Norme Tecniche di Attuazione

Art. 78 Ambito V2.5: "Aree di pianura"

1. Sono aree caratterizzate dalla presenza di grandi e medie proprietà fondiarie, connotate da una agricoltura specializzata di tipo monoculturale, organizzata da una fitta rete di canali artificiali che regola il funzionamento idraulico del territorio. La trama degli insediamenti, originariamente fondata sulle grandi fattorie agricole e sul reticolo stradale funzionale al loro collegamento, si è modificata a seguito di una certa densificazione degli insediamenti rurali ed una frammentazione dei fondi agricoli.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.5 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: a regolamentare gli assetti colturali, escludendo la possibilità di incrementare ulteriormente gli insediamenti abitativi e l'infrastrutturazione. Obiettivo prioritario è la tutela della struttura storica della bonifica, del sistema insediativo delle fattorie, dei borghi rurali e della maglia viaria della bonifica; degli impianti idraulici, con la rete dei canali e le aree delle colmate.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse" e "Spazi scoperti di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il “centro aziendale” nel territorio dell’ambito alla data di adozione del Piano Strutturale e ricadano all’interno della fascia denominata “Aree agricole speciali” (As), previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, ad eccezione della fascia denominata "Aree agricole speciali" (As);
  • - la realizzazione di serre temporanee e permanenti (comma 1, 2, 3) e dei manufatti necessari all'attività agricola amatoriale (comma 4) di cui all'art. 93 delle presenti norme.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36