Norme Tecniche di Attuazione

Art. 92 Nuove costruzioni nel territorio rurale (programma aziendale)

1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo, previa approvazione del programma aziendale, soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere realizzati secondo la regola insediativa locale, preferibilmente con tecniche costruttive tradizionali e impianti planivolumetrici caratterizzati da volumi semplici, che per forma, dimensione e localizzazione assicurino un inserimento coerente nel paesaggio, senza interferire negativamente con le visuali panoramiche, gli elementi e le relazioni significative con i contesti e gli insediamenti di valore storico ambientale; soluzioni progettuali e materiali riconducibili ai linguaggi dell'architettura contemporanea potranno essere ammessi nella logica della reinterpretazione dell'edilizia rurale, dello sviluppo della bioedilizia e del risparmio energetico.

Nell'ambito del PAPMAA dovrà essere redatto uno specifico studio sull'inserimento paesaggistico ambientale della nuova costruzione: elaborando una comparazione tra più ipotesi, una puntuale rappresentazione dello stato dei luoghi e degli effetti prodotti dalla nuova costruzione.

2. I nuovi edifici rurali ad uso abitativo di cui all'art. 73, comma 2, LR n.65/2014 e all'art. 4 del Regolamento di attuazione 63R/2016, ove ammessi, devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola, come da programma aziendale, fermo restando che le dimensioni massime ammissibili dovranno essere:
  • - SE ≤ 150 mq. ;
  • - HMax ≤ 6,50 m.; sono ammessi locali seminterrati e interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40 e contenuti entro il perimetro dell'edificio (con eventuali accessi o rampe posizionati correttamente rispetto alla morfologia del terreno e/o del terrazzamento).

Per gli interventi valgono inoltre i seguenti criteri generali:

  • - ridurre al minimo sbancamenti e movimenti terra ed evitare abbattimento di alberi, siepi, muri di contenimento e altri elementi che caratterizzano in modo significativo il paesaggio rurale;
  • - limitare l'apertura di nuove strade, salvaguardare i terrazzamenti e non pregiudicare la conservazione delle sistemazioni agrarie di pregio;
  • - negli insediamenti di crinale, in particolare, dovrà essere privilegiata la collocazione "lungo strada", osservando e mantenendo la regola esistente quando il nuovo edificio si accosti ad altri;
  • - accessi carrabili e area di sosta (parcheggio), da realizzare preferibilmente con pavimentazione tradizionali (pietra o mattoni), in terra battuta o con materiali semi-permeabili e cromaticamente idonei;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità, evitando l'uso dell'asfalto, riducendo le aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone;
  • - recinzione della pertinenza, da realizzare preferibilmente con "materiali vegetali" (alberi e arbusti), reti metalliche con siepi senza muretto o cordolo emergente dal piano di campagna, elementi in legno, muretti in pietra o intonacati;
  • - evitare la suddivisione di spazi e corti comuni;
  • - limitare le opere di contenimento, da realizzare quando indispensabili con scarpate inerbite e piantumate, muri in pietrame realizzati o rivestiti a conci regolari faccia a vista.

3. I nuovi annessi agricoli di cui all'art 73, comma 4, LR n.65/2014, ove ammessi, devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola, come da programma aziendale;
  • - HMax ≤ 4,50 m.; è ammessa la costruzione di porzioni e dell'intero volume seminterrato o interrato (con eventuali accessi o rampe posizionati correttamente rispetto alla morfologia del terreno e/o del terrazzamento);
  • - nel caso il volume venga realizzato interamente sotto la linea di terra e con un solo piano di calpestio, viene computato all'80% ed è ammesso che una delle pareti perimetrali sia utilizzata come prospetto frontale (simile ad una porzione di un terrazzamento);
  • - in presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-produttive è consentita la costruzione di annessi con un'altezza maggiore: in questi casi, l'HMax di norma non dovrà essere superiore a 9 m. Per l'intervento deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 135, comma 4, della LR n.65/2014.

Per gli interventi valgono inoltre i seguenti criteri generali:

  • - non interferire fisicamente e visivamente paesaggi, edifici e complessi di valore storico culturale;
  • - ridurre al minimo sbancamenti e movimenti terra ed evitare abbattimento di alberi, siepi, muri di contenimento e altri elementi che caratterizzano in modo significativo il paesaggio rurale;
  • - limitare l'apertura di nuove strade, salvaguardare i terrazzamenti e non pregiudicare la conservazione delle sistemazioni agrarie di pregio.

4. Per gli interventi di cui ai precedenti comma 2 e 3 valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

  • - copertura da realizzare preferibilmente a due falde (tetto a capanna), con elementi in laterizio e pendenza ≤ al 30%; sono ammesse coperture ricoperte di vegetazione (tetto verde) secondo i principi dell'architettura sostenibile;
  • - gronde con aggetto ridotto;
  • - limitare l'inserimento di scale esterne;
  • - infissi e sistemi di oscuramento (persiane e portelloni) preferibilmente in legno naturale o verniciato, ammessi anche in pvc, alluminio o metallo verniciati, con colori tradizionali;
  • - tinteggiatura esterna con intonaci traspiranti, preferibilmente a calce, con colori tradizionali;

Sono vietati:

  • - balconi;
  • - uso di elementi di arredo, parapetti e buttafuori in c.a. o in calcestruzzo prefabbricati;
  • - uso di canali di gronda e pluviali in materiale diverso dal rame o dalla lamiera zincata;
  • - uso di canali di gronda o pluviali a sezione quadra o rettangolare;
  • - uso di comignoli prefabbricati in cls o in materiale plastico.
  • - lasciare a vista elementi strutturali in c.a., quali cordolature o travi di bordo, architravi e telai, brani di muratura.
  • - esecuzione di intonaci "falso rustico" (lacrimato, graffiato, a buccia di arancia) e di rivestimenti plastici.

5. I nuovi annessi agricoli a servizio di aziende che non raggiungono i requisiti per la presentazione del programma aziendale di cui all'art. 73, comma 5, LR n.65/2014 e all'art. 6 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

L'installazione di questi annessi è consentita alle seguenti condizioni e criteri generali:

  • - costruzione da realizzare in legno o con materiali leggeri, priva di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
  • - non interferire fisicamente e visivamente paesaggi, edifici e complessi di valore storico culturale;
  • - ridurre al minimo sbancamenti e movimenti terra ed evitare abbattimento di alberi, siepi, muri di contenimento e altri elementi che caratterizzano in modo significativo il paesaggio rurale;
  • - limitare l'apertura di nuove strade, salvaguardare i terrazzamenti e non pregiudicare la conservazione delle sistemazioni agrarie di pregio.

Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

a. Caratteristiche tipologiche e costruttive

  • - struttura, materiali ed elementi caratterizzanti debbono risultare idonei ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale;
  • - dovranno essere previste fasce verdi di ambientazione e mitigazione dell'impatto visivo (filari alberati, alberature isolate o a macchia), con specie vegetali autoctone;
  • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;
  • - distanza minima dagli edifici residenziali esistenti non di proprietà ≥ 50 m. e ≥ 5 m. dal confine di proprietà.

b. Caratteristiche dimensionali

  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola, rapportandola ai parametri aziendali previsti dal PTCP, fermo restando che sono comunque ammesse SE ≤ 70 mq. e HMax ≤ 2,60 m.;
  • - in presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-produttive è consentita la costruzione di annessi con un'altezza maggiore: in questi casi, l'HMax di norma non dovrà essere superiore a 3 m. Per l'intervento deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 135, comma 4, della LR n.65/2014.
  • - ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti regole è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (tettoie, baracche, manufatti precari, condonati e simili), la realizzazione del nuovo annesso è subordinata alla loro definitiva rimozione.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36