Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 98 Tutela della qualità dell'aria

1. Ai fini della tutela e del miglioramento della qualità dell'aria rispetto alla immissione e alla presenza in essi di elementi inquinanti, il Piano Strutturale assicura un idoneo coordinamento tra i diversi piani di settore comunali (piani urbani del traffico, piani di localizzazione delle funzioni, programmi delle opere pubbliche, provvedimenti per il miglioramento della qualità ambientale, altri piani, programmi, atti amministrativi potenzialmente pertinenti), anche ai fini di un coerente processo di riequilibrio della dotazione infrastrutturale, degli standard di legge e dei servizi.

2. La localizzazione di eventuali nuove attività produttive che comportino emissioni inquinanti o acustiche dovrà essere individuata al di fuori del sistema residenziale, ad adeguata distanza dallo stesso e valutando i fenomeni di trasporto degli inquinanti in atmosfera.

3. Il Piano Strutturale, negli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico e nelle scelte localizzative delle funzioni, considera adeguatamente la qualità ambientale in relazione alle possibili fonti di inquinamento atmosferico e acustico.

4. Il Piano Strutturale dimensiona, integra e distribuisce in modo organico il complesso delle funzioni, privilegiando modalità che non inducono mobilità inutile, provvedendo al riordino della circolazione veicolare e del trasporto pubblico locale.

Art. 99 Suolo

1. Tutti i tipi di impianti che presuppongono impermeabilizzazione del suolo dovranno essere realizzati con modalità atte a:

  • - consentire una corretta regimazione delle acque superficiali limitando l'impermeabilizzazione del suolo; in particolare i materiali impiegati per le pavimentazioni, nelle aree non soggette alla salvaguardia delle acque sotterranee, dovranno favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque meteoriche;
  • - non alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque di scorrimento superficiale;
  • - non interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, sia con opere definitive sia provvisorie, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

2. Nelle aree soggette a ristagno delle acque si potrà costruire in rilevato a condizione di non aumentare il carico idraulico nelle aree limitrofe adottando opportuni sistemi di compensazione, secondo quanto verrà stabilito dal Piano Operativo in sede di definizione delle condizioni di fattibilità.

Art. 100 Acque superficiali

1. Nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua di cui all'art.19 delle presenti norme, ferme restando le disposizioni normative vigenti, si applicano le seguenti prescrizioni:

  • - è vietato qualsiasi tipo di edificazione; saranno consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con l'esclusione di volumi di servizio, e realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e di servizio;
  • - è vietato ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti la corretta regimazione dei corsi d'acqua, la regolazione del deflusso di magra e di piena, le derivazioni e le captazioni per approvvigionamento idrico, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento viario;
  • - sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
  • - sono vietate le pratiche agricole;
  • - è vietata, all'interno del corpo idrico, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;
  • - è consentito eseguire lavori di ripulitura e manutenzione fluviale solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e, in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico;
  • - sono incentivate le piantumazioni finalizzate al ripristino ed ampliamento delle fasce boscate riparali.

Art. 101 Acque sotterranee

1. In relazione alla classificazione della vulnerabilità degli acquiferi, all'interno delle aree classificate a vulnerabilità molto alta, il Piano Operativo dovrà valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi.

2. All'interno delle zone di rispetto delle sorgenti e dei pozzi per l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto ed all'interno delle aree di ricarica delle sorgenti sono vietate le seguenti attività:

  • - dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  • - accumulo e spargimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  • - aree cimiteriali;
  • - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  • - gestione di rifiuti;
  • - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • - pozzi perdenti;
  • - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

3. Le trasformazioni che prevedono l'allacciamento di nuovi insediamenti alla rete fognaria dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente servite.

4. I nuovi insediamenti previsti dal Piano Strutturale dovranno prevedere un sistema di raccolta e di smaltimento delle acque chiare separato da quello delle acque nere.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38