Norme Tecniche di Attuazione

Art. 95 Piscine e campi da gioco

1. Gli interventi di trasformazione del suolo per realizzare piscine e campi da gioco scoperti ad uso privato (tennis, calcetto, ecc.) sono consentiti a condizione che gli interventi:

  • - nel caso ricadano nelle aree di valore storico considerate invarianti strutturali (siglate cv o incluse entro il perimetro di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuate attraverso appositi "simboli" e "schede") vengano realizzati valutando la compatibilità con lo stato dei luoghi, nel rispetto dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente (le piscine preferibilmente interrate);
  • - non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni: nel caso di terreni in pendenza, i movimenti di terra necessari alla sistemazione devono essere al massimo dell'ordine di 1 m. in più o in meno rispetto al piano di campagna rilevato prima dell'intervento (pendenza certificata dal rilievo quotato, da allegare al progetto e dimostrazione che scavo o riporto non presentino altezza superiore a 1 m.);
  • - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • - non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno, ad eccezione degli interventi pertinenziali quando ammessi;
  • - garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • - possano usufruire, preferibilmente, di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
  • - possano prevedere sistemi di raccolta delle acque di scarico e il loro riutilizzo.

2. Le piscine e i campi da gioco possono essere realizzati nelle aree a verde privato (Vx), nelle aree di pertinenza degli edifici (nell'ambito del resede e comunque alla minor distanza possibile dagli edifici esistenti) e all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgono attività agrituristica (anche in presenza di uno specifico trattamento vegetale o artificiale).
Le dimensioni massime consentite per la realizzazione delle piscine (superficie della vasca) sono le seguenti:

  • ≤ 100 mq. per i privati
  • ≤ 150 mq. per gli agriturismi e le strutture turistico-ricettive.

3. E' ammessa la realizzazione di manufatti interrati, almeno su tre lati, da adibire a locali tecnici e deposito o servizi con SU ≤ 30 mq. e HMax ≤ 2,40 m.

4. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • - da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • - dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • - da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

Il Regolamento Edilizio detta specifiche disposizioni per la

realizzazione delle opere di cui al presente articolo.

5. Le indicazioni e le prescrizioni per gli interventi di cui al presente articolo valgono (per assimilazione) anche per le aree ricadenti negli altri sistemi.
E’ vietata la realizzazione di piscine nelle aree comprese all’interno dei perimetri di “Centri, nuclei e complessi storici” individuati nelle Tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento”.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36