Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 56 Scopi e fonti normative

1. Gli indirizzi contenuti in questo Capo II hanno l'obiettivo di promuovere ed indirizzare i comportamenti umani all'utilizzo sostenibile del suolo in agricoltura al fine di tutelare le risorse produttive dell'agricoltura ed in particolare il suolo fertile come risorsa essenziale del territorio, limitata e non riproducibile, in attuazione della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 39, comma 3. Gli articoli del presente capo non hanno carattere prescrittivo. L'Amministrazione sostiene comportamenti virtuosi che tutelano il proprio territorio dall'inquinamento, l'erosione, il dissesto e l'abbandono tramite alcune agevolazioni nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 57 Aree non utilizzabili per l'agricoltura

1. Le fasce di rispetto alla viabilità e di rispetto cimiteriale non sono utilizzabili per colture direttamente o indirettamente destinate all'alimentazione. In tali fasce è inoltre vietato il pascolo.

Art. 58 Norme generali per l'uso sostenibile dei suoli in agricoltura

1. Tutte le lavorazioni agrarie rispettano il Regolamento forestale della Toscana,21 ed in particolare l'art. 88, recante "Modalità di lavorazione dei terreni agrari"22, mantengono l'erosione entro i valori compatibili con la rinnovabilità del suolo assicurata dai normali processi pedogenetici ed osservano le regole specifiche dettate dagli articoli seguenti da 59 a 62.

2. Nelle aree che subiscono un'erosione stimata uguale o superiore a 20 t/ha/anno, secondo la "Carta per l'uso sostenibile del suolo del Chianti23", recepita nell'elaborato RU - V - 04.1, e ovunque si manifesti ruscellamento superficiale, gli interventi agronomici e di sistemazione idraulica sono indirizzati alla riduzione dei fenomeni erosivi portando l'erosione prevista24 a non più di 4,0 (quattro) tonnellate/ettaro/anno; se nel sito specifico i valori di rinnovamento del suolo tollerano un'erosione maggiore l'erosione prevista può essere superiore a 4,0 t/ha/anno, ma è in ogni caso contenuta entro i valori compatibili con la rinnovabilità del suolo.

3., Gli interventi capaci di incidere sulla consistenza, sulla stabilità, sull'equilibrio idrogeologico e sulla capacità produttiva dei suoli, sono:

  1. a. sradicamento o abbattimento d'alberi;
  2. b. disfacimento di muri a retta di qualsiasi tipo, di terrazzamenti;
  3. c. movimenti di terra, livellamenti, scassi, arature e ripature a profondità maggiore di 80 cm o della metà dello spessore del suolo, se inferiore;
  4. d. modifica d'opere d'irrigazione o di drenaggio;
  5. e. formazione di bacini artificiali;
  6. f. apertura o modifica di strade;
  7. g. gli interventi che esulano dalle lavorazioni agricole superficiali ordinarie.

4. Nelle aree a pericolosità geomorfologica 3 e 4 e nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, gli interventi di cui al comma 3 sono programmati in modo da evitare fenomeni di dissesto macroscopico e da ridurre i fenomeni erosivi a valori inferiori a 4,0 (quattro) tonnellate/ettaro/anno; se nel sito specifico i valori di rinnovamento del suolo tollerano un'erosione maggiore, l'erosione prevista può essere superiore a 4,0 t/ha/anno, ma è in ogni caso contenuta entro i valori compatibili con la rinnovabilità del suolo.

5. Le sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, muri di contenimento lungo le strade, ecc.) e le opere esistenti atte a regolare lo smaltimento delle acque superficiali costituiscono elemento di caratterizzazione paesaggistica e di sostenibilità ambientale e pertanto devono essere mantenute dai proprietari dei terreni ove esse ricadono. Nel caso di frane o di deterioramento, o di rinnovo totale delle colture, è fatta salva la possibilità di realizzare soluzioni diverse, purché compatibili con l'ambiente sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati, e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque.

6. È vietato aggravare l'erosione o compromettere l'equilibrio idrogeologico del territorio e l'ambiente. Gli interventi sul suolo tutelano le testimonianze del paesaggio agrario con riferimento alla tessitura agraria, alle sistemazioni idrauliche-agrarie e si attengono alle norme dettate dalle presenti norme.

7. L'AC favorisce le azioni per ridurre l'erosione del suolo, abbattendo di un terzo l'importo delle garanzie fideiussorie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 42, comma 8, lett. f) qualora gli interventi di cui ai commi 2 e 3 siano eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato che al termine ne asseveri la corretta esecuzione.

21 Emanato con DPGR 08.08.2003, n. 48, in BURT 18.08.2003, n. 37.

22 Riportiamo il testo dell'art. 88:
"1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica.
2. Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al primo comma deve essere sempre assicurata:
a) la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;
b. l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento.
3. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, possono determinare i territori in cui le lavorazioni con profondità maggiore di 80 centimetri sono soggette ad autorizzazione.
4. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori possono prescrivere specifiche norme per la lavorazione dei terreni nei casi in cui si verifichino o abbiano a temersi fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilità.

23 Redatta per gli otto comuni del Chianti fiorentino e senese, con il contributo della Regione Toscana, dall'Università di Firenze a cura del prof. arch. Baldeschi e del prof. Zanchi)

24 Dedotta dalla USLE, equazione universale per le perdite di suolo di Wischmeier e Smith.

Art. 59 Livellamenti

1. Il livellamento è consentito se risulta impossibile formare terrazzamenti o ciglionamenti collegati.

2. Il livellamento è vietato in aree franose, instabili o potenzialmente instabili ed è evitato:

  1. a) dove il suolo arabile ha spessore inferiore a m 1,50;
  2. b) se lungo il profilo del suolo sono presenti orizzonti "argillosi" o "argillo-limosi" a profondità inferiori a metri 1,50 dalla superficie sia prima sia dopo il livellamento;
  3. c) quando sono in atto o prevedibili piogge.

3. Il suolo fertile superficiale, asportato dalle zone di sterro, è accumulato a parte e ridistribuito uniformemente sull'intera superficie al termine del livellamento. Tali operazioni sono supportate da studi sulla stabilità del versante. Per evitare fenomeni erosivi e ruscellamento superficiale, il livellamento è immediatamente seguito da inerbimento della superficie con graminacee a rapido accrescimento o con leguminose da sovescio.

Art. 60 Nuove colture

1. Per la messa a coltura di aree incolte e per il rinnovo di colture, gli allineamenti dei filari formano con la linea di massima pendenza angoli pari o superiori a 30°, si prevedono opere di rottura del pendio (fosse livellari, etc.), eventuali opere per il deposito dei sedimenti a monte dei corpi idrici e si adotta ogni accorgimento atto a mantenere l'erosione entro i valori compatibili con la rinnovabilità del suolo, come ad esempio l'inerbimento dell'interfilare.

2. È vietato trasformare i boschi, le aree boscate o d'interesse forestale in altra qualità di coltura,25 salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal comma 3.

3. Le aziende agricole che, non disponendo di incolti o di aree a seminativo, potrebbero impiantare nuovi vigneti solo spiantando oliveti, possono, in alternativa, essere autorizzate a rimettere a coltura aree boscate o d'interesse forestale, ai sensi dell'art. 42 della Legge forestale, purché tali aree:

  1. a) risultino coltivate dalle foto aeree più recenti ed in ogni caso non anteriori al 1954/55 (volo G.A.I.), o da altra documentazione probatoria,
  2. b. non superino il 25% della SAU precedente all'intervento e in ogni caso i 3,0 ha.

4. Le disposizioni del comma 3 hanno carattere di eccezionalità, per salvaguardare gli oliveti esistenti (sia attivi sia abbandonati) come componente identitaria irrinunciabile del paesaggio chiantigiano, sono dettate ai sensi dell'art. 80 del Regolamento forestale della Toscana, di cui al DPGR 08.08.2003, n. 48/R, e le condizioni di ammissibilità in esse previste sono tassative, fermo restando le competenze in materia dell'Amministrazione Provinciale.

5. Nelle aree immediatamente adiacenti il nuovo impianto va favorita la rapida ricostituzione della vegetazione spontanea, per reintegrare le reti ecologiche.

6. Per ridurre l'inquinamento atmosferico da composti organici volatili, e per garantire migliore salubrità alle colture, per i nuovi impianti è indicata la conduzione biologica e biodinamica. L'impegno in tal senso è favorito dall'AC con la riduzione di un terzo delle garanzie fideiussorie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 42, comma 8, lett. f).Le agevolazioni del presente comma sono cumulabili con quelle previste dall'art. 58, comma 7.

25 La definizione di bosco è dettata dall'art. 3 della Legge regionale 21.03.2000, n.39 "Legge forestale della Toscana" e successive modificazioni (il testo coordinato è pubblicato in BURT n. 9 del 21.02.2003).

Art. 61 Colture in atto

1. Tutte le aziende sono tenute a ridurre significativamente l'erosione del suolo con l'inerbimento dell'interfilare,26 con opere di canalizzazione e di drenaggio, con opere di rottura del pendio (fosse livellari, etc.) e con ogni altro accorgimento utile.

2. È prioritaria la riduzione dell'erosione per le coltivazioni su aree nelle quali si verifichi una o più di queste condizioni:

  1. a) siano sottoposte a vincolo idrogeologico,
  2. b) abbiano pericolosità 3 e 4, come evidenziate dalla Carta della pericolosità,
  3. c) vi si manifesti ruscellamento superficiale,
  4. d) subiscano un'erosione stimata uguale o superiore a 20 t/ha/anno secondo la Carta per l'uso sostenibile del suolo, recepita nell'elaborato RU - V - 04.1.

3. Tutte le aziende sono tenute a ridurre significativamente l'apporto di sedimenti ai corpi idrici con opere che ne provochino il deposito prima del recapito e con ogni altro accorgimento utile.

4. Nelle aree immediatamente adiacenti il coltivo va favorita la rapida ricostituzione della vegetazione spontanea.

5. Per ridurre l'inquinamento atmosferico da composti organici volatili, e per garantire migliore salubrità alle colture, per la conduzione delle colture in atto vanno attuati almeno programmi di lotta guidata alle fitopatologie, per ridurre al minimo l'uso di fitofarmaci. È auspicabile convertire le coltivazioni alla conduzione biologica e biodinamica. L'impegno in tal senso è favorito dall'Amministrazione Comunale con la riduzione di un terzo delle garanzie fideiussorie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 42, comma 8, lett. f).Le agevolazioni del presente comma sono cumulabili con quelle previste dall'art.58, comma 7, delle presenti norme.

26 In caso di colture legnose.

Art. 62 Abbandono di colture

1. È evitato il puro e semplice abbandono, se possono derivarne danni o degrado 2. Il terreno oggetto d'espianto è consolidato, in sequenza, con vegetazione erbacea, arbustiva e poi arborea; è consentita, se idonea a riconsolidare il versante, la semina di colture destinate alla fauna selvatica.

3. Sono ammesse le forme di set aside coerenti con l'esigenza primaria di conservare il suolo.

4. Sono incoraggiate destinazioni colturali alternative quali: allevamenti bradi e semibradi di selvaggina, rimboschimenti con specie autoctone, colture a perdere destinate ad alimentare la fauna selvatica e, limitatamente alle aree di fondo valle, impianti legnosi a rapida crescita o colture a scopo energetico.

Art. 63 Bacini idrici artificiali

1. In siti adatti ed in conformità alla normativa vigente è permesso realizzare bacini artificiali, con dighe in terra, per costituire riserve idriche ad uso potabile, irriguo e antincendio. I lavori sono progettati e diretti da un tecnico abilitato.

Art. 64 Boschi

1. I boschi e le aree boscate così come definite dalla normativa vigente in materia, sono soggetti alla disciplina della Legge forestale della Toscana e del relativo regolamento d'attuazione.

2. È vietato ridurre la superficie forestale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dai commi 3 e 4 dell'art. 60 di questo Capo.

3. Il governo a ceduo è attuato, con particolare cautela per i turni brevi, sulla base delle indicazioni del PMAA o di un piano di coltura o di assestamento forestale, preferibilmente, su non più della metà della superficie boscata aziendale, indirizzando l'altra metà, alla conversione all'alto fusto, con privilegio per le fustaie miste o comunque per le fustaie tendenti alla struttura naturale.

4. Negli interventi forestali si tende a rinaturalizzare i rimboschimenti, favorendo le specie autoctone.

Art. 65 Aree destinate ad allevamenti intensivi

1. Gli allevamenti intensivi sono autorizzati dalle Autorità sanitarie ed amministrative competenti in materia e sono consentiti ad oltre mille metri dal perimetro urbano definito da questo RU, sulla base di un PAPMAA che definisca, tra l'altro e in particolare:

  1. a) le fonti d'approvvigionamento idrico, diverse dall'acquedotto pubblico;
  2. b) i sistemi di smaltimento dei rifiuti e dei liquami;
  3. c) le misure per evitare inquinamento dell'aria, del suolo, delle falde e dei corpi idrici;
  4. d) la provenienza e composizione dei mangimi, in modo da escludere con certezza l'uso di farine, proteine o qualsiasi altro ingrediente d'origine animale dall'alimentazione degli erbivori;
  5. e) gli spazi aperti per gli animali, in misura non inferiore a 50 mq/capo per i bovini e gli equini, 25 per suini, ovini e caprini, 2 per avicunicoli;
  6. f) le misure per il benessere degli animali.

2. Sono vietati gli allevamenti di animali esotici.