Norme Tecniche di Attuazione

Art. 58 Sentiero

1. I sentieri sono di norma adibiti al transito pedonale, ciclabile ed equestre. Il trattamento del fondo deve essere prevalentemente in terra battuta o stabilizzata e pavimentato nei tratti con forti pendenze.

2. I sentieri devono essere appositamente segnalati.

3. Nei sentieri storici esistenti devono essere mantenute le sezioni, le configurazioni altimetriche, ripristinate le parti con il fondo in pietra o lastricato, i muri in pietra di contenimento e delimitazione, le alberature e le siepi.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36