Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 61 Sottosistema R3: "Interventi unitari"

1. Il sottosistema è costituito da quartieri residenziali morfologicamente riconoscibili e da interventi prevalentemente unitari, esistenti o di progetto. In genere essi sono ubicati fuori delle zone centrali della città, spesso ai margini del tessuto urbanizzato. Il loro carattere contribuisce a dare leggibilità e riconoscibilità alle diverse parti della città.

2. Gli interventi dovranno in generale favorire il mantenimento, l'adeguamento, il completamento e la ricucitura di questi tessuti, consentendo operazioni che rispettino il carattere morfologico e tipologico degli edifici, in sintonia con le prescrizioni dei piani attuativi e dei piani per l'edilizia economica e popolare, dei progetti che ne regoleranno il disegno e la struttura. Gli interventi consentiti nel sottosistema e i contenuti attuativi saranno definiti nel Piano Operativo.

3. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali" che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, indicate nel Testo unico delle leggi sanitarie (RD n.1265 del 27/07/1934) e comprese negli elenchi di cui al DM del 05/09/1994, nei modi e limiti previsti dalla normativa di riferimento; stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38