Norme Tecniche di Attuazione

Art. 54 Generalità

1. I trattamenti, vegetali e artificiali, previsti e utilizzati per la sistemazione del suolo sono: prato e prato arborato, area alberata, area permeabile, percorso pedonale, pista ciclabile e percorso ciclo-pedonale; a questi si aggiungono carreggiata stradale e corsia di servizio, spazi per la sosta automobilistica, marciapiede.

2. I successivi articoli contengono obblighi, divieti, indirizzi e consigli per le differenti sistemazioni previste; per la composizione degli impianti vegetazionali si deve tenere conto del contesto (pianura, collina, fondovalle), degli obiettivi da perseguire (rimboschimento, rinaturalizzazione, tutela dei contesti storici), delle funzioni da favorire.

3. L'individuazione di uno specifico trattamento per una determinata superficie è da intendersi come "sistemazione prevalente" della stessa: l'area potrà dunque contenere anche altri trattamenti, purché compatibili e funzionali al disegno complessivo dello spazio aperto.

4. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" le superfici interessate da trattamenti vegetali e artificiali, quando comprese all'interno dei perimetri delle aree soggette a categoria d'intervento adeguamento (ad) e trasformazione (tr), non possono essere coperte o edificate, pur contribuendo alla determinazione degli indici edificatori. La sistemazione di queste superfici dovrà essere contestuale alla realizzazione degli interventi previsti.

5. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" gli edifici che ricadono all'interno delle aree interessate da trattamenti vegetali e artificiali, che il PO intende recuperare come spazi aperti, sono soggetti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione senza ricostruzione.

6. Piscine e campi da gioco, se ammessi e compatibili con le prescrizioni di cui all'art. 95 delle presenti norme, possono essere realizzati anche in presenza di uno specifico trattamento.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36