Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 62 Sottosistema R4: "Nuclei rurali"

1. Il sottosistema è costituito da nuclei collinari e da piccoli aggregati di pendio. Questi insediamenti, all'origine rurali e oggi prevalentemente residenziali, presentano una struttura caratterizzata da un complesso sistema di pertinenze che concorrono a formare un particolare insieme di valore storico-ambientale, riconoscibile anche nei casi di intervenute modifiche o alterazioni. Essi sono caratterizzati dall'aggregazione di singoli edifici, tra loro connessi attraverso una rete di spazi collettivi (percorsi, aie, piazzette, larghi, orti).

2. I temi relativi alle aree ricadenti nel sottosistema sono stati oggetto di confronto e verifica nell'ambito della Conferenza di copianificazione (che si è svolta il 05/05/2015 presso la DG del Governo del Territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'art.25 della LR n.65), che ne ha condiviso le strategie come riportato nel verbale della stessa. Gli interventi dovranno favorire il recupero, la conservazione e il mantenimento degli edifici e degli spazi aperti, rispettando il principio insediativo e il carattere rurale dei singoli luoghi, anche nel caso vengano previsti modesti interventi edilizi al fine di garantire la permanenza degli abitanti e delle loro attività a "presidio" del territorio (motivo della loro "obbligata" inclusione all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, in relazione a quanto condiviso nella citata Conferenza di copianificazione e a quanto evidenziato nelle osservazioni della Regione Toscana), con particolare attenzione al ripristino e alla tutela dei principali elementi caratterizzanti: terrazzamenti, canali, fossi, guadi e vegetazione ripariale, strade, percorsi e passaggi pubblici, aree pavimentate, piazze, larghi, scale, rampe.

In tali aree dunque non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65 del 10/11/2014.

Sono inoltre previsti interventi finalizzati alla miglioramento della dotazioni di servizi e infrastrutture:

  • - la realizzazione di una dotazioni di spazi e servizi strettamente legati alla residenza quali isole ecologiche, parcheggi di attestamento e per i residenti, fermata per i mezzi di trasporto pubblico, spazi pavimentati e verdi attrezzati e di servizio;
  • - la realizzazione di impianti di depurazione dei reflui, ad uso collettivo, nei nuclei che non possono essere collegati alla rete fognaria;
  • - realizzazione di rete di teleriscaldamento con piccoli impianti ad uso dei singoli nuclei alimentati da biomasse vegetali provenienti da bacini strettamente connessi al luogo di utilizzo e impianti centralizzati per la produzione di energie rinnovabili finalizzati a rendere autonomi dal punto di vista energetico i diversi nuclei.

Gli interventi consentiti nel sottosistema e i contenuti attuativi saranno definiti nel Piano Operativo.

3. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali" che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, indicate nel Testo unico delle leggi sanitarie (RD n.1265 del 27/07/1934) e comprese negli elenchi di cui al DM del 05/09/1994, nei modi e limiti previsti dalla normativa di riferimento; stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante.

4. Le strade all'interno del sottosistema R4 individuate nel Sistema della mobilità (Tav.C4.6) hanno caratteristiche assimilabili a quelle del sottosistema M8 ("Strade e spazi tutelati") e sono dunque soggette alle prescrizioni contenute all'art.87 delle presenti norme.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38