Norme Tecniche di Attuazione

Art. 68 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso non agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola di cui all'art.79 della LR n.65/2014, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, fatte salve le ulteriori disposizioni contenute negli elaborati grafici e/o negli articoli dei diversi Sottosistemi e Ambiti, nel rispetto delle categorie di intervento di cui all'art. 30 delle presenti norme, sono consentiti:

  • - tutti i tipi di intervento di cui al medesimo art. 30, con esclusione della ristrutturazione urbanistica, nel rispetto della classificazione degli edifici;
  • - interventi di ampliamento una tantum per unità abitativa esistente alla data di adozione del presente PO, fino a un massimo di 50 mq. di SE, con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs; e di quelli siglati mr) e di quelli che ricadono nel Sottosistema V5: "Capisaldi del verde territoriale", ad eccezione di quelli dell’Ambito V5.2: “Parchi archeologici” e dell’Ambito V5.6: “Aree di compensazione e mitigazione ambientale”. Le addizioni volumetriche non dovranno determinare una SE totale > 150 mq., né comportare l'aumento delle unità abitative; gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione tipologica e formale dell'organismo edilizio e attuati secondo appropriate regole di crescita o di aggregazione dello stesso.

In ogni caso, la realizzazione degli ampliamenti di cui sopra sarà subordinata alla correlazione tra l'edificio e/o unità immobiliare oggetto d'intervento e il mantenimento in coltura di una superficie fondiaria minima di pertinenza pari a 600 mq.; il relativo titolo abilitativo edilizio verrà rilasciato previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, che dovrà contenere impegni e obblighi dei proprietari a mantenere vincolata l'area agli usi e alle funzioni dichiarate per un periodo non inferiore a dieci anni.

2. Sono ammessi gli interventi pertinenziali di cui all'art. 42 delle presenti norme, con le caratteristiche e le condizioni di cui all'art. 66, comma 2.
Tali interventi non sono consentiti, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del corrispondente titolo abilitativo edilizio rilasciato, nei casi in cui fabbricati e manufatti di pertinenza esistenti siano soggetti a mutamento della destinazione d’uso e/o a interventi assimilabili alla sostituzione edilizia (con o senza accorpamento dei volumi): in tali casi, fermo restando il divieto di demolire manufatti di valore storico testimoniale (siglati co, cs), il proprietario dovrà sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo in tal senso e impegnarsi a eliminare tutti gli elementi di degrado presenti nello spazio aperto intorno all’edificio principale, garantendo il “recupero paesistico” dell’area e la sua riorganizzazione funzionale.
L’insieme di questi interventi dovrà in ogni caso essere realizzato esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza come definita all’art. 65 delle presenti norme; e in caso di accorpamento interessare volumi esistenti posti al suo interno, assumendo convenzionalmente (qualora i confini non siano riconducibili ad elementi certi) l’intorno fino a ml 50,00 dal perimetro dell'edificio principale.

3. Gli ampliamenti una tantum e gli interventi pertinenziali del presente articolo, qualora riguardino edifici posti in aderenza con altri soggetti alla categoria di intervento conservazione (co, cs) e/o mantenimento (mr), dovranno rispettare gli elementi decorativi e i caratteri dell'impaginato architettonico del fabbricato tutelato.

4. Nelle trasformazioni del patrimonio residenziale, per le nuove unità immobiliari e/o per quel derivanti da eventuali frazionamenti è richiesta una SE ≥ 75 mq.

5. Gli interventi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti negli artt. 66 e 69 delle presenti NTA.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36