Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 100 Acque superficiali

1. Nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua di cui all'art.19 delle presenti norme, ferme restando le disposizioni normative vigenti, si applicano le seguenti prescrizioni:

  • - è vietato qualsiasi tipo di edificazione; saranno consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con l'esclusione di volumi di servizio, e realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e di servizio;
  • - è vietato ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti la corretta regimazione dei corsi d'acqua, la regolazione del deflusso di magra e di piena, le derivazioni e le captazioni per approvvigionamento idrico, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento viario;
  • - sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
  • - sono vietate le pratiche agricole;
  • - è vietata, all'interno del corpo idrico, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;
  • - è consentito eseguire lavori di ripulitura e manutenzione fluviale solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e, in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico;
  • - sono incentivate le piantumazioni finalizzate al ripristino ed ampliamento delle fasce boscate riparali.
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38