Norme Tecniche di Attuazione

Art. 42 Interventi pertinenziali

1. Gli interventi pertinenziali, di cui all'art.135, comma 2 lettera e) della LR n.65/2014, interessano manufatti di modesta dimensione (cantine, autorimesse, box, ecc.) e contemplano piccole opere accessorie a servizio dell'edificio principale o dell'unità immobiliare di riferimento; tali opere, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale e fatte salve le ulteriori disposizioni contenute negli articoli delle presenti norme, sono destinate esclusivamente ad una migliore utilizzazione dell'edificio di riferimento e non possono essere utilizzate in modo autonomo e/o separato.

2. Gli interventi pertinenziali, quando ammessi e previsti negli articoli dei diversi Sistemi e Sottosistemi delle presente NTA:

  • - possono comportare la realizzazione di un volume aggiuntivo ≤ 20% della volumetria complessiva dell'edificio principale esistente alla data di adozione del presente PO;
  • - devono essere realizzati all'interno del lotto o dell'area di pertinenza e configurarsi come sistemazione definitiva degli stessi e dell'edificio di riferimento; eventuali volumi secondari e manufatti esistenti comunque legittimati devono essere computati e detratti dal calcolo del volume in aggiunta;
  • - non possono determinare incremento del carico urbanistico.

3. Qualora gli interventi pertinenziali contemplino la realizzazione di una tettoia, la stessa dovrà avere una superficie SC ≤ 35 mq. per ciascuna unità immobiliare di riferimento.

4. Le opere accessorie a servizio delle unità immobiliari destinate a pubblici esercizi (coperture di spazi esterni di bar, ristoranti, ecc.), assimilabili agli interventi pertinenziali, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

  • - superficie SC ≤ a quella dell’unità immobiliare di riferimento e comunque ≤ 100 mq.;
  • - strutture di sostegno leggere e facilmente removibili, con eventuali chiusure in materiali non rigidi né autoportanti;
  • - divieto di installare impianti tecnologici e di collegamento ai “servizi urbani”;
  • - l’installazione del manufatto dovrà essere eseguita con idoneo titolo abilitativo edilizio; sarà inoltre obbligatorio sottoscrivere una convenzione (o atto d’obbligo unilaterale) in sede di approvazione del progetto, che preveda contestualmente alla cessazione delle attività la loro rimozione, con la sistemazione e il ripristino dei luoghi.

Le opere accessorie di cui al presente comma sono in deroga ai parametri urbanistici, dovranno in ogni caso essere garantite le distanze tra pareti finestrate, ferma restando la disciplina del Codice della Strada. Per gli interventi di copertura di spazi esterni deve essere acquisito un preventivo parere di assenso da parte dell’Amministrazione Comunale.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36