Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 77 Obiettivi e prestazioni

1. Fanno parte del sistema della mobilità i tracciati autostradali, stradali e ferroviari, di rilevanza urbana ed extra- urbana, comprese le isole ambientali costituite da strade, piazze e spazi pedonali tutelati.. Sono escluse le strade di distribuzione all'interno dei diversi sistemi.

2. Il sistema della mobilità dovrà garantire un facile collegamento fra la rete stradale di distribuzione e le grandi vie di comunicazione, la gerarchizzazione della rete stradale, con particolare riguardo alla separazione fra il traffico pesante legato alle attività produttive e il traffico normale, l'intersezione fra strade dello stesso tipo o di tipo immediatamente precedente o seguente, percorsi preferenziali per i mezzi pubblici, adeguate aree di parcheggio, una rete di percorsi ciclabili e pedonali (opportunamente segnalati, protetti e privi di barriere architettoniche).

3. Il progetto e la realizzazione del sistema della mobilità e delle singole opere che ne fanno parte dovrà fare ricorso a tecniche e a materiali di debole impatto ambientale. In particolare, le protezioni stradali, le opere d'arte e i muri di contenimento dovranno essere realizzati con tipologie costruttive e con materiali compatibili con l'ambiente e con i luoghi attraversati. I progetti delle nuove opere dovranno essere accompagnati da alcune indicazioni relative alla pressione ambientale stimata, alla dotazione tecnologica ed ambientale prevista, alle indicazioni delle misure di compensazione e mitigazione degli impatti esistenti e previsti.

4. Per stimare la pressione ambientale è necessario indicare ad esempio: la superficie impermeabilizzata, i volumi di traffico previsto, una stima dell'inquinamento indotto dal traffico, i livelli di rumorosità; i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, gli eventuali impatti sul deflusso di acque di scorrimento superficiale.

5. In base alla pressione ambientale presunta, è necessario prevedere ad esempio: i sistemi di abbattimento degli inquinanti; barriere ed aree verdi di compensazione e mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico.

6. Il Piano Operativo dovrà prevedere norme per l'adeguamento e la riqualificazione dei tracciati esistenti, rendendoli uniformi in termini di caratteristiche strutturali e di utilizzo, e la realizzazione di nuove infrastrutture secondo le caratteristiche prestazionali stabilite. Il Piano Operativo dovrà, per quanto possibile, prevedere interventi di ridefinizione della sezione stradale e delle aree adiacenti con l'obiettivo di individuare percorsi destinati prioritariamente alla mobilità ciclabile e/o pedonale come soluzione complementare ed alternativa all'utilizzo degli autoveicoli privati negli spostamenti interni o tra i maggiori centri abitati e come attrezzatura per il tempo libero e per la fruizione turistica, nel rispetto dei valori paesistici individuati.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38