Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 69 Obiettivi e prestazioni

1. Fanno parte del sistema della produzione le aree produttive caratterizzate da capannoni e da un'edilizia costituita in genere da edifici di piccole o medie dimensioni, con un tessuto dove è presente una certa mescolanza di attività produttive, spazi e infrastrutture connesse.

Il sistema della produzione dovrà garantire due tipi di prestazioni: la prima, legata alle esigenze degli addetti alle attività economiche, richiede la presenza diffusa di servizi; la seconda, attinente il rapporto tra le aree industriali e il resto della città, si traduce nella garanzia di infrastrutture specifiche (stradali e fognarie, distinte per quanto possibile da quella urbane) e nella individuazione di specifiche forme e modalità insediative.

Le aree comprese nel sistema della produzione possono ricadere sia all'interno del perimetro del territorio urbanizzato sia nel territorio rurale.

2. Nel sistema della produzione, un accurato progetto di suolo dovrà sostenere il "disegno" e il buon funzionamento di queste aree, agire come compensazione e filtro nei confronti delle diverse forme di inquinamento. garantire una sufficiente permeabilità del suolo, anche attraverso opportune sistemazioni e riconfigurazioni dello spazio aperto che garantiscano il potenziamento degli ecosistemi urbani e territoriali.

Nelle aree produttive che ricadono nella fascia di salvaguardia delle acque pubbliche oltre al rispetto delle prescrizioni previste dal RD n.523 del 25/07/1904 è necessario rendere permeabili le aree di pertinenza e garantire la piantumazione delle aree prossime al corso d'acqua.

3. Le strade di distribuzione all'interno del sistema della produzione sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata. La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire la mobilità di automezzi di grandi dimensioni in condizioni di sicurezza e protezione dell'ambiente. Le banchine e i marciapiedi dovranno essere pavimentati e ubicati a destra e a sinistra della carreggiata.

4. Gli interventi di adeguamento e trasformazione, oltre quelli che modificano il suolo calpestabile, dovranno garantire una superficie permeabile non inferiore al 25% dell'intera superficie fondiaria.

5. La realizzazione di nuove aree produttive o l'ampliamento di quelle esistenti dovranno essere accompagnati da indicazioni relative alla pressione ambientale stimata, alla dotazione tecnologica ed ambientale prevista, agli elementi di rischio potenziale indotto, alle indicazioni delle misure di compensazione e mitigazione degli impatti prodotti.

6. Nei progetti delle aree produttive dovranno essere elencati tutti i potenziali rischi ambientali dovuti a malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche o ad incidenti legati alle fasi di realizzazione ed esercizio.

7. Il Piano Operativo dovrà specificare i parametri qualitativi e dimensionali per la realizzazione o la ristrutturazione degli edifici industriali e loro pertinenze, ed inoltre predisporre norme orientate a perseguire i seguenti obiettivi:

  • - elevare gli standard funzionali e prestazionali anche con la predisposizione di elementi di filtro e compensazione, sia negli insediamenti esistenti che in quelli in previsione;
  • - miglioramento della accessibilità rendendo minime le interferenze con gli spostamenti legati alla residenza;
  • - incentivare interventi prevalentemente orientati alla riqualificazione degli spazi aperti allo scopo di consentirne un loro più razionale utilizzo, con incremento delle dotazioni di parcheggi, negli insediamenti esistenti;
  • - individuazione di spazi aperti, servizi ed attrezzature adeguate negli insediamenti in previsione;
  • - promuovere interventi mirati alla riqualificazione e al miglioramento delle strutture esistenti ed alla realizzazione di nuovi insediamenti secondo elevati standard prestazionali e funzionali (sostenibilità ambientale ed energetica, installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, utilizzo tecniche costruttive finalizzate al risparmio energetico), incentivando l'applicazione della disciplina toscana sulle APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate);
  • - individuare sistemi di abbattimento degli inquinanti, sistemi di smaltimento e depurazione di acque reflue nere e chiare, riciclaggio delle acque utilizzate a scopi produttivi.

8. I temi relativi alla previsione di nuove aree produttive ricadenti nel sistema sono stati oggetto di confronto e verifica nell'ambito della Conferenza di copianificazione (che si è svolta il 05/05/2015 presso la DG del Governo del Territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'art.25 della LR n.65), che ne ha condiviso le strategie come riportato nel verbale della stessa.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38