Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 101 Acque sotterranee

1. In relazione alla classificazione della vulnerabilità degli acquiferi, all'interno delle aree classificate a vulnerabilità molto alta, il Piano Operativo dovrà valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi.

2. All'interno delle zone di rispetto delle sorgenti e dei pozzi per l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto ed all'interno delle aree di ricarica delle sorgenti sono vietate le seguenti attività:

  • - dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  • - accumulo e spargimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  • - aree cimiteriali;
  • - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  • - gestione di rifiuti;
  • - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • - pozzi perdenti;
  • - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

3. Le trasformazioni che prevedono l'allacciamento di nuovi insediamenti alla rete fognaria dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente servite.

4. I nuovi insediamenti previsti dal Piano Strutturale dovranno prevedere un sistema di raccolta e di smaltimento delle acque chiare separato da quello delle acque nere.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38