. 62 Abbandono di colture

1. È evitato il puro e semplice abbandono, se possono derivarne danni o degrado 2. Il terreno oggetto d'espianto è consolidato, in sequenza, con vegetazione erbacea, arbustiva e poi arborea; è consentita, se idonea a riconsolidare il versante, la semina di colture destinate alla fauna selvatica.

3. Sono ammesse le forme di set aside coerenti con l'esigenza primaria di conservare il suolo.

4. Sono incoraggiate destinazioni colturali alternative quali: allevamenti bradi e semibradi di selvaggina, rimboschimenti con specie autoctone, colture a perdere destinate ad alimentare la fauna selvatica e, limitatamente alle aree di fondo valle, impianti legnosi a rapida crescita o colture a scopo energetico.

Art. 63 Bacini idrici artificiali

1. In siti adatti ed in conformità alla normativa vigente è permesso realizzare bacini artificiali, con dighe in terra, per costituire riserve idriche ad uso potabile, irriguo e antincendio. I lavori sono progettati e diretti da un tecnico abilitato.

Art. 64 Boschi

1. I boschi e le aree boscate così come definite dalla normativa vigente in materia, sono soggetti alla disciplina della Legge forestale della Toscana e del relativo regolamento d'attuazione.

2. È vietato ridurre la superficie forestale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dai commi 3 e 4 dell'art. 60 di questo Capo.

3. Il governo a ceduo è attuato, con particolare cautela per i turni brevi, sulla base delle indicazioni del PMAA o di un piano di coltura o di assestamento forestale, preferibilmente, su non più della metà della superficie boscata aziendale, indirizzando l'altra metà, alla conversione all'alto fusto, con privilegio per le fustaie miste o comunque per le fustaie tendenti alla struttura naturale.

4. Negli interventi forestali si tende a rinaturalizzare i rimboschimenti, favorendo le specie autoctone.

Art. 65 Aree destinate ad allevamenti intensivi

1. Gli allevamenti intensivi sono autorizzati dalle Autorità sanitarie ed amministrative competenti in materia e sono consentiti ad oltre mille metri dal perimetro urbano definito da questo RU, sulla base di un PAPMAA che definisca, tra l'altro e in particolare:

  1. a) le fonti d'approvvigionamento idrico, diverse dall'acquedotto pubblico;
  2. b) i sistemi di smaltimento dei rifiuti e dei liquami;
  3. c) le misure per evitare inquinamento dell'aria, del suolo, delle falde e dei corpi idrici;
  4. d) la provenienza e composizione dei mangimi, in modo da escludere con certezza l'uso di farine, proteine o qualsiasi altro ingrediente d'origine animale dall'alimentazione degli erbivori;
  5. e) gli spazi aperti per gli animali, in misura non inferiore a 50 mq/capo per i bovini e gli equini, 25 per suini, ovini e caprini, 2 per avicunicoli;
  6. f) le misure per il benessere degli animali.

2. Sono vietati gli allevamenti di animali esotici.

CAPO III DISCIPLINA URBANISTICA E DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NEL TERRITORIO RURALE

Art. 66 Zone E - Aree agricole: definizioni e finalità

1. Il presente capo disciplina gli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio rurale ed in particolare nelle Zone E.

2. Le zone E comprendono le parti di territorio comunale destinate all'agricoltura, alla silvicoltura, alla zootecnia, alla pastorizia, alla trasformazione dei prodotti di tali attività e ad altre funzioni connesse con l'attività agricola compatibili con la tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e dell'ambiente.

3. Le zone agricole, in ottemperanza all'art. 40 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, sono suddivise, in base alle funzioni agricole in:

  1. a) ZONE E1 - zone ad esclusiva funzione agricola;
  2. b) ZONE E2 - zone a prevalente funzione agricola;
  3. c) ZONE E3 - zone agricole di salvaguardia;
  4. d) ZONE E4 - zone per le attività estrattive.

4. Nelle zone agricole la costruzione di nuovi edifici, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, l'uso del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente destinato allo sviluppo dell'attività agricola, delle attività connesse ed alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, rispettano gli indirizzi, le definizioni, le procedure e le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia ed all'art. 44 delle presenti norme.

5. Nelle zone E è consentita, nel rispetto della normativa in materia e curando l'inserimento paesaggistico ambientale, la realizzazione di nuovi invasi artificiali ed il recupero e ripristino delle cisterne o oltre strutture esistenti di accumulo (vasche, fontoni, etc) da utilizzare per l'irrigazione e per altri usi civili.

6. È vietato intralciare lo spegnimento di incendi; a tale scopo le recinzioni, per ubicazione, caratteristiche, accorgimenti tecnici o gestionali, devono permettere il tempestivo transito ai mezzi ed al personale di soccorso e l'agibilità dell'intero sistema viario esistente.

Art. 67 Zone E1 - Zone ad esclusiva funzione agricola

1. Le zone ad esclusiva funzione agricola, individuate nell'elaborato RU-P-01- RU-P-02, sono considerate risorse del territorio essenziali non riproducibili e pertanto sono soggette a particolare normativa per salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio agrario.

2. Le zone ad esclusiva funzione agricola sono le parti del territorio comunale contenenti:

  1. a) suoli d'alta qualità agronomica e d'elevata fertilità, coltivati o non coltivati;
  2. b) sistemi aziendali agricoli orientati a produzioni d'elevato valore aggiunto;
  3. c) rimboschimenti fatti da Enti pubblici e riconsegnati ai privati con relativo piano di conservazione e coltura;
  4. d) coltivazioni in cui l'irrigazione è assistita da investimenti pubblici;
  5. e) laghi artificiali;
  6. f) testimonianze del paesaggio agrario di cui all'art. 43 della presente disciplina.

3. Nei laghi artificiali di cui al comma 2, lett. e) si può attingere acqua anche per uso potabile, per estinguere incendi e, in ogni caso, per usi di protezione civile.

4. Nelle aree ad esclusiva funzione agricola, ove non espressamente vietato, è consentita:

  1. a) L'installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale ai sensi dell'art. 70 co. 1, co. 3 lett.a e lett. b della L.R.65/2014;
  2. b) la nuova edificazione di residenze agricole, annessi agricoli ed edifici strumentali all'agricoltura in contiguità con i centri aziendali esistenti, previa approvazione del PAPMAA (art. 73 della L.R. 65/2014).
  3. c) La realizzazione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazine di Programma Azienale (art. 73 comma 5 della L.R: 65/2014 ed art. 5 del DPGR 63R/2016)
  4. d) la realizzazione di annessi agricoli per la conduzione di fondi e per l'agricoltura amatoriale;
  5. e) la realizzazione di strutture per piccoli allevamenti domestici di animali da cortile e per il ricovero degli animali domestici (art. 77.1);
  6. f) le strutture per l'esercizio dell'attività venatoria (art. 79);

5. Le strutture di cui al comma 4 sono realizzate con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, e dalle disposizioni contenute ai successivi art. 73, 74, 75,76,77,77.1, e 79

6. Per gli edifici allo stato di rudere è ammesso il ripristino delle parti crollate o demolite, previo accertamento dell'originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di ricostruzione. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordinato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento ivi comprese le opere pertinenziali e le sistemazioni esterne (giardino, accessi, parcheggi...).

7. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi consentiti dalla classe di appartenenza ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati dall'art. 82 delle presenti norme.

Art. 68 Zone E2 - Zone a prevalente funzione agricola

1. Le zone a prevalente funzione agricola, individuate nell'elaborato RU-P-01- RU-P-02, sono considerate risorse essenziali del territorio limitate, soggette a particolare normativa per la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario e corrispondono alle seguenti parti del territorio comunale:

  1. a) aree boscate e di interesse forestale cosi come definite dalla LR 39/2000 e relativo regolamento di attuazione n. 48/R del 2003;
  2. b) pascoli cespugliati e arborati, vegetazione ripariale;
  3. c) rimboschimenti non assistiti da finanziamento pubblico;
  4. d) aree percorse dal fuoco;
  5. e) le aree edificate e non occupate da infrastrutture e relative pertinenze;
  6. f) aree rurali che non hanno i requisiti delle zone ad esclusiva funzione agricola.

2. Nelle aree a prevalente funzione agricola di cui al comma 1 lettere a), b), c), individuate indicativamente nell'elaborato PS_QC_08 è vietato:

  1. a) ridurre l'estensione dei boschi e delle aree di interesse forestale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e da questo Titolo III, Capo II, art. 60, commi 3 e 4;
  2. b) abbattere alberi di alto fusto, se tale intervento non è previsto in un piano di assestamento forestale approvato;
  3. c) realizzare qualsiasi movimento di terreno non connesso con l'attività agricola o forestale, salvo quelli necessari per adeguare la viabilità pubblica o d'uso pubblico;
  4. d) realizzare recinzioni con fondazioni continue e con tipologie che ostacolino lo spegnimento di incendi27 e impediscano la libera circolazione della fauna selvatica.

3. Nelle rimanenti aree a prevalente funzione agricola di cui al comma 1 lettere e), f), ove non espressamente vietato, si possono realizzare:

4. l'installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale ai sensi dell'art. 70 co. 1, co. 3 lett. a e lett. b della L.R. 65/2014;

  1. a) nuove residenze agricole, annessi agricoli e edifici strumentali all'agricoltura in contiguità con i centri aziendali esistenti e previa approvazione del PAPMAA (art. 73 della L.R. 65/2014);
  2. b) realizzazione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale (articolo 73, comma 5, della L.R.. 65/2014);
  3. c) la realizzazione di annessi agricoli per la conduzione di fondi e per l'agricoltura amatoriale;
  4. d) strutture per piccoli allevamenti domestici da cortile e per il ricovero di animali domestici;
  5. e) manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria

5. Le strutture di cui al comma 3 sono realizzate con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute ai successivi art. 73, 74, 75, 76, 77, 77.1 e 79.1 e 79.2.

6. Per gli edifici allo stato di rudere ammesso il ripristino delle parti crollate o demolite, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di ricostruzione. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordinato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento ivi comprese le opere pertinenziali e le sistemazioni esterne (giardino, accessi, parcheggi...).

7. 6. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi consentiti dalla classe di appartenenza ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati dall'art. 82 delle presenti norme.

27 Vedi anche art.66 comma 6 delle presenti norme.

Art. 69 Zone E3 - Zone agricole di salvaguardia

1. Le zone agricole di salvaguardia, individuate nell'elaborato RU-P-01- RU-P-02, sono le aree a ridosso dei centri urbani che:

  1. a) conservano caratteri di ruralità da preservare per il valore paesaggistico e testimoniale e il pregio ambientale;
  2. b) hanno necessità di essere preservate, riqualificate e valorizzate per ricostituire il rapporto tra aree urbanizzate e aree produttive agricole.

2. Nelle zone E3 non sono ammesse nuove costruzioni, con l'eccezione di quanto previsto nei successivi commi ed articoli.

3. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi consentiti dalla classe di appartenenza ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati dall'art. 82 delle presenti norme.

4. Per gli edifici allo stato di rudere è ammesso il ripristino delle parti crollate o demolite previo accertamento della originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di ricostruzione. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordinato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento ivi comprese le opere pertinenziali e le sistemazioni esterne (giardino, accessi, parcheggi...).

5. Per condurre gli orti amatoriali sono ammessi manufatti in legno, in misura commisurata al fondo e con le caratteristiche di cui all'art. 77. La dimensione massima è fissata in 30 mq di SUL. Tali strutture sono prive di qualsiasi dotazione che ne consenta l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo. L'inserimento di questi manufatti dovrà avvenire prestando particolare attenzione alla scelta del luogo di installazione ed alla visibilità del manufatto a 360 °; inoltre dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione e riqualificazione ambientale (ripristino di terrazzamenti, rete scolante, colture miste, sistemazione di percorsi ed aree verdi...).

6. È consentito, qualora giustificato con le modalità di dimensionamento di cui all'art. 77 e per esigenze non altrimenti risolvibili, l'ampliamento degli annessi esistenti nel limite massimo di 30 mq compreso l'esistente.

7. Gli annessi agricoli, sono realizzati con le procedure e le caratteristiche di cui all'art. 77 e nella quantità massima di uno per ogni proprietà ortiva. Nelle aree adiacenti il centro abitato possono essere realizzati interventi di sistemazione ambientale (percorsi, aree a verde, giardini) compresi percorsi pedonali pubblici o servitù di passaggio convenzionate, al fine di connettere il centro antico con le aree verdi e creare una "zona cuscinetto" tra la città e la campagna in grado di valorizzare il rapporto, anche visivo, tra le due parti del territorio.

8. È altresì consentita la realizzazione di parcheggi a raso limitando al minimo i movimenti di terra, trattando le superficie con materiali permeabili e paesaggisticamente compatibili, nonché utilizzando per la schermatura sistemazioni a verde con essenza arboree e arbustive informali che riprendano la composizione delle fasce di vegetazione naturale presenti nel contesto paesaggistico. È da evitare l'introduzione di caratteri urbani quali recinzioni con muretti, cancellate e siepi geometriche con specie arbustive invasive e decontestualizzate. L'eventuale protezione degli stalli non potrà essere impermeabile ma realizzata con pergolati leggeri e coperti da vegetazione.

9. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla presentazione di un progetto complessivo e organico, esteso ad un ambito definito da limiti fisici (strade, fossi, etc.) e/o da testimonianze paesaggistiche e ambientali (tessiture agrarie, sistemazioni idraulico-agrarie, siepi e formazioni riparie, terrazzamenti, etc.), che rispetti le sistemazioni idrauliche-agrarie e ambientali tradizionali (essenze arboree e arbustive autoctone, materiali tradizionali). La Commissione Comunale per il Paesaggio valuta l'ammissibilità ed il valore estetico degli interventi in questa zona. Il mancato rispetto di quanto prescritto da questo articolo, o dall'AC in sede di approvazione del progetto, comporta in ogni caso, e salvo il maggior danno, il ripristino delle condizioni precedenti all'intervento a spese di chi l'ha eseguito.

Art. 70 Zone E4 - Zone per attività estrattive

1. La zona E4 perimetrata nell'elaborato RU -P -01 individua l'area per le attività estrattive sita in località Gretole.

2. Questo articolo e le ulteriori prescrizioni contenute nella scheda norma di cui all'allegato C delle presenti norme disciplinano l'attività estrattiva nel rispetto della normativa in materia e la redazione e l'esecuzione dei progetti di cava e del successivo ripristino.

3. Per la redazione dei progetti di coltivazione e ripristino, ai fini del controllo in sede di inizio lavori, stati di avanzamento della coltivazione, chiusura e collaudo dei ripristini, cubatura dei materiali scavati e riportati, le aree estrattive o a ripristino devono essere dotate di una rete di termini topografici permanenti dotati di monografia e edotipo.

4. Fatte salve le norme di polizia mineraria, intorno al perimetro dell'area di cava, va apposta idonea segnalazione dell'attività svolta costituita da cartelli di pericolo, posti ad intervalli regolari.

5. Nell'attività di escavazione dovranno essere rispettate le distanze minime stabilite dalle norme e regolamenti vigenti.

6. La realizzazione di impianti di prima e seconda lavorazione è soggetta a concessione ed è vietata nelle aree soggette a rischio idraulico. Non è ammesso in nessun caso il recupero definitivo di volumi tecnici esistenti e/o realizzati in queste fasi.

7. L'area di cava è suddivisa in lotti per ogni lotto il piano di coltivazione deve essere suddiviso in fasi biennali. Non può essere rilasciata alla stessa ditta autorizzazione per più lotti della stessa cava. In ogni caso la progettazione dei lotti terrà conto della coltivazione dei lotti limitrofi per evitare situazioni morfologiche fra loro non compatibili, nelle zone di passaggio fra un lotto ed il successivo.

8. Per passare alla coltivazione del lotto successivo va verificato l'avvenuto ripristino di quello precedente, che dovrà risultare eseguito almeno all'ottanta per cento prima della presentazione della domanda. Dal suddetto ripristino può essere esclusa l'area ad impianti, ivi comprese le vasche di decantazione, necessarie all'attività estrattiva nel caso siano utilizzate per la lavorazione dei materiali del lotto successivo.

9. Il terreno vegetale ed il cappellaccio del lotto in coltivazione devono essere accantonati in aree definite all'interno della cava ed opportunamente indicate nel progetto di ripristino per essere successivamente utilizzate per il ripristino ambientale.

10. Le strade di servizio alla cava dovranno essere costantemente mantenute in buono stato di conservazione e di stabilità dal titolare dell'autorizzazione ad essere provviste di accessi controllati; gli eventuali accessi alle strade pubbliche devono essere dotati di opportuna segnaletica.

11. Qualora i mezzi di trasporto del materiale scavato percorrano strade pubbliche, sarà cura del titolare dell'autorizzazione evitare spargimento di materiale su queste ultime, fonte di pericolo per l'utenza ordinaria della viabilità.

12. L'autorizzazione alla coltivazione delle cave è rilasciata ai sensi dell'art. 14 della Legge Regione Toscana n° 78/98 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della documentazione prevista dall'art. 12 della suddetta legge regionale, dopo l'espletamento dell'eventuale pratica di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R.T. 79/98.

13. Ai sensi dell'art. 15 della L.R.T. 78/98 gli impianti di lavorazione, nonché i servizi e le strade di cantiere dovranno essere smantellate entro la validità dell'autorizzazione. L'area degli impianti può essere mantenuta nel caso sia utilizzata per la coltivazione dei lotti successivi. Nella fattispecie il ripristino del lotto in fase di ultimazione deve essere completato al 100% per le parti destinate alla coltivazione.

14. Prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva dovrà essere:

  1. a. sottoscritta convenzione/atto d'obbligo relativa alla realizzazione della coltivazione di cava nei modi e tempi autorizzati ed alla cessione di una parte del materiale scavato da utilizzare nell'ambito delle opere pubbliche (manutenzione ed altro);
  2. b. prestata una garanzia fidejussoria commisurata all'ammontare complessivo della perizia di stima definita al punto f) del comma 2 dell'art. 12 della L.R.T. 78/98.

15. Le modalità di redazione del progetto di coltivazione della cava, la documentazione e le cartografie da presentare al Comune sono indicate dall'art. 12 e seguenti della L.R.T. 78/98 e successive modifiche e integrazioni, ed eventualmente integrate dall'Amministrazione Comunale, ai fini della salvaguardia ambientale.

16. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della L.R.T. 3 novembre 1998 n° 78 e successive modifiche e integrazioni, della Deliberazione del Consiglio Regionale 7 marzo 1995 n° 2000, della Deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 1995 n° 3886 e delle norme dello Stato e della Regione Toscana per la disciplina delle Attività Estrattive.

17. Per l'estrazione di materiali per usi industriali e per opere civili, di cui al comma 1 lettera a dell'art. 2 della L.R.T. n° 78/98, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale il contributo previsto dall'art. 15 comma 3 della legge regionale citata e dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n° 627 del 31 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, ove sono definiti gli importi unitari per l'applicazione del contributo sulle attività estrattive

Art. 71 Disciplina generale

Art 71.1 - Disciplina degli interventi edilizi

1. Sono vietati gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia estranei alla produzione agricola e alle esigenze dei lavoratori e delle aziende agricole, eccetto quelli specificatamente disciplinati dalle presenti norme.

2. Fermo restando l'obbligo di recuperare prioritariamente gli edifici esistenti, le nuove costruzioni per funzioni agricole sono ammesse solo previa presentazione di Programma Pluriennale Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) ai sensi della normativa regionale in materia e di questo RU.

3. È consentito realizzare strutture da adibire all'attività faunistico venatoria ed ad esse connesse. I manufatti sono realizzati con le procedure e le caratteristiche di cui all'art. 77,devono avere una superficie commisurata alle reali esigenze, non superiore a 200 mq di superficie utile netta.

4. I progetti che prevedono nuove unità abitative e produttive, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, sono estesi al complesso delle opere di urbanizzazione (approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti, viabilità, accessi, approvvigionamento energetico, illuminazione esterna, allacciamenti,) e sistemazione esterna (giardini, parcheggi pertinenziali, pertinenze in genere..). È da evitare l'introduzione di caratteri urbani quali recinzioni con muretti, cancellate e siepi geometriche con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private. È obbligatorio l'uso, il recupero ed eventuale ripristino della viabilità esistente.

5. I progetti tendono a costituire centri aziendali compatti e circoscritti, ad evitare disseminazione di opere e corpi di fabbrica ed a migliorare le infrastrutture esistenti senza estenderle; curano particolarmente l'inserimento paesaggistico, preferendo sempre materiali, proporzioni e criteri compositivi compatibili e congrui alla tradizione locale.

6. La localizzazione delle nuove costruzioni è verificata in fase di progetto, tenendo conto dei caratteri morfologici e paesaggistico-ambientali (alberature di pregio da conservare, percezione dai punti di vista principali, rapporto con la viabilità storica), al fine di minimizzare i movimenti di terra e ridurre l'impatto visivo, sfruttando l'eventuale presenza di dislivelli naturali, di cortine di verde, filari di alberi o siepi; tali alberature possono essere integrate con quinte di vegetazione di nuovo impianto di essenze locali (siepi, filari, pergolati, piante rampicanti, ecc.).

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 78 per l'agriturismo, nelle aree agricole, gli alloggi provenienti, sia da nuova costruzione sia da restauro o ristrutturazione, e indipendentemente dalla destinazione, devono avere superficie utile abitabile non inferiore a 60 mq. Gli edifici isolati che dopo l'intervento non raggiungono la superficie di 48 mq, non possono essere recuperati a fini abitativi.

8. Sul patrimonio edilizio esistente, sono ammessi gli interventi consentiti dal combinato disposto della disciplina di zona e della classe di appartenenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati dell'art. 82 delle presenti norme.

9. Il frazionamento degli edifici è ammesso con le seguenti limitazioni:

  1. a. Per edifici con una SUL fino a 150 mq: max 2 appartamenti, incluso l'esistente;
  2. b. Per edifici con una SUL superiore a 150 mq ed inferiore a 250 mq di SUL: max 3 appartamenti, incluso l'esistente;
  3. c. Per edifici con una SUL superiori a 250 mq: max 4 appartamenti, incluso l'esistente;
  4. d. Per edifici con una SUL superiori a 600 mq: max 6 appartamenti, incluso l'esistente;

10. Per gli edifici allo stato di rudere è ammesso il ripristino delle parti crollate o demolite, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di ricostruzione. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordinato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento ivi comprese le opere pertinenziali e le sistemazioni esterne (giardino, accessi, parcheggi...).

11. Di norma sono consentiti gli interventi specificati nella disciplina generale di zona ed in quella della classe di appartenenza degli edifici, ovvero dall'art. 82 delle presenti norme, nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni dell'area di tutela paesaggistica e/o dell'area di rispetto di cui agli artt. 45-46-47-48 -49,.

12. La realizzazione di opere pertinenziali quali piscine, attrezzature per lo sport e il tempo libero, parcheggi a raso, ove non espressamente vietate, rispettano le prescrizioni contenute negli articoli 23 e 28 di queste norme.

13. È sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici nella misura massima di 30 mc, purché interrati/seminterrati rispetto all'originario piano di campagna.

14. È vietata la costruzioni di autorimesse interrate e/o i locali accessori in genere.

15. Sono sempre ammesse, previa acquisizione di eventuale atto di assenso o autorizzazione, nel rispetto delle presenti norme, le opere non rilevanti dal punto di vista edilizio.

16. Gli interventi espressamente previsti nelle singole zone E1, E2, E3 rispettano le eventuali prescrizioni del presente articolo.

Art. 71.2 Disciplina delle recinzioni

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio, nelle zone omogenee E, sono consentite, per la durata di vita di tutte le colture ad esclusione dell'olivo, nuove recinzioni di altezza massima complessiva non superiore a due metri. Tali recinzioni devono essere realizzati con pali in legno e cavi elettrificati (questi ultimi da smontarsi stagionalmente), nonché recinzioni con rete a maglia a passo variabile nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a. utilizzare recinzioni che permettano la permeabilità e visualità del paesaggio agrario;
  2. b. limitare l'accorpamento dei campi coltivati;
  3. c. impedire di introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari, quali recinzioni con muretti, cancellate ecc... siepi geometriche con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà (anche se di insediamenti recenti).Le recinzioni devono garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio.

2. In caso di recinzioni di perimetro superiore a 200 metri, l'accessibilità pedonale deve essere garantita attraverso varchi di larghezza minima di 1 metro. In corrispondenza di tali varchi è permessa la realizzazione a terra di griglie metalliche tubolari atte a impedire il passaggio di ungulati e/o cancelli.

3. In caso di allevamenti è consentita la realizzazione di staccionate lignee e/o con reti a maglia sciolta per una altezza massima di 1,50 metri.

4. Nei resedi dei fabbricati ad uso non agricolo è ammessa l'installazione di recinzioni se:

  1. a. lo stesso resede abbia una superficie inferiore a 5000 mq;
  2. b. siano fissate a terra tramite plinto e non su cordolo continuo;
  3. c. abbiano altezza non superiore a 180 cm
  4. d. non siano realizzate al fine di individuare delle pertinenze esclusive di unità abitative ricavate all'interno di complessi edilizi organici;
  5. e. non siano ancorate sulla vegetazione esistente
  6. f. permettano la permeabilità e visualità del paesaggio agrario.

Art. 72 Destinazioni d'uso e dimensionamento

1. Nelle zone agricole per le nuove costruzioni e per il patrimonio edilizio esistente, compatibilmente con le prescrizioni contenute nelle presenti norme, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso e attività:

  1. a) attività agricole e le funzioni connesse e complementari (U8/);
  2. b) commercio all'ingrosso e al dettaglio, dei propri prodotti da parte di aziende agricole;
  3. c) attività artigianali di trasformazione di beni direttamente prodotti dall'imprenditore agricolo riconosciute valide in base al PMAA approvato;
  4. d) attività collaterali alle attività agricole, di piccolo allevamento di animali da cortile per autoconsumo e cura degli animali domestici.

2. Sul patrimonio edilizio esistente non agricolo e non più utilizzabile ai fini agricoli, sono compatibili con l'attività agricola e con la tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e dell'ambiente le seguenti destinazioni d'uso e funzioni:

  1. a) residenza stabile (U1/1, U1/3);
  2. b) pubblici servizi e commercio limitatamente a bar, ristoranti e pizzerie) (U4/1);
  3. c) empori di cui alla Legge regionale 07.02.2005, n. 28, art. 20;
  4. d) artigianato di servizio limitatamente a laboratori artistici, botteghe artigianali, prodotti da forno, sartorie (U3/1);
  5. e) turistico ricettivo (U5/4, U5/5);
  6. f) servizi (U7).

3. Nelle zone agricole sono vietate queste destinazioni d'uso e attività:

  1. a) produttivi e manifatturieri (U2/1, U2/2,U2/3);
  2. b) artigianato di servizio (U3/1) per centri welness, lavanderie, copisterie, piccole palestre, parrucchiere,... e simili;
  3. c) commerciale (U4/1, U4/3, U4/4 salvo i casi espressamente ammessi);
  4. d) turistico ricettivo (U5/1, U5/2, U5/3 salvo i casi espressamente ammessi)
  5. e) qualsiasi discarica di materiale non autorizzata dal Comune;
  6. f) prelievo di inerti e di terra, quando non necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetazionale;
  7. g) qualsiasi attività che possa produrre inquinamento ambientale, per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie, idriche, acustiche e atmosferiche;
  8. h) attivazione e coltivazione di cave e miniere se non regolarmente autorizzate o convenzionate ai sensi di legge;
  9. i) attività turistico-ricettive non comprese nelle fattispecie di cui al comma precedente.

4. Il mutamento di destinazione d'uso di edifici aziendali o di edifici che hanno perso le caratteristiche di ruralità, è ammesso alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa vigente (art.81, 82 e 83 della L.R.65/2014).

5. Il mutamento di destinazione d'uso è subordinato, ai sensi dell'art. 83 co. 1 della L.R. 65/2014, alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo nella/nel quale sono individuate le aree di pertinenza degli edifici o di singole unità immobiliari.

6. Le disposizioni previste all'art. 83 comma 4 si applicano solo per interventi di sistemazione ambientale che:

  • - interessano opere prospicenti aree pubbliche /uso pubblico (strade comunali o vicinali ad uso pubblico);
  • - Assicurano la manutenzione ed il mantenimento delle sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica;
  • - Sono tese al mantenimento od il ripristino di condizioni atte a limitare il dilavamento dei suoli;
  • - Riguardino interventi di consolidamento di situazioni di dissesto idrogeologico;

7. Gli interventi comprensivi del mutamento di destinazione d'uso che comportano la demolizione e ricostruzione di un fabbricato non possono determinare un incremento della SUL legittimamente esistente

8. Ai fini del monitoraggio ai sensi dell'art. 83 comma 7 della L.R. 65/2014 sono conteggiate tutte le superfici utili lorde complessivamente deruralizzate nel quinquennio precedente.

9. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso (ex art 27 delle presenti norme) a fini residenziali deve essere reperito, per le esigenze di conduzione del fondo e per il presidio territoriale, un locale accessorio con una superficie pari al 15 % della SUL di ciascuna unità immobiliare. Tali superfici sono reperite nell'edificio oggetto di intervento o in altro facente parte dello stesso aggregato/toponimo.

Art. 73 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAMAA)

1. I contenuti e le finalità del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA)sono definiti dalla normativa vigente in materia.

2. Il PAMAA è necessario in tutti i casi previsti dalla Legge regionale; esso ha valore di Piano Attuativo se si verifica almeno una di queste condizioni:

  1. a) preveda interventi di ristrutturazione urbanistica;
  2. b) preveda nuova edificazione, se all'interno delle aree di tutela paesaggistica di Beni Storici Architettonici (ex L9 del PTCP2000)
  3. c) preveda nuova edificazione a fini abitativi (per salariati o imprenditore agricolo) per una volumetria maggiore uguale a 600 mc;
  4. d) preveda nuova edificazione per annessi agricoli di dimensioni maggiore uguale a 1600 mc lordi, non cumulabili con le abitazioni;
  5. e) preveda la realizzazione di annessi agricoli, realizzati con materiali leggeri, per i quali il titolare si impegni alla rimozione (demolizione), alla fine della loro funzione, di dimensioni superiori a 3000 mc, non cumulabili con altri interventi;
  6. f) preveda interventi non compresi nella fattispecie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 43, commi 1, lett. a) e b) e comma 3;
  7. g) preveda trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici per una volumetria complessiva maggiore uguale a 600 mc;

3. Il PAPMAA, in coerenza con gli indirizzi del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, specifica, oltre a quanto stabilito all'art. 7 del DPGR 63R/2016:

  1. a) lo stato dei luoghi e lo stato di conservazione delle emergenze di valore storico, culturale e ambientale del paesaggio agrario, delle sistemazioni idrauliche-agrarie, dei manufatti e delle opere d'arte di valore storico testimoniale e della viabilità rurale;
  2. b) le attività integrative e il loro rapporto con le pratiche aziendali;
  3. c) gli interventi per la conduzione sostenibile dei suoli, per tutelare le risorse genetiche autoctone anche con la conduzione biologica e biodinamica;
  4. d) gli interventi di tutela e di valorizzazione del paesaggio agrario, delle emergenze ambientali e di valore storico, culturale e testimoniale;
  5. e) le misure per l'approvvigionamento idrico, energetico e per smaltire i rifiuti.
  6. f) gli interventi di miglioramento ambientale finalizzati alla riqualificazione del paesaggio ed a garantire/migliorare la funzionalità ecologica complessiva;
  7. g) la verifica di coerenza con le schede di Paesaggio del PIT e con le Unità di Paesaggio di appartenenza del PTCP, così come definite nella "Carta Geologica", Carta Geomorfologica", Vincoli Paesaggistici e di interesse Paesaggistico ", Struttura del Paesaggio" " Visualità".

4. Il PAPMAA, descrive per tutti gli edifici esistenti la destinazione, il volume singolo e complessivo, le caratteristiche morfo-tipologiche e costruttive, le pertinenze storiche dell'edificio (aie, resedi, ecc.), lo stato di conservazione

5. Il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA conseguente all'approvazione del PAPMAA sono condizionati alla stipula di apposita convenzione o atto d'obbligo,.

6. La convenzione o atto d'obbligo assicura, oltre a quanto stabilito al comma 6 dell'art. 74 della L.R. 65/2014:

  1. a) la corretta indicazione e distinzione degli edifici e terreni rispetto ai quali si attua l'impegno nei confronti dell'Amministrazione;
  2. b) la manutenzione delle sistemazioni agrarie;
  3. c) la demolizione degli eventuali manufatti precari e che versano in cattive condizioni non legalmente autorizzati;
  4. d) interventi di miglioramento paesaggistico-ambientale di eventuali manufatti precari incongrui;
  5. e) le forme di garanzia e di controllo.

Art. 74 Criteri di inserimento architettonico-ambientale delle nuove costruzioni

1. Le nuove costruzioni o gli ampliamenti di edifici recenti si armonizzano con l'edificato preesistente, rispettando la preminenza dell'edificio o degli edifici storici in rapporto:

  1. a. alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  2. b. agli orientamenti e allineamenti;
  3. c. alle forme del resede;
  4. d. alle regole di organizzazione degli spazi aperti della casa rurale (a sviluppo lineare, a corte attorno all'aia, ecc.).

2. Per i nuovi edifici, di qualunque destinazione, si scelgono preferibilmente tecniche dettate dalla bioarchitettura e forme architettoniche e volumetrie semplici; essi si armonizzano con quelli preesistenti adottando tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive dell'edilizia rurale tradizionale locale.

3. Le sistemazioni esterne usano essenze arboree, arbustive ed erbacee autoctone e rispettano i caratteri di ruralità.

4. È vincolante l'uso, la riqualificazione e l'adeguamento di, piazzali ed accessi esistenti, evitando la realizzazione di nuova viabilità 5.

5. Qualunque nuova edificazione deve essere coerente con la morfologia di impianto dell'aggregato, rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, anche articolandosi tra più manufatti; senza mai restringere le visuali, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o significativi punti panoramici nel contesto.

6. Il progetto di nuova edificazione o ampliamento deve essere esteso alle sistemazioni ambientali secondo i criteri contenuti nel PTCP2010 vigente.

Art. 75 Edifici strumentali alle attività agricole

1. Gli edifici strumentali alle attività agricole di cui all'art. 73 della L.R. 65/2014, ove consentiti, sono commisurati alla capacità produttiva del fondo e sono realizzati con particolare attenzione alla reversibilità dell'intervento.

2. Il progetto sceglie la localizzazione tenendo conto dei caratteri morfologici e paesaggistico - ambientale, ed in modo da minimizzare i movimenti di terra e ridurre l'impatto visivo. A tal proposito è consigliato utilizzare dislivelli naturali, cortine di verde, filari di alberi o siepi, eventualmente da integrare con nuova messa a dimora di essenze autoctone.

3. Nell'inserimento dei nuovi edifici va conservato il rapporto con la viabilità storica e la percezione di eventuali aree di pregio paesaggistico e ambientale.

4. Sono vietati gli edifici eccedenti la capacità produttiva dei fondi.

5. Per le aziende che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale è ammessa la realizzazione di annessi agricoli dimensionati con i criteri fissati al successivo art 77. Nel dimensionamento dovranno essere considerati anche le strutture/ manufatti legittimamente realizzati esistenti.

Art. 76 Abitazioni rurali

1. La realizzazione di nuove abitazioni rurali, ove prevista dal RU, è consentita solo per le esigenze dell'azienda (abitazione dell'imprenditore o di addetti), previa approvazione di PMAA presentato dall'Imprenditore agricolo a titolo professionale, e nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il PAPMAA dimostra che le esigenze aziendali non sono altrimenti risolvibili, ed in particolare che non è possibile utilizzare:

  1. a) il patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia di edifici non altrimenti utili all'azienda;
  2. b) alloggi che l'azienda utilizza per agriturismo;
  3. c) edifici di proprietà dell'azienda già deruralizzati nei dieci anni precedenti la richiesta di nuove abitazioni rurali.

3. Le nuove abitazioni rurali, anche realizzate nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia, hanno destinazione d'uso agricola, sono legate alla produttività dell'azienda e non possono:

  1. a) mutare la destinazione d'uso per un periodo di almeno vent'anni dalla loro ultimazione;
  2. b) essere utilizzate per scopi diversi;
  3. c) essere oggetto di trasferimento di proprietà se non con la cessione dell'intera azienda;

4. Gli obblighi indicati al comma 3 e le sanzioni per l'inadempienza sono contenuti nella convenzione o atto d'obbligo da stipularsi ai sensi dell'art. 74 co. 6 della L.R.65/2014.

5. Gli alloggi da realizzate devono avere una superficie utile netta non superiore a mq 110 e non inferiore a mq 60. La superficie non residenziale non deve essere superiore a 1/3 della superficie utile abitabile.

6. Fermo restando il corretto inserimento paesaggistico ambientale e l'utilizzo di tipologia con volume a forma semplice, e l'altezza massima di 2 piani fuori terra, nella scelte della tipologia costruttiva e dei materiali si preferiscono soluzioni di bioarchitettura con particolare attenzione all'efficienza energetica ed alla reversibilità dell'intervento.

Art. 77 Annessi agricoli per l'attività agricola amatoriale e per l'attività faunistica

1. È ammessa la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole purché commisurati alla capacità produttiva del fondo. Le modalità di realizzazione si attengono alle condizioni contenute nell'art. 73 co.3 L.R. 65/2014 ed art. 12 del DPGR 63R/2016 e alle ulteriori prescrizioni contenute nella presente disciplina.

  1. a. Nel caso di terreni inferiori a 500 mq non è ammesso realizzare alcun manufatto;
  2. b. Nel caso di terreni da 501 a 999 è possibile installare una cabina in legno 3mx2m. Tale annesso non può essere installato per fondi contigui ad edifici oggetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso a fini abitativi, successivamente all'entrata in vigore della presente normativa, essendo, tali spazi, ricavati all'interno del fabbricato nella misura minima di 15% della SUL per unità abitativa.

2. Nel caso di terreni oltre i 1000 mq la superficie utile di tali annessi agricoli si calcola moltiplicando l'area di ciascuna coltura effettivamente praticata, espressa in ettari, per il coefficiente di cui alla seguente tabella, la somma dei prodotti si moltiplica per 35 ed al risultato si aggiunge 25 se l'area coltivata totale è maggiore di ha 0.10.

COLTURA COEFFICIENTE
Orto-floro-vivaistica specializzata 1,50
Vigneto specializzato 1,00
Frutteto specializzato 0,30
Oliveto specializzato con più di 350 piante/ha 0,30
Oliveto specializzato e seminativo irriguo 0,25
Seminativo, seminativo arborato, prato, pascolo 0,15

3. Le dimensioni massime degli annessi sono fissate in mq 120 di superficie utile e altezza massima in gronda di m 3,00. Possono essere approvate anche altezze maggiori, se strettamente necessarie ad accogliere attrezzature per la vinificazione e l'invecchiamento, purché il progetto edilizio proponga soluzioni razionali e rispettose del paesaggio. In ogni caso non è possibile realizzare dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

4. Gli annessi su orti confinanti vanno costruiti in aderenza.

5. Nel rispetto del corretto inserimento paesaggistico ambientale gli annessi agricoli sono realizzati con tipologie e volumi di forma semplice e coperture a falde simmetriche, senza comportare alcuna modifica della morfologia dei luoghi, limitando le opere fondali agli interveti necessari all'ancoraggio e con l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscano la reversibilità dell'intervento e che si rifanno alle soluzioni di bioedilizia.

6. Chiunque intende realizzare gli annessi agricoli del presente articolo deve presentare/chiedere apposito titolo abilitativo corredato da un progetto e da un programma aziendale che descriva:

  1. a) La dimostrazione del possesso dei requisiti che danno diritto all'installazione;
  2. b) L'esplicitazione del calcolo per il dimensionamento dell'annesso con un elaborato cartografico e la documentazione tecnica che riporti le colture in atto e che intende praticare;
  3. c) Descrizione dell'utilizzo dell'annesso in progetto con l'indicazione delle caratteristiche tecniche costruttive;
  4. d) Eventuale rilievo (anche fotografico) di manufatti indecorosi o precari presenti e relativo impegno alla loro demolizione;
  5. e) la dichiarazione della conformità dell'intervento alla L.R. 65/2014, al Regolamento di attuazione n. 63/R del 2016, nonché alle disposizioni contenute nella presente disciplina;

7. La realizzazione del manufatto è subordinata alla previa demolizione di tutti i manufatti indecorosi o precari eventualmente presenti sul fondo..

8. È obbligo mantenere la destinazione d'uso agricola dell'annesso, e a non frazionare il fondo a cui l'annesso è asservito salvo il necessario accampionamento catastale e le piccole rettifiche di confine nel limite del 10% della superficie totale, a rimuovere/demolire l'annesso se al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo.

9. L'inadempienza di quanto previsto dal presente articolo comporta l'applicazione delle diposizioni dell'art. 196 della L.R. 65/2014.

10. Gli annessi per l'attività venatoria sono realizzati con le limitazioni e le condizioni di cui all'art. 68,69 e 71.1.

Art. 77.1 - Annessi per il ricovero di animali d'affezione e l'allevamento amatoriale di animali domestici

La detenzione di animali d'affezione o l'allevamento amatoriale di animali domestici è ammesso alle seguenti condizioni:

  • - non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
  • - disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno;
  • - assicurare un buon livello igienico sanitario dei luoghi di detenzione;
  • - assicurare condizioni di comfort per gli animali detenuti.

L'installazione dei manufatti per animali domestici deve avvenire con il semplice ancoraggio a terra senza alcuna modifica morfologica allo stato dei luoghi utilizzando tecniche costruttive completamente rimovibili e reversibili. Tali strutture sono realizzate e dimensionate in modo da assicurare condizioni di sicurezza, comfort ed igiene; pertanto i detentori di animali devono fornire agli animali le necessarie cure, assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora, prendere ogni precauzione necessaria per impedire la fuga e praticare una regolare ed efficace lotta contro le mosche. Le strutture di animali di piccolo taglio (cani, gatti, volatili in genere...) possono essere installate previa acquisizione di atto di assenso e là dove richiesto di autorizzazione paesaggistica. La realizzazione di opere edilizi quali massetti o impianti di smaltimento liquami sono subordinati a SCIA.

2) i box per cavalli devono essere allestiti in modo che i cavalli possano tenersi eretti, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie. Pertanto i box rispettano i requisiti minimi riportati nella seguente tabella:

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm
Superficie minima in m2 5,5 7 8 9 10,5 12
Larghezza minima almeno una volta e mezza l'altezza al garrese
Altezza minima 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5

3) i box dei cani devono essere dimensionati proporzinalemnte alla loro taglia secondo i valori minimi riportati nella tabella sottostante:

taglia del cane Dimensioni box per singolo cane Aumento dimensioni box per ogni cane oltre il primo
Piccola 4 mq 2 mq
Media 6 mq 3 mq
grande 8 mq 4 mq

Tali superfici sono ridotte del 50 % se la struttura è all'interno di un'area recintata (area di sgambamento) di 10 mq per ciascun cane. Dalla superficie del recinto è detratta la superficie delle cucce. La recinzione deve essere sufficientemente alta da impedire fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività.

4) i ricoveri per volatili devono essere tenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da recinzione metallica con altezza di almeno 1,5 m. Il recinto non deve essere confinante ad altre proprietà. I locali hanno caratteristiche igienico sanitarie idonee per la specie allevata. Le gabbie/ voliere per la detenzione di volatili all'aperto dovranno prevedere dei ricoveri o dei ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alle specie. Si deve assicurare la corretta pulizia delle gabbie/voliere delle attrezzature inerne e dell'ambiente esterno. Qualora la gabbia/ voliera congenga più volatili è da evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, aggressività ed esistenze climatiche.

5) i ricoveri di altri animali dovranno essere idonei in forma, dimensioni, caratteristiche e funzionalità ad ogni singola specie.

Art. 78 Agriturismo

1. L'agriturismo è esercitato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia e tiene conto delle caratteristiche produttive e ambientali dell'azienda e del territorio comunale.

2. L'agriturismo è connesso all'attività agricola e può essere svolto esclusivamente riutilizzando il patrimonio edilizio esistente in rapporto di connessione alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che in ogni caso rimangono attività principali.

3. Gli interventi che trasformano gli annessi agricoli e gli edifici strumentali all'attività agricola,, in alloggi per agriturismo sono subordinati alla procedure previste dalla normativa regionale in materia ed alla presentazione di un progetto che dimostri con un'apposita valutazione la sostenibilità degli interventi, intesa come incidenza sulle risorse essenziali, sull'approvvigionamento idrico ed energetico, sulla mobilità, sullo smaltimento dei rifiuti, sulle ricadute economiche per l'azienda.

4. L'attività agrituristica recupera preferibilmente il patrimonio edilizio esistente di particolare pregio e garantisce il rispetto delle tipologie, degli elementi architettonici, adottando materiali, proporzioni, tecniche costruttive, elementi e colori della tradizione edilizia rurale locale. Sono escluse tipologie riconducibili a monolocali, fatto salvo gli edifici isolati.

5. Ferme restando le ulteriori limitazioni della normativa di riferimento,, si osservano queste prescrizioni:

  1. a) la capienza massima è pari a 30 posti letto, superabili solo per le aziende che esercitano l'agriturismo negli edifici compresi nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto di cui agli articoli da 45 a 49;
  2. b) l'eventuale realizzazione di piscine, di campi da tennis, di attrezzature e pertinenze in genere garantiscono il corretto inserimento nel paesaggio e sono localizzati in modo da creare un basso impatto visivo e con le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 27 e 28;
  3. c) le sistemazioni esterne rispettano i caratteri di ruralità e ambientali del luogo usando essenze autoctone, limitando le superfici impermeabili, adottando impianti illuminazione rispettosi del regolamento comunale sulle emissioni luminose.

Art. 79 Manufatti precari e serre temporanee per lo svolgimento dell'attività agricola

Le condizioni, le modalità e le procedure di realizzazione dei manufatti precari e delle serre temporanee o stagionali sono disciplinate dalla Legge Regionale, e dalle presenti norme.

Art. 79.1 - Manufatti Precari

1. Salvo eventuali prescrizioni contenute nelle disposizioni delle zone omogenee, è consentita, agli imprenditori agricoli, l'installazione di manufatti temporanei (art. 70 co. 1) e/o aziendali (art. 70 comma 3 lett. a ) secondo le procedure stabilite all'art. 70 co. 3 lett. a della L. R. 64/2014 per lo svolgimento dell'attività agricola a condizione che la stessa avvenga con il semplice ancoraggio a terra senza alcuna modifica morfologica allo stato dei luoghi, utilizzando tecniche costruttive completamente rimovibili e reversibili.

2. È vietato realizzare i manufatti precari, nelle aree di interesse naturalistico, nelle aree agricole di salvaguardia, nella fascia di rispetto stradale.

3. Nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto di cui agli artt. da 45 a 49 di queste norme sono consentiti previa dimostrazione con specifica documentazione:

  1. a) che l'intervento è necessario;
  2. b) che non è possibile od opportuno localizzarlo altrove;
  3. c) che la percezione del beni di particolare pregio e delle emergenze di valore storico culturale presenti non è impedita in modo pregiudizievole ed irreversibile;

4. L'installazione di detti manufatti, per un periodo non superiore a due anni, è effettuata con le modalità stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del DPGR 63/R/2016.

5. L'installazione di manufatti aziendali per periodi superiori a due anni è effettuata con le modalità stabilite ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del DPGR 63/R/2016.

6. I manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo disciplinati dall'art. 70 co. 3 lettera b della L.R. 65/2014 sono ammessi, se espressamente previsto all'art. 67, 68, 69 e 71, previo rilascio di permesso a costruire, con le limitazioni contenute ai commi 2 e 3 delle presenti norme ed i vincoli di cui al commi 4 e 4bis dell'art. 70 della suddetta legge regionale.

Art. 79.2 - Serre

1. L'installazione delle serre temporanee è consentita agli imprenditori agricoli con le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo, le modalità stabilite ai commi 4 e 5 dell'art. 1 del DPGR 63/R/2016, per periodi inferiori a due anni, ovvero ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del DPGR 63/R/2016, per periodi superiori a due anni.

2. Le condizioni per la loro installazione sono fissate all'art. 1 comma 3 ed art. 2 comma 2 del DPGR/63/R/2016.

Art. 80 Disciplina del patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sono disciplinati dal RU.

2. Il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale è distinto in due macro categorie:

  1. a) destinazione d'uso agricola (U9);
  2. b) destinazione d'uso non agricola (U1, U2, U3, U4, U5, U6);

3. Sull'intero patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli interventi consentiti dal combinato disposto della disciplina di zona e della classe di appartenenza ovvero delle disposizioni del successivo art. 82.

4. Sul patrimonio edilizio appartenenti alla classe IV, V e VI ovvero per gli edifici non classificati, ad esclusione di quelli realizzati con materiali precari e non legittimi, sono consentiti gli interventi di cui alla Legge regionale 65/2014, art. 71.

5. Previa approvazione del PAPMAA, sono consentiti, coerentemente alla classe di appartenenza:

  1. a) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  2. b) nuova edificazione a fini abitativi (solo per IAP);
  3. c) nuova edificazione per annessi agricoli (per imprenditori agricoli in genere);
  4. d) trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici che eccedono quelli previsti dall'art. 71 co. 1bis e co. 2 della L.R. 65/2014;
  5. e) trasferimenti di volumetrie, ed ampliamenti volumetrici riconducibili alle fattispecie dell'art. 71 c. 1bis e co. 2 della L.R. 65/2014ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale;
  6. f) trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative ai sensi dell'art. 72 c.1 lettera b della L.R. 65/2014;
  7. g) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole;.

6. Il cambio di destinazione d'uso e le destinazioni compatibili del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dall'art.72 delle presenti norme.

7. Gli ampliamenti, ove consentiti, non possono generare corpi di fabbrica separati dall'edificio principale e vanno realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti.

8. Nella costruzione del quadro conoscitivo dettagliato del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, il RU ha classificato il patrimonio edilizio esistente in:

  1. a) edifici e complessi architettonici oggetto di apposita schedatura di cui all'elaborato RU - P - 05 appartenenti a toponimi notevoli di particolare pregio ambientale - culturale e ricadenti nelle aree di tutela paesaggistica degli aggregati e dei Beni Storici Architettonici individuati dal PS e nelle aree di rispetto,
  2. b. i restanti edifici o complessi presenti nel territorio rurale, tra cui anche gli edifici e complessi architettonici non compresi nelle precedenti categorie, ma presenti nella carta archeologica o nella cartografia storica.

Art. 81 Interventi sul patrimonio edilizio schedato

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nell'intero territorio comunale sono disciplinate attraverso la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi e consistente edilizie in genere.

2. La classificazione è effettuata secondo i seguenti criteri:

  • - CLASSE I: vi appartengono gli edifici di elevato pregio e di particolare valore architettonico, storico e testimoniale;
  • - CLASSE II: vi appartengono gli edifici di interesse architettonico, e testimoniale che hanno conservato nel tempo le caratteristiche morfologiche, tipologiche, costruttive e materiche che connotano l'architettura tradizionale.
  • - CLASSE III: vi appartengono gli edifici che mantengono elementi tipologici ed architettonici tipici dell'architettura tradizionale ma che, nel tempo, hanno subito delle trasformazioni rilevanti ed irreversibili nella sagoma e nei prospetti ovvero edifici che, pur di recente realizzazione, costituiscono un tessuto organico e omogeneo;
  • - CLASSE IV: vi appartengono gli edifici di recente realizzazione o esito di complessivi interventi di ristrutturazione non connotati da elementi di omogeneità ed unitarietà rispetto al contesto nel quale sono inseriti e/o che risultano non organici al contesto per sagoma, dimensioni, linguaggio architettonico, finiture...;
  • - CLASSE V: vi appartengono gli edifici privi di valore storico documentale e di limitato valore edilizio-architettonico, a volte totalmente incongrui rispetto al contesto di appartenenza anche per la bassa qualità costruttiva e/o qualitativa;
  • - CLASSE VI: vi appartengono gli edifici, che per dimensioni, tipologia e materiali sono riconoscibili ed identificabili quali edifici produttivi (agricole, artigianali e industriali ), privi di valore.

1. Le categorie di intervento ammesse per ciascuna delle classi sopra definite sono:

  • - CLASSE I: MO, MS, RRC, RC1, DE limitatamente alle superfetazioni senza loro ricostruzione, SBA (art. 136 c. 1 lett. b, RR4 limitatamente alle parti in cui le condizioni statiche non consentano di intervenire altrimenti, volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona.
  • - CLASSE II: MO, MS, RRC, RC1, RC2, DE limitatamente alle superfetazioni senza loro ricostruzione, SBA (art. 136 c. 1 lett. b) se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, RR4 limitatamente alle parti in cui le condizioni statiche non consentano di intervenire altrimenti, volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona;
  • - CLASSE III: MO, MS, RRC, RC1, RC2, RR1 qualora le condizioni statiche non consentano di intervenire altrimenti, RR2, RR4 DE limitatamente alle superfetazioni senza loro ricostruzione, SBA (art. 136 c. 1 lett. b ed art. 135 c. 2 lett a), volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona, IP2 (se e con le modalità ammesse dalla disciplina)
  • - CLASSE IV: MO, MS, RRC, RC1, RC2,RC3, RR1, RR2, RR3, RR4 DE limitatamente alle superfetazioni senza loro ricostruzione, SBA (art. 136 c. 1 lett. b ed art. 135 c. 2 lett a), volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona, IP1 ed IP2 se e con le modalità ammesse dalla disciplina. È ammessa la realizzazione di logge o portici che non comportano un aumento di SUL e Volume
  • - CLASSE V: MO, MS, RC1, RC2,RC3, RR1, RR2, RR3,, SBA (art. 136 c. 1 lett. b ed art. 135 c. 2 lett a), i, volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona, IP1 ed IP2 se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, SE. È ammessa la realizzazione di logge o portici che non comportano un aumento di SUL e Volume
  • - CLASSE VI: MO, MS, RC1, RC2,RC3, RR1, RR2, RR3, SBA (art. 136 c. 1 lett. b ed art. 135 c. 2 lett a)se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, AV se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, SE se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona, IP1, IP2 ed IP3 se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona. Nella classe VI non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.

1. Sul patrimonio edilizio esistente nell'intero territorio comunale, sono ammessi gli interventi consentiti dal combinato disposto della disciplina prevista dalla zona di riferimento e della classe di appartenenza dell'immobile, ovvero per gli edifici privi di classe, legittimi mante realizzati, dal successivo art. 82.

2. La realizzazione di locali accessori e/o pertinenziali che non concorrono alla determinazione della SUL e del Volume ai sensi del REI vigente, sono ammessi solo se espressamente previsti nelle norme di zona.

Art. 82 Interventi sul patrimonio edilizio esistente non schedato

1. Il Regolamento Urbanistico rileva, senza attribuire una classe (Non Classificati: NC ):

  • - I manufatti e le consistenze edilizie interrate;
  • - Gli edifici e manufatti non presenti nella cartografia aerofotogrammetria di base e nell'aggiornamento cartografico speditivo;
  • - Edifici e manufatti prevalentemente funzionali o accessori e/o di scarsa consistenza
  • - Manufatti realizzati con materiali precari ovvero con materiali disomogenei e/o di recupero, tettoie, ricoveri animali...;

2. Non sono valutati dal Regolamento Urbanistico gli edifici coperti da vegetazione o da ponteggi né quelli in fase di ricostruzione o oggetto di pratiche edilizie di ristrutturazione in itinere.

3. Non sono schedati né classificati gli edifici che, per cause ostative (cancello chiuso, strada inaccessibile... ) non è stato possibile rilevare (Non Rilevati: NR), né è stato possibile recuperare i dati dalla schedatura approvata con D.C.. n. 23 del 27.03.2009.

4. Sul patrimonio edilizio esistente rilevato e non classificato (NC), legittimamente realizzato, è ammessa la MO, MS e la RR3. Inoltre per gli edifici non classificati, esclusi i precari e non legittimi,sono consentiti, gli interventi di cui all'art.71 della L.R. 65/2014,. Tali edifici a cui non è stata attribuita una classe non possono essere recuperati a fini ed usi diversi rispetto a quelli autorizzati, né possono essere ricostruiti con tecnologie e tipologie diverse da quelle originarie. Pertanto per i manufatti precari e/o realizzati con materiali precari ovvero quelli semplicemente installati ed ancorati a terra possono essere ricostruiti a parità di SUL e di volume limitando le opere fondali all'ancoraggio, utilizzando tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscono la reversibilità e lasciandoli privi di qualsiasi dotazione che ne consenta l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo.

5. Per gli edifici non valutati (NV) è ammessa la MO, MS, RC1, RC2 e il completamento delle opere autorizzate con titolo edilizio, ivi incluse le varianti nel rispetto delle disposizioni vigenti per le zone di riferimento.

6. Gli interventi ammessi per gli edifici non rilevati (NR) e privi di classe sono la MO, MS e RC1. È escluso il frazionamento ed il mutamento della destinazione d'uso, fatta eccezione per il solo caso di mutamento della destinazione d'uso da agricolo a residenziale a parità di SUL e di unità abitative. Per gli edifici assimilabili a quelli produttivi ed a uso agricolo, sono ammessi, a fini aziendali, gli interventi previsti all'art. 71 della L.R. 65/2014.