Norme Tecniche di Attuazione

Art. 36 Ristrutturazione edilizia

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia consistono in un insieme sistematico di opere (rivolte a trasformare l'edificio conferendogli una differente sistemazione distributiva, architettonica e strutturale) che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA gli interventi di ristrutturazione edilizia che interessino:

  • - edifici con una superficie SE > 600 mq.
  • - edifici con una superficie SE > 2000 mq. nelle aree del sistema della produzione (P).

2. Gli interventi, con riferimento alla normativa regionale, sono suddivisi in:

Ristrutturazione edilizia conservativa - Ri1, per gli edifici nei quali sia possibile recuperare alcuni elementi del sistema costruttivo e tipologico originari (modificati da precedenti interventi edilizi) mediante il ripristino di materiali e tecniche compatibili con il valore storico-architettonico.

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Ri2, per gli edifici realizzati con sistemi costruttivi moderni e per quelli di scarso valore storico-architettonico o profondamente alterati nelle loro caratteristiche originarie.

Ricostruzione di ruderi - Ri3, per gli edifici realizzati con tecniche costruttive tradizionali, già presenti nel Catasto d'impianto, nei quali il valore storico testimoniale è importante, il cui stato di conservazione sia assimilabile a quello di "rudere".

3. Ristrutturazione edilizia conservativa - Ri1

Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa Ri1 comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; comprendono inoltre gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR n.5/2010 (e delle eventuali condizioni indicate nel Regolamento Edilizio). L'insieme di queste opere non può comportare la demolizione dell'organismo edilizio, ma permette la sua complessiva riorganizzazione funzionale e quella delle singole unità immobiliari

Nel caso di interventi estesi all'intero edificio, o ad una sua parte significativa, sono ammessi l'aumento e la riduzione della superficie e del numero delle unità immobiliari, a condizione che tali interventi siano compatibili con la conservazione dei valori storico e architettonico dello stesso edificio. Non sono ammessi interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione né alterazione dei caratteri architettonici e decorativi di valore dell'edificio e di eventuali elementi di "arredo urbano". Sono ammesse modifiche delle facciate solo se coerenti con l'impaginato originario e i caratteri architettonici dell'edificio (posizione, forma e proporzioni). Nel caso i prospetti siano stati alterati in modo incongruo gli interventi di ristrutturazione devono prevedere il ripristino dei caratteri originari.

Non è consentita la realizzazione di tettoie in aderenza ai prospetti principali del fabbricato.

Negli interventi di rifacimento delle strutture di copertura è consentito il rialzamento del tetto per l'altezza strettamente necessaria all'adeguamento alle normative antisismiche (in ogni caso non superiore a 30 cm.), purché sia esteso all’intero fabbricato e a condizione che la struttura di gronda non presenti caratteristiche di particolare pregio; il rifacimento della struttura di gronda, in ogni caso, dovrà essere effettuato nel rispetto delle dimensioni, dei materiali e delle caratteristiche della gronda originaria. La maggiore altezza conseguente al rifacimento delle strutture di copertura e di gronda non determina un incremento di SE e a tale condizione non è valutata ai fini del calcolo delle distanze dei fabbricati.

In presenza di crolli e demolizioni parziali di un edificio, purché di modesta entità, sono ammessi interventi di ripristino delle porzioni crollate o demolite.

4. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Ri2

Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva Ri2 comprendono la demolizione con fedele ricostruzione degli edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dalle presenti norme (o dal Regolamento Edilizio), nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico; comprendono inoltre la demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti senza incremento di volume. Fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

5. Ricostruzione di ruderi - Ri3

Gli interventi sugli edifici che risultano presenti nel Catasto d'impianto, il cui stato di conservazione sia assimilabile a quello di "rudere", come di seguito definito, consistono nella demolizione con "fedele" ricostruzione (com'era e dov'era). Le ricostruzioni dovranno essere indirizzate al recupero dell'impianto tipologico e al rispetto dei caratteri paesistico-ambientali, utilizzando tecniche costruttive tradizionali e/o di edilizia bio-eco sostenibile.

Per "rudere" si intende una costruzione esistente non "abitata" o "abitabile", nella quale pur essendo chiaramente riconoscibili dimensioni, caratteri costruttivi e destinazione d'uso, risultano inesistenti e irrecuperabili gli orizzontamenti, le strutture di copertura e una parte anche consistente delle murature portanti.

Gli interventi di ricostruzione devono essere preceduti da un rilievo dello stato di fatto (piante, sezioni, prospetti) e accompagnati da una documentazione fotografica dell'edificio e del contesto; è necessario inoltre fornire una documentazione storica, fotografica e grafica volta a provare la consistenza originaria dell'edificio e i suoi caratteri architettonici (vedi successivo punto g1).

Valgono in ogni caso le seguenti disposizioni:

g1- affinché sia ammesso l'intervento di ricostruzione, deve essere prodotta una documentazione atta a dimostrare la consistenza originaria del fabbricato e a fornire indicazioni circa le caratteristiche costruttive e architettoniche del fabbricato medesimo;

g2- la ricostruzione deve avvenire sul perimetro (sedime) del rudere e con la stessa volumetria;

g3- non è ammessa la realizzazione di balconi.

La ricostruzione di ruderi con tecniche costruttive tradizionali dovrà fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel Capo IV "Interventi sugli edifici in muratura" delle presenti norme.

Eccezionalmente e solo nei casi in cui si dimostri la reale impossibilità di realizzare l'intervento di ricostruzione sul preesistente sedime (vedi punto g2), in considerazione del fatto che lo stesso si trovi in situazione di oggettiva difficoltà e/o impedimento (ad es. adiacente ad una strada, o in prossimità di un'area di frana, di un elettrodotto, ecc.), previa acquisizione di un preventivo parere di assenso da parte dell'Amministrazione Comunale (che si riserva la possibilità di richiedere l'elaborazione di un piano attuativo), l'intervento potrà essere realizzato con la stessa volumetria ad una distanza ≤ 50 ml. dalla posizione originaria.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36