Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 98 Tutela della qualità dell'aria

1. Ai fini della tutela e del miglioramento della qualità dell'aria rispetto alla immissione e alla presenza in essi di elementi inquinanti, il Piano Strutturale assicura un idoneo coordinamento tra i diversi piani di settore comunali (piani urbani del traffico, piani di localizzazione delle funzioni, programmi delle opere pubbliche, provvedimenti per il miglioramento della qualità ambientale, altri piani, programmi, atti amministrativi potenzialmente pertinenti), anche ai fini di un coerente processo di riequilibrio della dotazione infrastrutturale, degli standard di legge e dei servizi.

2. La localizzazione di eventuali nuove attività produttive che comportino emissioni inquinanti o acustiche dovrà essere individuata al di fuori del sistema residenziale, ad adeguata distanza dallo stesso e valutando i fenomeni di trasporto degli inquinanti in atmosfera.

3. Il Piano Strutturale, negli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico e nelle scelte localizzative delle funzioni, considera adeguatamente la qualità ambientale in relazione alle possibili fonti di inquinamento atmosferico e acustico.

4. Il Piano Strutturale dimensiona, integra e distribuisce in modo organico il complesso delle funzioni, privilegiando modalità che non inducono mobilità inutile, provvedendo al riordino della circolazione veicolare e del trasporto pubblico locale.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38