Norme Tecniche di Attuazione

Art. 84 Ambito V5.1: "Centri di equitazione"

1. L'ambito comprende aree dove sono già insediate attività di allevamento dei cavalli, situate prevalentemente in zone di fondovalle, pianura e lungo la via Vecchia Senese, che si prestano a svolgere anche a livello territoriale un ruolo di servizio per attività sportive e ricreative.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V5.1 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: alla riqualificazione delle strutture esistenti e all'integrazione con altre attività: scuola di equitazione, ippoterapia, maneggio coperto, escursioni di trekking a cavallo. In relazione a queste attività potranno essere realizzate piste e piccoli circuiti; dei "paddock" per lo stazionamento degli animali e una club-house con relativi servizi, da realizzare con strutture provvisorie e removibili, non più alte di un piano. Per queste strutture sarà obbligatorio sottoscrivere una convenzione (o atto d'obbligo unilaterale) in sede di approvazione del progetto, che preveda contestualmente alla cessazione delle attività la loro rimozione, la bonifica delle aree, il ripristino dei luoghi.

Per le aree dell’ambito interessate da interventi di trasformazione previsti dal Piano Strutturale, è inteso che gli interventi per i quali non è prevista l’attuazione nel presente PO sono solo quelli riferibili alla realizzazione di strutture e attrezzature funzionali alle attività “integrative” di cui sopra.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse", "Spazi scoperti di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di serre temporanee e permanenti (comma 1, 2, 3) e dei manufatti necessari all'attività agricola amatoriale (comma 4) di cui all'art. 93 delle presenti norme.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36