Norme Tecniche di Attuazione
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Art. 93 Manufatti temporanei / non temporanei e altri annessi (senza programma aziendale)
1. I manufatti aziendali temporanei e le serre temporanee da installare per un periodo non superiori ai due anni, di cui all'art. 70, comma 1, LR n.65/2014 e all'art. 1 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.
Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
- - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.
2. I manufatti aziendali e le serre da installare per un periodo superiori ai due anni, di cui all'art. 70, LR n.65/2014 e all'art. 2 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.
Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
- - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.
3. I manufatti aziendali non temporanei che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, di cui all'art. 70, LR n.65/2014 e all'art. 3 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento. L'installazione di questi manufatti è consentita alle sole aziende agricole.
Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
- a. Caratteristiche tipologiche e dimensionali
Silos, serbatoi e contenitori in acciaio inox per vino, olio o altri alimenti, quando strettamente collegati alla conduzione aziendale, in presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-produttive e in assenza di spazi disponibili all'interno di edifici e annessi con destinazione d'uso agricola, potranno essere istallati all'esterno negli spazi di pertinenza dell'azienda, con esclusione delle aree di valore storico considerate invarianti strutturali (siglate cv o incluse entro il perimetro di una scheda Leopoldine, o di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuate attraverso appositi "simboli"):
- - Hmax ≤ 6,5 m.
- - distanza dagli edifici ≤ 10 m.
- - numero massimo di contenitori istallabili all'esterno = 6.
La localizzazione di questi manufatti dovrà tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i "coni" visivi e panoramici e dovranno essere collocati di norma in prossimità dei prospetti secondari degli edifici.
A tal fine dovranno essere realizzate fasce verdi di ambientazione e mitigazione dell'impatto visivo con specie vegetali autoctone, o "pareti verdi" montate sul perimetro, da realizzare mediante installazione di supporti con apposite griglie (plastiche o metalliche), destinate a ricoprire la struttura con vegetazione rampicante.
Qualora questi manufatti non siano più funzionali alla produzione aziendale dovranno essere rimossi.
I criteri generali sopra descritti valgono anche per la realizzazione di altri manufatti e volumi tecnici.
Le tettoie e le strutture a tunnel dovranno essere realizzate in legno o con materiali ed elementi leggeri che risultino idonei ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale.
In ogni caso, la compatibilità e le condizioni di visibilità nell'inserimento degli impianti nel paesaggio, così come la dimostrazione dell'effettiva necessità di installazione dei contenitori all'esterno, dovranno essere appositamente valutate e documentate negli elaborati di progetto.
4. Gli annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali, ovvero i manufatti necessari all'attività agricola amatoriale di cui all'art. 78, LR n.65/2014 e all'art. 12 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.
Sono abilitati all'installazione di tali annessi coloro che praticano l'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.
L'installazione di questi annessi, destinati al solo rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, è consentita alle seguenti condizioni generali: costruzione da realizzare in legno o con materiali leggeri, semplicemente ancorata al suolo, priva di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo.
Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
- a. Caratteristiche tipologiche e costruttive
- - per ciascun fondo è consentita la realizzazione di un solo manufatto, posizionato nel rispetto dell'assetto agrario esistente;
- - struttura, materiali ed elementi caratterizzanti debbono risultare idonei ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale;
- - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.
- b. Superfici fondiarie e caratteristiche dimensionali
- La realizzazione di questi annessi è consentita nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- - superficie fondiaria
≥ 2.000 mq. / SC ≤ 15 mq. - - superficie fondiaria
≥ 5.000 mq. / SC ≤ 20 mq. - - superficie fondiaria
≥ 7.500 mq. / SC ≤ 25 mq. - - superficie fondiaria
≥ 10.000 mq. / SC ≤ 30 mq. - - locale unico, con HMax ≤ 2,40 m.
- - copertura da realizzare preferibilmente a due falde (tetto a capanna), con pendenza ≤ al 30%;
- - ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti regole è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (tettoie, baracche, manufatti precari, condonati e simili), la realizzazione del nuovo annesso è subordinata alla loro definitiva rimozione.
- c. Ulteriori disposizioni
- Le superfici di cui al precedente punto b) devono essere contigue e non derivate da frazionamenti parziali di fondi agricoli posti in essere successivamente alla data di adozione del presente PO.
- La realizzazione dei manufatti di cui al presente comma, è consentita previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà.
- L'atto d'obbligo dovrà contenere anche: l'impegno a mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito; l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o ovvero nel caso vengano meno le superfici fondiarie minime previste.
- L'atto d'obbligo contiene la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.
- I manufatti costruiti ai sensi del presente comma non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola.
5. I manufatti per il ricovero degli animali domestici, di cui all'art. 78, LR n.65/2014 e all'art. 13 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.
L'installazione di questi manufatti è consentita alle seguenti condizioni generali: costruzione da realizzare in legno o con materiali leggeri, priva di opere di fondazione, semplicemente ancorata al suolo e senza opere murarie.
Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
h.1 Superfici massime
Tipo di allevamento | n. | max capi SC max |
---|---|---|
- apicoltura | 15 arnie | 12 mq |
- avicoltura | 12 | 12 mq |
- cunicoltura | 10 riproduttori | 12 mq |
- ovini/caprini | 10 | 20 mq |
- suini | 2 adulti | 12 mq |
- bovini | 2 adulti | 20 mq |
- equini o camelidi | 2 adulti | 20 mq |
- cani | 6 adulti | 20 mq |
h.2 Altezza massima
- - 3,00 m. per ricoveri di cavalli e bovini
- - 2,40 m. per tutti gli altri ricoveri.
h.3 Distanze minime (in relazione al tipo di allevamento)
- - distanza dalla propria abitazione: 10 m. per avicoltura e cunicoltura; 20 m. per ovini /caprini, bovini, equini e cani; 25 m. per suini;
- - distanza da altre abitazioni: 20 m. per avicoltura e cunicoltura; 25 m. per ovini/caprini e cani; 50 m. per bovini, equini e suini;
- - distanza dal confine: 10 m. per avicoltura e cunicoltura; 20 m. per ovini/caprini, bovini, equini e cani; 25 m. per suini;
- - distanza dalle strade: 10 m. per avicoltura e cunicoltura; 20 m. per ovini/caprini, bovini, equini e cani; 25 m. per suini.
h.4 Ulteriori disposizioni
- - per un numero di arnie/capi inferiore a quello precedentemente indicato si dovrà dimensionare la superficie coperta massima del manufatto con le opportune proporzioni; - la superficie fondiaria minima prescritta è di: 1.500 mq. per apicoltura e avi-cunicoltura; 3.000 mq. per cani; 5.000 mq. per ovini/caprini, suini e bovini; 6.000 mq. per equini;
- - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;
- - i manufatti dovranno essere realizzati in un unico corpo di fabbrica, di forma semplice e regolare, preferibilmente rettangolare con copertura a capanna e linea di colmo parallela al lato lungo della costruzione;
- - non è ammessa la realizzazione di piazzali e recinzioni in muratura, sono consentite esclusivamente staccionate e/o pali di legno e rete a maglia sciolta;
- - sui fondi per l'attività agricola amatoriale di cui al precedente comma 4 è consentita anche la realizzazione di ricoveri per animali, secondo le disposizioni e con le caratteristiche di cui al presente comma;
- - l'installazione è subordinata alla sottoscrizione di un impegno, con il quale il proprietario o i proprietari del fondo si obbligano a rimuovere o a demolire il manufatto al cessare delle esigenze di ricovero degli animali.