Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 16 Beni d'interesse storico archeologico

1. Il Piano Strutturale individua come invarianti nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": i siti d'interesse archeologico. Il piano prescrive per questi beni la tutela e la valorizzazione. Per i siti d'interesse archeologico segnalati il piano sollecita l'avvio di indagini e interventi di conservazione puntuali: in tal senso prevede un'area di salvaguardia con raggio di 75 metri, all'interno della quale, nel caso s'intendano eseguire interventi edilizi e di sistemazione agraria, è obbligatorio comunicare questa intenzione anche alla Soprintendenza competente e far passare almeno 30 giorni dalla data di comunicazione, al fine di poter effettuare un sopralluogo e/o fornire eventuali prescrizioni ritenute necessarie.

2. Per le zone dove siano presenti i resti di pavimentazioni lastricate (basolati) o di affioramenti rocciosi sezionati per creare una sede stradale, appartenenti a tratti di viabilità storica, il piano prevede una fascia di rispetto, con larghezza di 6 metri dall'asse stradale (su entrambe i lati), all'interno della quale è necessario acquisire un parere da parte della Amministrazione Comunale prima di eseguire eventuali interventi edilizi e di sistemazione agraria.

3. Per le aree assoggettate al vincolo di cui all'art. 142 "Aree tutelate per legge", lettere m), del DLgs n.42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali), che ricomprende le "zone di interesse archeologico" si rimanda anche alle prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B del PIT.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38