Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 42 Unità di paesaggio Val d'Elsa e Chianti

1. L'Unità di paesaggio Val d'Elsa individuata nell'elaborato PS - QC -09 è caratterizzata dalla trasformazione delle coltivazioni tradizionali in vigneti di vasta estensione, dalla compresenza di seminativi e dalla presenza sporadica di boschi. In questa unità vanno attenuati gli effetti visivi della monocoltura, arricchendo il paesaggio:

  1. a) con alberature d'essenze autoctone, particolarmente alla confluenza di viabilità di rango comunale e inferiore;
  2. b) con la ricostituzione di siepi ai margini del coltivo, anche con funzione di rete ecologica;
  3. c) con il mantenimento di un assortimento colturale variegato, compatibilmente con gli indirizzi produttivi aziendali;
  4. d) con il mantenimento, anche visivo, dei segni paesaggistici costituiti dai corsi d'acqua, dalla viabilità, dalla morfologia, dalla presenza di alberi anche isolati e di formazioni boschive.

2. L'Unità di Paesaggio Chianti individuata nell'elaborato PS - QC -09 è caratterizzata dalla dominanza del bosco e dalla sopravvivenza di colture e di sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali. In questa unità vanno conservati i caratteri del paesaggio agrario tradizionale chiantigiano, in quanto risorsa collettiva anche economicamente rilevante e non fungibile, compatibilmente con il rinnovo e la razionalizzazione delle colture necessari per migliorare la produzione e mantenere o aumentarne la competitività.

3. In tutto il territorio comunale è da preferire la paleria di castagno per sostenere le viti.

Art. 43 Forme del paesaggio agrario

1. La tessitura del paesaggio agrario assume tre forme significative riportate indicativamente nell'elaborato PS-QC-08 a-b:

  1. a) a maglia fitta, caratterizzate dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali - vite/ulivo/seminativi - della forma e dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini, in genere coincidenti con la rete scolante principale;
  2. b) a maglia media, caratterizzate dalla eliminazione delle colture arboree, orientamenti a seminativi o prato-pascolo, accorpamento e semplificazione dei campi, mantenendo tuttavia elementi della viabilità poderale e la forma dei confini più ampi con permanenza di siepi e di presenze arboree;
  3. c) a maglia larga, caratterizzate dalla ristrutturazione totale della maglia dei campi, della rete scolante e della viabilità poderale, con accorpamenti su grandi dimensioni dei campi, in genere superiori all'ettaro, nonché eliminazione totale delle colture arboree tradizionali e di ogni forma di vegetazione arborea e arbustiva.

2. La gestione delle tessiture è disciplinata all'art. 13.24 del PTC ed il passaggio dall'una all'altra delle forme descritte dal comma 1 è sempre oggetto di particolare attenzione e controllo:

  1. a) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico tale passaggio è ammesso solo se indispensabile al rinnovo e alla razionalizzazione delle colture, da vagliare attentamente nella fase istruttoria della pratica (PMAA o autorizzazione) e purché compensato da interventi di sensibile miglioramento paesaggistico-ambientale;
  2. b) tale passaggio è vietato nelle aree di tutela paesaggistica degli aggregati, delle ville e degli edifici specialistici.

3. Nelle aree di tutela paesaggistica degli aggregati, delle ville e degli edifici specialistici e nelle zone E3 sono mantenute, ricostituite e ricostruite le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, ed in particolare i terrazzamenti su muri a secco.

4. I terrazzamenti superstiti riportati indicativamente nell'elaborato PS - QC - 08 sono mantenuti e ripristinati.

Art. 44 Definizioni e criteri generali di intervento nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto

1. Il RU, fermo restando i perimetri ed i contenuti d'indirizzo definiti dal PS, sostituisce il termine "pertinenze" usato dal PTCP con il termine "aree di tutela paesaggistica15.

2. Il RU conferma le aree di cui agli articoli 13.13 "Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativi provinciale) e 13.14 " aree di pertinenza dei beni storico architettonici) del PTC, già riperimetrate dal PS, come aree di tutela paesaggistica.

3. Il RU inoltre, individua e perimetra un ambito denominato aree di rispetto, in riferimento al quale è analizzato, ai fini della schedatura, il sistema paesaggio-complesso edilizio-edificio. L'area di rispetto è individuata solo per gli edifici rilevati, appartenenti alla classe I, II e III per i quali è stata redatta una scheda dettagliata.

4. In queste aree, individuate e perimetrale nell'elaborato RU-P-01, sono ammessi gli interventi previsti dalla disciplina delle zone omogenee di riferimento con le prescrizioni previste dal presente articolo oltre che nei successivi articoli 45 - 46 - 47- 48 -49.

5. Nelle aree di cui al comma 2 e 3, il valore paesaggistico e ambientale è tutelato verificando la compatibilità, attraverso un procedimento di valutazione, di tutte le trasformazioni del suolo di tipo edilizio, agronomico ed ambientale nonché degli interventi sul patrimonio edilizio esistente. In particolare, nei casi eccedenti la ristrutturazione edilizia e/o frazionamento e/o cambio di destinazione d'uso, lo studio esamina i rapporti fra morfologia e visuali, la capacità di permanenza del paesaggio agrario consolidato in relazione alla capacità di permanenza dell'attività produttiva, i rapporti in micro-scala tra gli edifici esistenti ed eventuali nuove volumetrie l'inserimento tramite studi e simulazioni.

6. La valutazione è condizione d'ammissibilità, ed è redatta in sede di PAPMAA, se richiesto dalla legge, o in sede di richiesta del permesso di costruire o di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) o di altra autorizzazione.

7. La valutazione è un procedimento nel quale:

  1. a) il proponente illustra ed argomenta l'intervento in una apposita relazione di fattibilità;
  2. b) il Comune, verifica l'ammissibilità, avvalendosi, per le valutazioni di competenza della commisisone per il paesaggio, ed emana gli atti conseguenti.

8. La relazione di fattibilità descrive dettagliatamente l'intervento e dimostra:

  1. a) che è necessario e che non è possibile od opportuno localizzarlo altrove;
  2. b) che è sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale (approvvigionamento idrico ed energetico, sistema di smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue);
  3. c) che produce positivi effetti socio economici sull'azienda in termini di occupazione, di reddito prodotto, di razionalizzazione produttiva e di valorizzazione fondiaria;
  4. d) che si attiene, per gli interventi sul suolo, alle norme per l'uso sostenibile dei suoli in agricoltura di cui al Capo II di questo Titolo;
  5. e) che la percezione del beni di particolare pregio e delle emergenze di valore storico culturale presenti non è impedita in modo pregiudizievole ed irreversibile;
  6. f) che l'intervento rispetta o ripristina la regola insediativa originaria mediante la conservazione delle viabilità storica e del rapporto tra percorso generatore e insediamento generato e la valorizzazione degli spazi di relazione che caratterizzano il bene;
  7. g) il corretto inserimento paesaggistico dell'intervento mediante elaborati e documenti propri della relazione paesaggistica introdotta dal DPCM 12/12/2005 per gli interventi sui beni vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/04 e s.m.i.

9. Le sistemazioni idrauliche devono garantire il contenimento dell'erosione entro i parametri di sostenibilità fissati dal Titolo III, Capo II di questo RU.

10. Le sistemazioni agro-ambientali devono essere compatibili con il contesto paesaggistico esistente, adeguate alla morfologia del sito in relazione alla tipologia di impianto e usare essenze arboree e arbustive autoctone. È da evitare l'inserimento di piante esotiche ed il proliferare di nuove alberature di cipressi comuni che tendono a banalizzare il paesaggio.

11. Sono ammesse, ove non espressamente vietato, attrezzature integrative e di servizio alla residenza/ strutture ricettive di cui all'art. 23. La tipologia, la forma ed il materiale per l'esecuzione, nonché la localizzazione non devono essere in contrasto con le caratteristiche identitarie del luogo e degli edifici circostanti, e sono comunque sottoposte a parere vincolante della commissione edilizia comunale per il paesaggio.

12. Gli interventi edilizi adottano tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive e colori della tradizione edilizia rurale locale.

13. Eventuali manufatti (anche agricoli), piscine e campi da tennis non possono essere realizzati in posizione di crinale, né in direzione delle visuali che si aprono dalla viabilità principale verso Beni Strorici-Architettonici e gli aggregati e viceversa.

14. Sono tutelate le componenti significative degli spazi di pertinenza quali viali, giardini, boschetti, limonaie e simili e valorizzati i varchi e i punti di vista di pregio;

15. È da valutare il rischio che più strutture ed impianti, piscine e campi da tennis competano, nel loro insieme, con il contesto architettonico e paesaggistico cui afferiscono;

16. L'illuminazione è realizzata in modo da evitare la creazione di esaltazioni scenografiche articiali, a favore di una luce diffusa e soffusa, che non alteri la percezione del contesto;

17. In caso di frazionamento in più unità immobiliari, è vietato moltiplicare gli accessi all'area annessa e realizzare muri e/o recinzioni tra le aree di pertinenza di ciascuna unità immobiliare.

18. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dal combinato disposto della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di appartenenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati previsti dall'art. 82 delle presenti norme.

15 Il RU ha valore conformativo della proprietà privata, pertanto al fine di evitare possibili incertezze sul valore normativo del termine "pertinenze", che l'art. 817 del Codice Civile definisce inequivocabilmente "cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa", soprattutto ove il perimetro comprenda proprietà diverse, le norme sostituiscono la terminologia pur lasciando invariato i perimetri ed i contenuti normativi definiti sia dal PS che dal PTCP.

Art. 45 Aree di tutela paesaggistica dei centri minori, aggregati e nuclei del territorio aperto

1. Nelle aree di tutela paesaggistica dei centri minori, aggregati e nuclei di cui all'art. 11.3 del PTC vigente e del PS è ammessa la nuova edificazione, solo ed esclusivamente, a destinazione agricola, e previa approvazione di PAPMAA.

2. Sono fatti salvi:

  1. a. limitati e circostanziati ampliamenti di edifici esistenti funzionali a mantenere il presidio residenziale, in coerenza con la classe di appartenenza degli edifici e degli interventi ammessi ai sensi della presente disciplina
  2. b. gli edifici di cui all'art. 75, 77 e 79 delle presenti norme.
  3. c. La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo, non soggetti a PAPMAA, di cui all'art. 3 del DPGR 63/R/2016.

3. In ogni caso, la nuova edificazione è ammessa previa dimostrazione che:

  1. a. non esiste altro edificio o manufatto privo di valore storico mal utilizzato/ sottoutilizzato da recuperare anche ampliandolo;
  2. b. non esiste altro sito nell'area aziendale confacente alla funzionalità e rispettoso dell'ambiente e del paesaggio;

16 Elencati all'art. 11.3., comma 9, elenco 1 del PTC e nel PS approvato: Micelle, C.Giovannoni, Piazza di Sopra, Grignanello, P.te del Molin Novo, Naccolone, Somma Villa, S. Quirico, San Donatino, S. Niccolò a Sterzi, Cagnano di Sopra, Cogno, Vignale, S. Antimo, Montanino della Cappella, Granaio, GodenanoII, Tregole, Le Cogne, Topina, Rendine, Piazza di Sotto, Ricavo, Pietrafitta, Lilliano

Art. 46 Aree di tutela paesaggistica degli aggregati di media rilevanza

1. Negli aggregati con caratteri architettonici e urbanistici di non assoluta rilevanza, per la presenza di alterazioni del tessuto edilizio che ne hanno compromesso l'integrità e il valore percettivo, sono consentiti:

  • - la nuova edificazione
  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, derivante dal combinato disposto della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di appartenenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati previsti dall'art. 82 delle presenti norme.
  • - Installazione dei manufatti di cui all'art. 75, 77 e 79 delle presenti norme;
  • - La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a PAPMAA di cui all'art. 3 del DPGR 63/R/2016.

2. L'eventuale edificazione avviene in contiguità con i tessuti edilizi esistenti e secondo linee coerenti con l'impianto urbanistico e, in ogni caso, in spazi non evidenti rispetto ai principali punti di vista esterni.

17 Elencati all'art. 11.3, comma 9, elenco 2 del PTC e nel PS approvato: Cispiano, Fioraie, Cavallai, Caselle, Canale, Cignan Bianco Fizzano

Art. 47 Aree di tutela paesaggistica degli aggregati agricoli

1. Negli aggregati agricoli e nelle aree di loro tutela, è consentita:

  • - la costruzione di residenze ed annessi agricoli (U9/1, U9/4) in contiguità con i tessuti esistenti e senza pregiudicare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria locale in coerenza con le norme ed indicazioni del PS
  • - Installazione dei manufatti di cui all'art. 75, 77 e 79 delle presenti norme;
  • - La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a PAPMAA di cui all'art. 3 del DPGR 63/R/2016

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio di pregio sono quelli ammessi dal combinato disposto della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di appartenenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati previsti dall'art. 82 delle presenti norme.

18 Elencati all'art. 11.3, comma 9, elenco 3 del PTC e nel PS approvato: Macie, Caggio, Bagnaie

Art. 48 Aree di tutela paesaggistica di ville e edifici specialistici

1. Per le ville e gli edifici specialistici e per le loro aree di tutela paesaggistica, è vietata ogni forma di nuova edificazione. Tuttavia il Comune, di concerto con la Provincia, in sede di PAMAA con valore di piano attuativo può valutare, sulla base di studi specifici che analizzano e propongono soluzioni progettuali per l'inserimento di nuove volumetrie dal punto di vista paesaggistico, ambientale ed architettonico, l'ammissibilità di interventi di nuova edificazione da progettare nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.14 comma 6 del PTCP vigente. Le valutazioni delle trasformazioni spaziali comprendono un insieme di attività di natura analitico e progettuale che permettono al Comune e Provincia, di verificare il permanere dei valori storici, ambientali e paesaggistici tutelati.

2. Nelle aree di tutela paesaggistica degli edifici di particolare valore storico ed architettonico è ammessa la realizzazione di opere che non comportano rilevanti movimenti di terra, anche nel caso in cui si tratti di superfici interrate, e purché le soluzioni di ingresso/uscita alle medesime non rechino danno al rapporto consolidato storicamente fra pertinenze e bene né al valore del bene, Nello specifico in tali aree sono consentiti:

  1. a. le opere pertinenziali limitate a piccole aree di parcheggio scoperte,
  2. b. piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici
  3. c. impianti solari e fotovoltaici.
  4. d. I manufatti agricoli in assenza di programma aziendale di cui all'art. 70 co. 1 e 3 lett. a della L.R. 65/2014 ed art 1 e 2 del DPGR 63/R/2016;
  5. e. I manufatti agricoli di cui all'art. 70 c. 3 lettera b limitatamente ai silos, tettoie, vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;

3. Gli interventi di cui al comma precedente non possono:

  1. a. Alterare le visuali percepite da assi viari esistenti o da punti panoramici;
  2. b. Comportare modifiche della morfologia dei luoghi con elementi o tecniche estranei al contesto di riferimento (eliminazione di terrazzamenti, realizzazione di terrapieni rivestiti in pietra che per altezza, tipologia, collocazione e materiali appaiono come elementi estranei al contesto di riferimento)
  3. c. Interessare aree agricole a maglia fitta;

Gli impianti solari e fotovoltaici non possono essere collocati nelle coperture degli edifici ricadenti all'interno dell'area di tutela. È fatta eccezione per quei casi in cui le falde del tetto non sono visibili né da punti panoramici, né dalla viabilità esistente, né dagli edifici compresi nel perimetro dell'area di tutela paesaggistica.

4. I progetti relativi alle opere di cui al comma 2:

  1. a. esaminano il contesto di riferimento, le emergenze di valore storico ed architettonico che conferiscono al bene valore aggiunto (pavimentazioni, merlature, cornici marcapiano...), l'impianto architettonico, il rapporto tra vuoti e pieni (edifici, aie, strade, giardini...) la gerarchia tra gli edifici (podere principale, annessi...), le visuali dalla viabilità esistente e dall'alto (foto aerea);
  2. b. inseriscono le opere/impianti tenendo conto sia degli elementi rilevati che delle visuali dalla viabilità esistente e dall'altoal fine di evitare discordanze con le linee di forza del paesaggio (topografia, limiti forestali, mappe catastali, sentieri, rete idrografica, visibilità...) o con la scala architettonica d'insieme;
  3. c. dimostrano l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento tramite tre soluzioni, delle quali, una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientali;
  4. d. rispettano i criteri di visibilità e la possibilità di integrare l'opera nel contesto topografico e vegetazionale esistente;
  5. e. adottano materiali, tipologie e forme adeguate e che si adattano al contesto di riferimento;
  6. f. propongono sistemazioni ambientali che contribuiscono al corretto inserimento delle opere/impianti.
  7. g. Valutano le cromie da adottare per eventuali elementi di arredo;
  8. h. Prediligono aree che appaiono decontestualizzate per la presenza di immobili, pertinenze o sistemazioni e propongono soluzioni di ricucitura con il contesto rurale e costruito di riferimento.
  9. i. Limitano il consumo di suolo e la dispersione edilizia collocando le opere dove è incentrata l'attività aziendale e/o l'edificazione fatta salva l'opportunità di valutare, con aposita documentazione, una collocazione meno importante.

19 Elencati all'art. L9 del PTC 2000 e nel PS approvato. Nel territorio di castellina vi sono 67 toponimi.

Art. 49 Aree di rispetto

1. La valutazione di cui all'art. 44, è condizione d'ammissibilità per gli interventi ammessi agli art. 66, 67, 68,69,71.1 71.2, 72,75, 76,77, 77.1,78 e 79.1 e 79.2, 80, 81, 82 delle presenti norme Ai fini del comma 1, ogni progetto di trasformazione edilizia, ivi inclusa l'installazione di manufatti agricoli ex art. 70 della L.R. 65/2014,deve comprendere nei suoi elaborati l'intera struttura immobiliare, nonché il complesso delle opere di urbanizzazione (approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e dei liquami, trattamento rifiuti, viabilità, accessi, approvvigionamento energetico, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne) che vi si intendono realizzare con la specificazione dei tempi di realizzazione e degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. Ogni complesso immobiliare costituisce pertanto una unità minima di intervento, intesa come ambito elementare obbligatorio per la definizione di qualunque intervento edilizio.

2. Qualora le nuove costruzioni richiedano la ridefinizione dell'area libera di corredo, sono da considerare:

  1. a) la morfologia del terreno;
  2. b) il reticolo idrografico e gli impluvi;
  3. c) l'ordinamento colturale preesistente e la copertura vegetale;
  4. d) l'assetto particellare del Catasto Leopoldino, se rilevato.

3. L'area di corredo di cui al comma 3 va progettata per armonizzare l'intervento con il territorio circostante, eliminando o attenuando le cesure con il paesaggio agrario.

4. Le recinzioni, ove riconosciute indispensabili, vanno schermate con essenze vegetali compatibili.

5. Le modalità e le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente sono definiti dal combinato disposto della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di appartenenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati previsti dall'art. 82 delle presenti norme.

6. Nelle aree di rispetto ricomprese nelle aree di tutela paesaggistica, oltre quanto previsto nel presente articolo, si applicano le prescrizioni specifiche di cui agli artt., 45, 46, 47 e 48 delle presenti norme.

7. Nei casi in cui la schedatura dell'aggregato riscontri valore architettonico intrinseco e/o valore paesaggistico "eccezionale", gli usi pertinenziali sono limitati alle sole piscine realizzate non in rilevato, e relativi locali per impianti tecnologici esclusivamente interrati e comunque con modalità, tipologia, forma e materiali che non siano in contrasto con le caratteristiche identitarie del luogo e degli edifici circostanti.

20 Aree dei toponimi di pregio indicati nel vecchio PRG come Zone E3.

Art. 50 Manufatti minori ed altre testimonianze di valore paesaggistico

1. In tutto il territorio comunale i manufatti minori, come tabernacoli, cippi, steli, pietre miliari, segnaletiche storiche, tracce di antiche lastricature, ponti, passerelle, ed in particolare i manufatti censiti nell'elaborato PS-QC-09, sono tutelati e non possono essere distrutti o manomessi. Qualsiasi intervento su di essi deve essere autorizzato dal Comune, in base ad un'accurata descrizione, anche fotografica, del manufatto e dell'intervento, da prodursi a cura del proponente. Al trasgressore è comminata una sanzione amministrativa pari al doppio del costo di ripristino integrale, accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in ogni caso non inferiore al massimo di legge (mille/00).

Art. 51 Aree degradate dal punto di vista paesaggistico ambientale

Abrogato

Art. 52 Aree d'interesse naturalistico (Sorgenti dell'Arbia - Riserva Sant'Agnese)

1. A protezione del Torrente Arbia, dalla sorgente al confine comunale, è istituita una fascia a ridosso degli argini per favorire iniziative, anche intercomunali, di recupero naturalistico e di valorizzazione turistica non invasiva.

2. Nella fascia indicata negli elaborati RU-P-03 ed RU-P-04 è vietata ogni forma di nuova edificazione ad esclusione di opere pubbliche che si rendessero necessarie per la sicurezza idraulica o per la fruizione turistica.

3. Sul patrimonio edilizio esistente, salve le prescrizioni specifiche contenute nelle schedature degli edifici di cui all'elaborato RU-P-07, sono sempre ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo. Sono altresì ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia a condizione che il proponente dimostri, con la schedatura e la procedura indicate nell'articolo 81, che l'edificio è di valore scarso o nullo.

4. Gli interventi di cui al comma 3 adottano tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive, elementi e colori della tradizione edilizia rurale locale, in modo da garantire un adeguato inserimento ambientale e architettonico.

5. E ' ammessa, limitando al minimo i movimenti di terra e utilizzando sistemazioni a verde con essenze arboree e arbustive autoctone, la realizzazione di opere pertinenziali a servizio del patrimonio edilizio esistente quali:

  1. a) parcheggi a raso con materiali permeabili e paesaggisticamente compatibili;
  2. b) pergolati con copertura a cannicci o a verde;
  3. c) piscine con le prescrizioni di cui all'art. 27;

6. È altresì consentito realizzare di sistemazioni ambientali (percorsi, aree a verde, giardini) compresi percorsi pedonali pubblici o servitù di passaggio convenzionate, in grado di valorizzare il corso d'acqua.

7. Per la gestione della Riserva Naturale provinciale di Sant'Agnese si osserva il Piano provinciale approvato.

Art. 53 Tracciati di interesse paesaggistico, itinerari turistico-culturali- strade bianche

1. Il Regolamento Urbanistico riconosce l'elevato valore paesaggistico e culturale del sistema costituito da i tracciati di interesse paesaggistico europeo, le strade bianche e gli itinerari turistico-culturali (Francigena e vie Romee) e per tale motivo sono tutelati e valorizzati.

Art. 53.1 Tracciati d'interesse paesaggistico europeo

1. Sono "tracciati di interesse paesaggistico europeo" i tratti viari con livelli elevati di armonia ed equilibrio con il contesto circostante, illustrati nell'elaborato PS-QC- 10.

2. I tracciati di interesse paesistico sono luoghi privilegiati:

  1. a) per realizzare aree di sosta onde fruire dei paesaggi circostanti;
  2. b) per realizzare sentieri pedonali e ciclabili che, diramandosi dai tracciati stessi, consentano la fruizione di beni archeologici, architettonici, storici, ambientali.

3. Al fine di mantenere inalterato il ruolo paesaggistico di tali tracciati di interesse paesaggistico:

  1. a) sono ammesse esclusivamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterino la sezione ed il tracciato originari.
  2. b. sono ammesse eventuali modifiche per motivazioni legate a sicurezza delle persone; in tali casi il tracciato originario è mantenuto obbligatoriamente quale tracciato di interesse paesistico storico;
  3. c) sono ammesse aree di sosta lungo i tracciati di cui al presente punto sono realizzate utilizzando sedimi già esistenti, senza sbancamenti, movimenti di terra o contenimenti che alterino i rapporti esistenti tra sede viaria ed immediato contesto;
  4. d) sono ammesse piste ciclabili utilizzando il sedime esistente oppure sentieri complanari anch'essi esistenti, oppure come nuovi percorsi se il tracciato di interesse paesistico è urbano o viario e ove non ve ne sia sufficiente spazio per garantire la sicurezza della mobilità;
  5. e) è posta particolare attenzione nel trattamento(manutenzione, gestione o nuovo inserimento) dell'equipaggiamento vegetale, che deve essere coerente ai caratteri del contesto paesaggistico;
  6. f) sono tutelate e valorizzate le relazioni visive;
  7. g) sono mantenuti gli accessi alla viabilità minore;
  8. h) è posta particolare attenzione alle soluzioni progettuali relative a cancelli e delimitazioni di proprietà, che devono essere coerenti ai caratteri del paesaggio, possibilmente non posti lungo tracciati principali ma in prossimità dell'edificato, comunque non invasivi, privi di caratteri formali urbani. Essi devono garantire la percorrenza e la fruizione collettiva interna del paesaggio;
  9. i) sono vietati interventi ed opere che modificano in modo significativo le aree limitrofe ai tracciati, qualora alterino l'elevato livello di armonia ed equilibrio del contesto circostante.

4. Le autorizzazioni rilasciate per le insegne pubblicitarie lungo i tracciati di interesse paesaggistico europeo non sono rinnovate alla loro scadenza e non ne sono rilasciate di nuove. Sono consentiti, oltre ai cartelli di divieto, prescrizione, pericolo ed indicazione stradale, esclusivamente i cartelli utili alla guida, ai sensi del nuovo Codice della Strada realizzati secondo modalità e tipologie attentamente valutate dalla CEC e dalla CPC.

Art. 54 Viabilità minore

1. La viabilità minore è formata dalle strade comunali, le strade vicinali di uso pubblico, le strade vicinali (interpoderali), le strade private e i sentieri pubblici e di uso pubblico presenti nel territorio rurale, censiti e non censiti.

2. La classificazione della viabilità pubblica e di uso pubblico è fatta con apposita delibera di Consiglio Comunale (attraverso un elaborato cartografico, un elenco con numero e nomenclatura delle stesse) ed è discriminante per individuare i soggetti pubblici e privati tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi della vigente normativa.

3. La viabilità storica e di interesse paesaggistico è la porzione della viabilità minore individuata nell'elaborato PS-QC-09 e costituisce risorsa essenziale limitata del territorio nonché invariante strutturale del PS, pertanto deve essere valorizzata nonché rigorosamente mantenuta.

4. Fanno parte della viabilità storica, quali elementi di caratterizzazione paesaggistico-ambientale, le opere d'arte (muri, ponti, opere di regimazione delle acque, fognature etc) e gli elementi vegetazionali a corredo (siepi, alberature). Le trasformazione degli stessi sono vietati, a meno di motivi di eccezionale interesse pubblico deliberati dal Consiglio Comunale o di sicurezza.

5. Le modifiche o nuovi interventi eventualmente necessari sulla viabilità devono rispettare le caratteristiche tipiche delle strade esistenti, armonizzarsi e adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare comunque alterazioni visibili e sostanziali alla morfologia dell'ambiente e agli aspetti naturali del luogo.

6. In nessun caso le strade in oggetto possono essere chiuse con cancelli.

Art. 54.1 Itinerari Turistico-culturali

Gli itinerari turistico-culturali così come individuati dal PS sono la via Francigena, le Vie Romee, le strade del vino... e sono fortemente ancorati al territorio grazie alla presenza di testimonianze storico culturali quali: chiese, pievi, borghi, spedali, musei, aziende agricole, altre strutture ricettive culturali, per i percorsi enogastronomici.
Lungo questi tracciati è ammessa l'apposizione di segnaletica riguardante il percorso e i luoghi ad esso connessi, di forma rettangolare, dimensione massima 1,20 m x 8,40 m, su supporto rigido e colori naturali (nero, seppia, marrone...). La loro installazione dovrà rispettare le norme del CdS ed il rispetto di disposizioni sovraordinate.

Art. 54.2 Strade Bianche e viabilità Minore

Le strade bianche e la viabilità minore dei paesaggi agrari e forestali sono parte integrante del paesaggio e ne costituisce la matrice del paesaggio antropico.
Le strade bianche e la viabilità minore permettono la fruizione del paesaggio, libera, a misura d'uomo, e contribuiscono al governo delle trasformazioni del paesaggio.
Considerato l'alto valore ambientale e paesaggistico delle strade bianche e della viabilità minore, al fine di tutelare e valorizzare tale patrimonio:

  • - è vietata la chiusura con cancelli;
  • - è vietata l'asfaltatura con asfalto e bitume tradizionale;
  • - è ammesso l'uso di terre stabilizzate o pavimentazioni in conglomerato bituminoso colorato e drenante purché la consistenza e colore siano coerenti al contesto paesaggistico al fine di rendere più sicuri dei tratti particolarmente impervi in funzione di insediamenti, nuclei o complessi e per le destinazioni e attività ivi svolte;
  • - sono ammessi materiali diversi, tranne l'asfalto con bitume tradizionale, purché garanti del medesimo risultato dal punto di vista della protezione ambientale del contesto( esempio: scorrimento, scorrimento delle acque) che dal punto di vista paesaggistico.

Art. 55 Aree d'interesse archeologico

1. Sono aree di interesse archeologico i siti vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004, nonché le ulteriori aree di interesse archeologico individuate dalla Regione Toscana e nella Carta Archeologica della Provincia di Siena.

2. Le aree di interesse archeologico sono risorse essenziali del territorio e pertanto vanno tutelate e valorizzate attraverso interventi che ne migliorino la fruibilità e l'accessibilità.

3. I progetti relativi ad interventi edilizi od alla posa di servizi, che comportino opere di scavo di qualsiasi entità anche nelle aree individuate dal RU, devono essere sottoposti a preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

4. Le procedure di trattamento dei manufatti, in termini di manutenzione, conservazione, accessibilità e visitabilità, e gli interventi necessari e funzionali allo svolgimento di attività di scavo e musealizzazione dei reperti archeologici, sono messe a punto di concerto con la Soprintendenza Regionale ai Beni Archeologici, ai sensi del D. Lgs 42/2004.

5. I beni e complessi archeologici possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e alla valorizzazione dei singoli beni archeologici ed essere messi in relazione con altre aree per favorirne la pubblica fruizione.

6. Gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e complessi archeologici, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni possono essere definiti da progetti pubblici o privati, formati d'intesa con la competente Soprintendenza.

7. I progetti che favoriscono il presidio e la manutenzione dei siti, possono prevedere, oltre alle attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, anche la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca (punti informativi), di punti di ristoro, di percorsi e spazi di sosta, nonché la realizzazione di opere di difesa del suolo, ed impianti tecnici di modesta entità, utilizzando prioritariamente il patrimonio edilizio esistente.