Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 129 Salvaguardie del Piano Strutturale

1. Sono vietati interventi la cui attuazione possa pregiudicare la realizzazione delle opere previste nella Tav.C.4.6 in relazione al Sistema della mobilità o che occupino in modo incongruo le aree destinate a quelle stesse infrastrutture.

2. Per i Beni d'interesse storico architettonico, storico ambientale e paesaggistico, storico culturale, storico archeologico, fino all'approvazione del Piano Operativo, sono consentiti esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo, non in contrasto con le disposizioni di cui alla Parte seconda: "Lo Statuto del Territorio", Titolo III: "Invarianti strutturali", fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo.

3. Per i beni d'interesse storico-architettonico di cui all'art.13 "Beni d'interesse storico architettonico", riportati nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali", sono consentiti fino all'approvazione del Piano Operativo solo interventi di restauro e risanamento conservativo, con l'esclusione di frazionamenti che comportino aumento del numero delle unità immobiliari.

Ad eccezione di quegli edifici che:

  • a) nella "Schedatura degli edifici di impianto storico nel territorio rurale" risultino:
    • - classificati e inseriti nell'elenco degli "Edifici di scarso valore";
    • - classificati e inseriti nell'elenco degli "Edifici di valore" con una valutazione di "medio" alla voce "valore architettonico" e allo stesso tempo di "alterato" o "compromesso" alla voce "livello di integrità";
  • b) negli elaborati del vigente RU, seppure compresi all'interno dei prtimetri che individuano i centri storici "Linite zona A" (legenda), risultino classificati tra quelli per i quali sono già previsti ed ammessi interventi di ristrutturazione edilizia conservativa;

per tutti questi edifici, fino all'approvazione del Piano Operativo, sono consentiti anche interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 135, comma 2, lettera d) della LR n.65 del 10/11/2014.

4. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nelle more dell'approvazione del Piano Operativo:

  • - è vietata l'istallazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei beni di interesse storico architettonico: centri, nuclei, complessi, edifici di valore storici, come individuati nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali".

5. Gli edifici e le aree legittimamente adibiti all'esercizio di attività, o a forme di utilizzazione, che risultino in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal Piano Strutturale possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, oltre agli interventi atti a garantire l'incolumità in caso di edifici danneggiati o pericolanti, la bonifica e/o la sostituzione di materiali inquinanti.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38