Norme Tecniche di Attuazione

Art. 30 Intervento sugli edifici

1. Le categorie di intervento sugli edifici, individuate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento", si riferiscono alle parti edificate o da edificare del territorio comunale e ai manufatti che le caratterizzano.

2. Per ognuna di queste, in relazione agli interventi di conservazione, mantenimento, adeguamento e trasformazione previsti, valgono le prescrizioni contenute negli articoli dei successivi Capi III e Sezioni, con riferimento al "pacchetto" di tipi di intervento compatibili indicati nello Schema-guida alla consultazione.
Per gli interventi sugli edifici che ricadono all’interno del perimetro dalle schede Leopoldine valgono le indicazioni contenute nelle stesse, in riferimento alle prescrizioni contenute nei corrispondenti articoli delle norme del PdP “Leopoldine in Val di Chiana” alle quali si rimanda.

3. Lo Schema-guida del presente articolo contiene i riferimenti normativi da applicare con le seguenti indicazioni:

  • - i tipi di intervento Manutenzione ordinaria (Mo) e Manutenzione straordinaria (Ms) sono sempre ammessi;
  • - il tipo di intervento Restauro e risanamento conservativo (suddiviso in Rc1/Rc2) è previsto in particolare per gli edifici ricadenti nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), che identifica i beni di valore storico testimoniale considerati invarianti strutturali;
  • - il tipo di intervento Ristrutturazione edilizia (suddiviso in Ri1/Ri2) è previsto in particolare per gli edifici ricadenti nelle categorie d'intervento "mantenimento" (siglati mc, ma) e "adeguamento" (siglati ad); per gli edifici di valore storico testimoniale che presentano condizioni assimilabili a quelle di "rudere", ricadenti nella categoria d'intervento "mantenimento" (siglati mr), si applica la specifica articolazione del tipo di intervento Ristrutturazione edilizia (Ri3).

4. Gli spazi aperti inclusi entro l'area perimetrata di un edificio sono soggetti alle categorie di intervento previste per l'edificio stesso.

5. I tipi di intervento definiti nel successivo Capo III sono: Manutenzione ordinaria (Mo), Manutenzione straordinaria (Ms), Restauro e risanamento conservativo (Rc1/Rc2), Ristrutturazione edilizia (Ri1/Ri2/Ri3), Ampliamento (Am), Sostituzione edilizia (Se), Demolizione senza ricostruzione (D), Nuova edificazione (Ne), Ristrutturazione Urbanistica (Ru).

Gli interventi pertinenziali costituiscono una specifica categoria degli interventi edilizi.

Schema-guida

categoria di intervento
riferimenti normativi
siglatipi di intervento ammessi
prevalenti / consentiti
conservazione
CambiaCapo III, CambiaCapo IV
co(Mo), (Ms), (Rc1).
conservazione
CambiaCapo III, CambiaCapo IV
cs(Mo), (Ms), (Rc1), (Rc2).
mantenimento
CambiaCapo III, CambiaCapo IV
mc(Mo), (Ms), (Ri1) / (Rc1),(Rc2).
mantenimento
CambiaCapo III, CambiaCapo IV
ma(Mo), (Ms), (Ri1), (Ri2) / (Rc1), (Rc2).
mantenimento
CambiaCapo III, CambiaCapo IV
mr(Mo), (Ms), (Ri3) / (Rc1), (Rc2).
adeguamento
CambiaCapo III CambiaCapo IV
ad(Mo), (Ms), (Ri1), (Ri2), (Am), (Se) / (Rc1), (Rc2).
adeguamento
CambiaCapo III
ar(Mo), (Ms), (Se), (D), (Ne).
trasformazione
CambiaCapo III
tr(Mo), (Ms), (Se), (D), (Ne), (Ru).

6. Negli interventi di recupero degli edifici ricadenti nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co e cs) è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, quando il rispetto puntuale di tali disposizioni contrasti con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela del patrimonio edilizio esistente. In tali interventi è consentito dunque il mantenimento di valori inferiori a quelli previsti a condizione che non si determini un peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico-sanitario.

Il Regolamento Edilizio detta specifiche disposizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente comma.

7. Negli edifici siglati (co, cs) soggetti ad interventi di Restauro e risanamento conservativo (Rc1, Rc2) è ammessa la realizzazione di elementi di collegamento verticale interni alla sagoma dell'edificio (scale), impiegando tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue.

L'eventuale inserimento di vani ascensori o montacarichi può essere realizzato prevedendo un'attenta valutazione dell'impatto sugli elementi strutturali esistenti e senza compromettere il funzionamento statico del fabbricato. Per l'intervento deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 135, comma 4, lettera c) della LR n.65/2014. Non è consentita la realizzazione di tettoie in aderenza al fabbricato.

8. Negli edifici siglati (cs) soggetti ad interventi di Restauro e risanamento conservativo (Rc1, Rc2) e in quelli siglati (mr) soggetti ad interventi di Ricostruzione di ruderi (Ri3) è altres&igrave ammesso:

  • - l'abbassamento della quota di calpestio del piano terra fino ad un massimo di 30 cm., nei casi in cui si dimostri che ciò permette di raggiungere l'altezza necessaria ad ottenere l'abitabilità dello stesso, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie;
  • - la realizzazione di strutture orizzontali piane praticabili (soppalchi) interne alla sagoma dell'edificio;
  • - il tamponamento di logge e loggiati chiusi su tre lati e compresi nella sagoma dell'edificio con superfici vetrate (con infissi in legno o in ferro verniciato):
  • - il tamponamento del sottoscala di scale esterne all'involucro edilizio (ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello.

9. Le aree interessate dalla categoria d'intervento "adeguamento" siglate (ar) sono aree di completamento e saturazione riconfermate dal presente PO: esse comprendono anche quelle identificate negli elaborati del Quadro conoscitivo del Piano Strutturale classificate come già concessionate, convenzionate o convenzionate per le sole opere di urbanizzazione. Per le aree siglate (ar) e per quelle con edifici ricadenti nella categoria d’intervento “adeguamento” siglate (ad) si rimanda anche a quanto previsto all’art. 3, comma 4 punto b) delle presenti norme.

10. Per le prescrizioni minime di efficienza energetica richieste per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, per quelle relative alle prestazioni energetiche nell'edilizia, si rimanda al Decreto 26/06/2015.

Il Piano Operativo rimanda inoltre alle indicazioni, ai criteri e agli indirizzi contenuti nella Direttiva 2010/31/UE che stabilisce, tra l'altro, l'obiettivo di un consumo energetico "quasi zero" per i nuovi edifici entro il 2020 (il 2018 per gli edifici pubblici).

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36