Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 104 Pericolosità idraulica

1. Nella Tav.C5.2 "Pericolosità idraulica" il territorio comunale è suddiviso in quattro classi di pericolosità in relazione alla possibilità del verificarsi di eventi alluvionali secondo specifiche verifiche idrauliche, effettuate sul reticolo idrografico dei corsi d'acqua affluenti e sulle indicazioni di dettaglio dell'Autorità di Bacino del fiume Arno relativamente allo stesso fiume. Nella Relazione Idraulica allegata (parte 3, pagg. 118-121) sono riportate planimetrie con indicate le altezze d'acqua (battenti idrici) in quote assolute rispetto al livello del mare, raggiunte durante gli eventi di piena duecentennale per le zone coperte dagli studi idraulici di dettaglio. Tali livelli costituiscono il riferimento di base per la dimostrazione del superamento del rischio idraulico e/o per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli interventi.

2. Pericolosità bassa (I.1): in questa classe rientrano le aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

  • a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. Prescrizioni: in queste aree la realizzazione e la previsione di nuovi interventi non è soggetta a particolari condizioni di fattibilità.

3. Pericolosità media (classe I.2): questa classe comprende sia le aree interessate da allagamenti per eventi alluvionali i cui tempi di ritorno sono compresi tra i 200 ed i 500 anni, sia le aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

  • a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Prescrizioni: in queste aree la realizzazione e la previsione di nuovi interventi non dovranno costituire condizioni di aggravio del carico idraulico per le zone classificate in classe 3 di pericolosità.

4. Pericolosità elevata (classe I.3): questa classe comprende sia le aree interessate da allagamenti per eventi alluvionali i cui tempi di ritorno sono compresi tra i 30 ed i 200 anni, sia le aree di fondovalle per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Prescrizioni: in queste aree la realizzazione e la previsione di nuovi interventi è subordinata alla dimostrazione dell'esistenza di condizioni di sicurezza idraulica rispetto ad eventi alluvionali con tempo di ritorno duecentennali o alla preventiva e/o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto ad eventi alluvionali con tempo di ritorno di 200 anni. Tali interventi non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
  • - dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità idraulica in altre aree.

Il Piano Operativo individuerà le modalità di calcolo ed i volumi disponibili per la compensazione dei singoli interventi.

5. Pericolosità molto elevata (classe I.4): in questa classe sono comprese sia le aree interessate da allagamenti per eventi di piena i cui tempi di ritorno sono inferiori ai 30 anni, sia le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

  • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Gli interventi possibili sono disciplinati dall'art. 3.2.2.1 del Regolamento 53/R e dall'art. 2 della L.R. n.21/2012.

In queste aree non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Tali interventi non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
  • - dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree.

Il Piano Operativo individuerà le modalità di calcolo ed i volumi disponibili per la compensazione dei singoli interventi.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38