Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 17 Viabilità fondativa

1. Il Piano Strutturale individua come invariante nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": la viabilità fondativa, il cui reticolo è costituito principalmente dalla "permanenza" dei tracciati principali presenti nel catasto Leopoldino e dalle strade vicinali (escluse quelle con tracciato dismesso). Il piano prescrive la tutela e il mantenimento dei tracciati permanenti, l'obbligo di garantire la percorribilità e la continuità dei collegamenti con le modalità previste al successivo comma 2.

2. Gli interventi previsti in relazione agli obiettivi e alle azioni di governo del territorio, che il Piano Operativo dovrà accogliere e sviluppare predisponendo specifiche norme, devono favorire e incentivare:

  • - interventi di riqualificazione, ripristino e miglioramento, anche con modesti adeguamenti del tracciato e della sezione, prevedendo se necessario la realizzazione di nuovi tratti, di limitata estensione, quando finalizzati alla connessione tra gli itinerari principali;
  • - il recupero dei manufatti minori (banchine laterali, cigli erbosi o modellati a secco, fossi, canalette di scolo, muretti di delimitazione e protezione, muri di sostegno, gradoni e scalini in pietra).
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38