Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 34 Disposizioni generali

1. Nelle parti destinate ad usi agricoli del territorio rurale comprese nel sistema ambientale, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal PIT e dal PTC della Provincia di Arezzo, sono consnetiti gli interventi secondo quanto previsto al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65 del 10/11/2014, fatte salve le disposizioni di cui alla Parte seconda "Statuto del territorio" e all'art.129 delle presenti norme, con le modalità e le limitazioni contenute dei diversi sottosistemi ed ambiti.

2. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (con destinazione d'uso agricola e non agricola) e la costruzione di nuovi edifici rurali, valgono inoltre le seguenti disposizioni:

  • - fino all'approvazione del Piano Operativo e ferma restando la salvaguardia dei caratteri dell'edilizia storico- testimoniale, gli interventi pertinenziali e le addizioni volumetriche potranno essere consentiti solo se previsti nel vigente RU alla data di adozione del Piano Strutturale, con le caratteristiche e le prescrizioni contenute nello stesso RU;
  • - la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014, quando ammessa, dovrà avere le caratteristiche e rispettare le prescrizioni contenute nel vigente RU;
  • - è escluso il cambio di destinazione a civile abitazione di tettoie e manufatti assimilabili.

3. Le aree del sistema ambientale che ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato non sono considerate parti del territorio rurale: in tali aree dunque non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65 del 10/11/2014. Il Piano Operativo dovrà stabilire specifiche norme in relazione agli indirizzi e alle prescrizioni contenuti nei diversi sottosistemi e ambiti del piano.

4. Il Piano Operativo, oltre a definire i limiti e le condizioni per gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio, dovrà stabilire, nel caso di frazionamento degli edifici di valore storico e non, la quantità minima di superficie ammessa per ciascuna unità immobiliare.

Dovrà inoltre valutare il contenuto della "Schedatura degli edifici di impianto storico nel territorio rurale" per indirizzare gli interventi di recupero secondo i seguenti obiettivi e criteri:

  • - conservazione dell'impianto tipologico;
  • - uso di tecniche costruttive e materiali tradizionali (anche per la sostituzione e il ripristino di parti danneggiate);
  • - mantenimento dei prospetti originali;
  • - divieto di demolizione di elementi architettonici rilevanti (archi, piattabande, mandolati, ecc.);
  • - evitare la suddivisione di spazi e corti comuni;
  • - limitare l'inserimento di scale esterne.

Negli interventi di recupero dovrà essere presentato un approfondito rilievo dell'edificio che metta in evidenza gli elementi architettonici della struttura edilizia, le forme di degrado fisico e tipologico esistenti, le eventuali superfetazioni (anche se consolidate con il condono edilizio).

5. Divieti:

  • - apertura di nuove cave o riapertura delle vecchie (salvo diverse indicazioni, in materia di programmazione e gestione delle attività estrattive, contenute in altri strumenti sovraordinati);
  • - formazione di discariche di materiale solido e liquido; formazione di depositi di rottami, auto in demolizione e materiali industriali di scarto; deposito e stoccaggio di materiali a cielo aperto. L'amministrazione comunale ha facoltà di consentire, in aree opportunamente predisposte a tale scopo, la realizzazione di aree da destinare a depositi e stoccaggio di materiali a cielo aperto; il Piano Operativo dovrà definire i criteri e le condizioni per la loro realizzazione.

6. Interventi specifici:

  • - è fatto obbligo ai proprietari dei fondi agricoli di effettuare la manutenzione delle canalizzazioni di drenaggio delle acque e il mantenimento delle alberature di pregio esistenti lungo le stesse;
  • - passaggi per la fauna debbono essere previsti nei casi in cui esistano o si determinino delle interferenze tra infrastrutture viarie. Gli interventi dovranno riguardare la realizzazione di sottopassi stradali per piccoli e grandi mammiferi, sovrappassi per grandi mammiferi, recinzioni stradali ad uso faunistico, impiego di deterrenti luminosi ed olfattivi, impiego selettivo di specie arbustive non fruttificanti sulle scarpate stradali per evitare il richiamo di avifauna, scale e vasche di risalita dei pesci nelle opere idrauliche.
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38