Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 86 Sottosistema M7: "Strade della rete dei collegamenti locali"

1. Sono delle rete dei collegamenti locali le strade extraurbane locali o locali interzonali, le strade vicinali e le strade urbane locali o locali interzonali; queste strade, ad itinerario continuo, costituiscono di fatto la persistenza del reticolo delle percorrenze storiche e strutturano la rete della viabilità territoriale locale, anche di relazione intercomunale.

2. La realizzazione e il completamento della rete dei collegamenti locali individua un sistema alternativo di fruizione delle risorse culturali, storiche, naturalistiche e ambientali diffuse nel territorio; salvaguarda e riconferma inoltre l'importanza di utilizzare e percorrere la trama della viabilità storica minore.

3. Gli interventi, mirati a restituire un carattere unitario ed assicurare la percorribilità pubblica, dovranno dare continuità alla rete con il completamento di alcuni tratti, l'adeguamento delle parti attualmente non carrabili, la sistemazione dei tracciati viari esistenti e delle aree di pertinenza. Nelle strade e nei percorsi storici, per quanto possibile, dovranno essere mantenute le sezioni e le configurazioni altimetriche, restaurati o ripristinati i basolati antichi, i muri di contenimento e delimitazione in pietra, gli affioramenti rocciosi, le alberature e le siepi. Gli interventi dovranno favorire ed esplicitare le differenti modalità di fruizione (carrabile, ciclabile, pedonale, ecc.), con sistemi di comunicazione mirati, scelta di materiali e finiture differenziate.

4. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Mobilità" (M) in misura tendenzialmente esclusiva.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38