Norme Tecniche di Attuazione

Art. 38 Sostituzione edilizia

1. Gli interventi di sostituzione edilizia (Se) consistono nella demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume calcolato nel rispetto e nei limiti delle presenti norme e del Regolamento Edilizio, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.

2. Nei Sottosistemi e negli Ambiti del Sistema ambientale (V), gli interventi di sostituzione edilizia, quando ammessi, dovranno prevedere la ricostruzione delle volumetrie all'interno delle aree di pertinenza come definite all'art. 65 delle presenti norme. Sono ammessi inoltre specifici interventi di riqualificazione ambientale, nel rispetto dei criteri generali e delle prescrizioni di cui al comma 4, dell'art. 91 delle presenti NTA.

Sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA gli interventi di sostituzione edilizia che interessino:

  • - edifici con una superficie SE > 600 mq.;
  • - edifici con una superficie SE > 2000 mq. nelle aree del sistema della produzione (P).

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36