Norme Tecniche del Piano Strutturale
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Art. 101 Acque sotterranee
1. In relazione alla classificazione della vulnerabilità degli acquiferi, all'interno delle aree classificate a vulnerabilità molto alta, il Piano Operativo dovrà valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi.
2. All'interno delle zone di rispetto delle sorgenti e dei pozzi per l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto ed all'interno delle aree di ricarica delle sorgenti sono vietate le seguenti attività:
- - dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- - accumulo e spargimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- - aree cimiteriali;
- - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- - gestione di rifiuti;
- - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- - pozzi perdenti;
- - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
3. Le trasformazioni che prevedono l'allacciamento di nuovi insediamenti alla rete fognaria dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente servite.
4. I nuovi insediamenti previsti dal Piano Strutturale dovranno prevedere un sistema di raccolta e di smaltimento delle acque chiare separato da quello delle acque nere.