Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 46 Sottosistema V3: "Aree periurbane di transizione"

1. Ubicate prevalentemente a ridosso dei centri abitati, comprendono situazioni diverse ed eterogenee: residui di bosco, orti e colture a vite-olivo, aree agricole intercluse o abbandonate, aree agricole di rilevante pregio paesaggistico e ambientale. Queste aree, storicamente vocate a funzioni e attività miste (legate alle esigenze dell'adiacente tessuto urbano), sono contraddistinte da un paesaggio agricolo a trame minute, fortemente antropizzato.

Le parti di territorio comprese nel sottosistema V3 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla salvaguardia degli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, con riferimento ai contenuti dell'art.67 della LR n.65 del 10/11/2014.

Con particolare attenzione al recupero e alla valorizzazione degli spazi aperti, dei principali elementi caratterizzanti (siepi, boschi, arbusteti), al mantenimento degli assetti agricoli di tipo tradizionale, al ripristino dei percorsi storici, degli impianti vegetazionali (filari alberati, alberature isolate o a macchia), alla rinaturalizzazione delle aree abbandonate o degradate.

Le parti di territorio ricadenti nel sottosistema V3 sono considerate aree da salvaguardare.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - serre temporanee e permanenti.

4. Il Piano Operativo dovrà valutare e approfondire i segiuenti temi:

  • - recupero delle aree agricole abbandonate;
  • - creazione di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo didattico-naturalistico:
  • - mantenimento e potenziamento delle fasce di bosco e delle siepi, dei ciglioni e delle scarpate naturali e artificiali;
  • - salvaguardia degli assetti colturali a oliveto e vigneto.
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38