Norme Tecniche di Attuazione
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Art. 37 Ampliamento
1. Gli interventi di ampliamento (Am) consistono nell'aggiunta di volumi nuovi a quelli esistenti e comportano un aumento della superficie edificabile dell'edificio.
2. L'ampliamento può comportare:
- h1- ampliamenti in altezza (soprelevazioni);
- h2- ampliamenti in aderenza;
- h3- realizzazione di manufatti edilizi isolati strettamente complementari a quello principale.
3. Gli interventi di ampliamento devono configurarsi come sistemazione definitiva dell'edificio e del lotto di pertinenza.
4. Gli ampliamenti dovranno rispettare, con riferimento all'intero lotto di pertinenza, l'indice di edificabilità fondiaria e/o specifiche prescrizioni riferite a superficie coperta e altezza massima.
5. Sono ammessi ampliamenti una tantum, fino ad un max. del 5% della volumetria esistente alla data di adozione del presente PO, per la realizzazione di servizi igienici e vani accessori negli edifici con destinazione d'uso esclusiva "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" (S).