Norme Tecniche di Attuazione

Art. 37 Ampliamento

1. Gli interventi di ampliamento (Am) consistono nell'aggiunta di volumi nuovi a quelli esistenti e comportano un aumento della superficie edificabile dell'edificio.

2. L'ampliamento può comportare:

  • h1- ampliamenti in altezza (soprelevazioni);
  • h2- ampliamenti in aderenza;
  • h3- realizzazione di manufatti edilizi isolati strettamente complementari a quello principale.

3. Gli interventi di ampliamento devono configurarsi come sistemazione definitiva dell'edificio e del lotto di pertinenza.

4. Gli ampliamenti dovranno rispettare, con riferimento all'intero lotto di pertinenza, l'indice di edificabilità fondiaria e/o specifiche prescrizioni riferite a superficie coperta e altezza massima.

5. Sono ammessi ampliamenti una tantum, fino ad un max. del 5% della volumetria esistente alla data di adozione del presente PO, per la realizzazione di servizi igienici e vani accessori negli edifici con destinazione d'uso esclusiva "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" (S).

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36